Regolarizzazione del lavoro nero
La Finanziaria 2007 contiene una serie di provvedimenti volti a contrastare il lavoro nero e a migliorare il livello di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
In particolare, promuove l'emersione spontanea attraverso percorsi concordati con le organizzazioni sindacali che garantiscano, da un lato, regolare occupazione ai lavoratori irregolari, dall'altro, oggettiva convenienza per il datore di lavoro che investe in occupazione regolare (comma 1156).In aggiunta, sono previste attività di comunicazione finalizzate alla prevenzione e alla diffusione di una cultura del lavoro regolare e sicuro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico.
Infine, istituisce un Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, cui è conferita la somma di 2,5 milioni di Euro per gli anni 2007, 2008, 2009 al fine di assicurare adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime anche per i casi in cui le vittime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Comma 1187).
Quanto all'Agenzia delle Entrate, responsabile del provvedimento sanzionatorio, i tempi procedurali per la notifica delle sanzioni amministrative per il lavoro nero constatate fino al 31/12/2002 (l. n. 73/2002) sono stati prorogati fino al 30/06/2008.
Aziende/Enti beneficiari
Datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo e assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative.
Datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo e assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative.
Il comma 1192 ammette alla procedura di regolarizzazione i "datori di lavoro", senza ulteriori requisiti; pertanto qualsiasi soggetto che riveste tale ruolo può avvalersi della procedura in questione, compresi i datori di lavoro che intendano regolarizzare rapporti di lavoro domestico sia con cittadini italiani, sia con comunitari o extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Lavoratori interessati
I lavoratori occupati irregolarmente.
Caratteristiche delle agevolazioni
In base a quanto disposto dall'art. 1, commi 1192-1210 della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), i datori di lavoro possono procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, presentando alle sedi INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2008, apposita istanza.
Il versamento della somma complessiva comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro.
L'accesso alla procedura è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo e assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative, vale a dire che la procedura, se conclusa, produce i suoi effetti sugli accertamenti in corso o definitivi per i quali è ancora aperto il contenzioso. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi contributivi di cui sopra. In ogni caso l'accordo sindacale comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
Prescrizione.
La regolarizzazione, secondo le disposizioni agevolative contenute nel comma 1193, non può essere in ogni caso retrodatabile oltre un quinquennio dalla data della domanda. La disposizione contenuta nel comma 1195, che prescrive un termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti il periodo oggetto dell'istanza di emersione comporta che, in caso di attivazione della procedura di emersione, per gli eventuali periodi in nero non oggetto di regolarizzazione, sussiste la possibilità di verificare eventuali inadempienze contributive nel limite temporale di prescrizione di 5 anni dalla presentazione dell'istanza. Ovviamente in tali casi la contribuzione e le relative sanzioni dovranno essere versate in misura ordinaria.
Procedure
L'istanza di regolarizzazione va presentata entro il 30 Settembre 2008.
Per poter presentare l'istanza di regolarizzazione i datori di lavoro devono aver stipulato un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzato alla regolarizzazione dei suddetti rapporti di lavoro.
Nell'istanza devono essere indicate le generalità dei lavoratori che si intende regolarizzare e i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.
L'accordo sindacale, da allegare all'istanza, deve disciplinare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuovere la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
Ai fini della presentazione dell'istanza si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione.
La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
Le agevolazioni contributive sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori regolarizzati, i quali devono essere mantenuti in servizio per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'INPS, il direttore della Direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di regolarizzazione, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.
Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva della regolarizzazione resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive.
INPS - procedura di regolarizzazione secondo la Circolare n. 116 del 07/09/2007
Per poter accedere alla procedura di regolarizzazione il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi contributivi e assicurativi a suo carico, versando una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità:
- nella loro interezza, allegando all'istanza l'attestazione dell'avvenuto versamento;
- per l'importo di 1/5, contestualmente all'istanza da presentare all'INPS.
- in unica soluzione;
- in forma rateizzata, nei 60 mesi successivi mediante rate mensili costanti e senza interessi
Istruzioni per la regolarizzazione nei confronti dell'INAIL
Per quanto riguarda i periodi oggetto di regolarizzazione nei confronti dell'INAIL, il modulo è stato predisposto in modo da contenere le seguenti informazioni, necessarie al calcolo del premio dovuto per ogni lavoratore regolarizzato, identificato dal codice fiscale:
- numero Posizione Assicurativa Territoriale;
- voce di tariffa riferita alle retribuzioni afferenti ciascun periodo assicurativo denunciato.
Tutti i versamenti devono essere effettuati tramite mod. F24, compilando la specifica sezione INAIL ed indicando negli appositi campi il codice della sede, il codice ditta e relativo controcodice, il numero di riferimento 999600, la causale "P" e l'importo a debito versato. Ai fini del calcolo di quanto dovuto, il premio deve essere maggiorato dell'addizionale dell'1% (ex art. 181 Testo Unico).
Nel fare riserva di fornire alle Unità dipendenti ulteriori istruzioni non appena predisposte le necessarie implementazioni procedurali in GRA, si rammenta che le istanze pervenute devono essere, come di consueto, trattate in gestione documentale - categoria agevolazioni - classe condono.
Principali riferimenti normativi
L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) - Commi 266, 544, 571, 573, 1156, 1173, 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1192 e 1193
L. 248/2007 approvata il 27/02/2008 (Cosiddetto Decreto Milleproroghe)
INPS - Circolare n. 116 del 07/09/2007 - Emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria: art. 1, commi da 1192 a 1201, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007). Istruzioni operative per il versamento dei contributi e premi oggetto di regolarizzazione all'INPS e all'INAIL.
INAIL - Emersione del lavoro irregolare. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), Art. 1 co.1192/1201. Istruzioni operative.
Scarica la Normativa dal CeDoc - CEntro DOCumentazione politiche del lavoro
Modelli
INPS - ModF24
INPS - Domanda di regolarizzazione
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