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L'adozione Internazionale

Fotografia di bambini che giocano a criket L'adozione internazionale è l'adozione di un minore il cui stato di adottabilità sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero. La procedura di adozione avviene, almeno in parte, davanti alle autorità del Paese stesso.

In Italia l'adozione internazionale è regolamentata dalla Legge 4 maggio 1983, n.184, successivamente modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (Convenzione dell' Aja), e ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali (CAI). Ovviamente per questo tipo di adozione, tra la normativa di riferimento, occorre considerare anche quella del Paese di provenienza del minore, ed eventuali convenzioni specifiche in materia concordate tra i due Paesi.

Il processo per l'adozione nazionale e per l'internazionale differiscono essenzialmente per il ruolo attivo esercitato dalle Autorità Straniere, rispetto con le quali collaborano la Commissione per le Adozioni Internazionali e gli Enti Autorizzati, in qualità di soggetti garanti dell'attuazione degli accordi internazionali e dei provvedimenti adottati da tali autorità.

I coniugi possono proporsi contemporaneamente per le adozioni nazionali, per le quali presentano una domanda di adozione, e per quelle internazionali, dove presentano una dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale.
 

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