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Esclusioni, esoneri e compensazioni
L'articolo 5 (comma 1) della legge n. 68/99 prevede che le caratteristiche di alcune attività non consentono o consentono in misura ridotta l'occupazione dei disabili.
Con questi procedimenti, i servizi competenti autorizzano i datori di lavoro a usufruire dell'esonero parziale o della compensazione territoriale relativa all'impiego dei disabili. In altri casi, previsti dalle norme, i datori di lavoro non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di assunzione.
A chi si rivolge
Datori di lavoro
Contenuti e procedure
Sono esclusi dall'obbligo di assunzione i datori di lavoro pubblici e privati che operano:
- nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre per quanto concerne il personale viaggiante e navigante;
- nel settore degli impianti a fune in relazione al personale adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto (legge n. 68/99 art. 5 comma 2).
- nel settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (art.1 comma 53, Legge n.247/2007 e Nota Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2008).
- faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
- pericolosità connessa al tipo di attività, anche per le condizioni ambientali in cui questa si svolge.
- particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
- il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero;
- le caratteristiche della attività svolta;
- la quantità di lavoro eventualmente svolto all'esterno o per turni;
- il carattere di stabilità sul territorio delle unità medesime.
Sono autorizzati alla compensazione territoriale, i datori di lavoro pubblici e privati che intendono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. (art.5 comma 8 della l.68/99, integrato dall'art.5 DPR 333/00).
I datori di lavoro possono portare le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione o, per i datori di lavoro privati, anche di altre regioni. Gli organismi deputati a rilasciare le relative autorizzazioni vengono individuati in funzione dell'ambito territoriale di applicazione del beneficio. Nel caso di unità produttive situate nella stessa Regione l'ufficio a cui rivolgersi è il servizio provinciale competente per il territorio in cui il datore di lavoro ha sede legale, come individuato dalla Regione; nel caso di unità produttive situate in diverse Regioni, la domanda va presentata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Divisione III, Via Cesare de Lollis, 12, 00185 Roma. Copia dell'istanza deve essere trasmessa a cura della società richiedente, al Servizio Provinciale della sede legale e ai Servizi provinciali interessati alla richiesta di compensazione.
La domanda, redatta nel rispetto delle vigenti norme sul bollo contenere i seguenti elementi:
- la denominazione sociale e la sede legale dell'azienda con l' indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
l'organico complessivo aziendale con la specifica del numero dei lavoratori su cui si calcola la quota di riserva a livello nazionale e per singola provincia interessata; - l'attività ed i motivi che giustificano l'autorizzazione, con la precisazione, quindi, delle caratteristiche tecniche ed organizzative delle unità interessate che richiedono un maggiore assorbimento di categorie protette in un ambito territoriale anziché in un altro;
- le sedi provinciali dove la società intende assumere più lavoratori e quelle dove intende assumerne di meno, con l'indicazione specifica del numero di dipendenti validi, la relativa base di computo ed il numero dei dipendenti disabili.
- precedenti provvedimenti autorizzativi alla compensazione territoriale, alla sospensione degli obblighi, all'esonero parziale (da allegare in copia)
I datori di lavoro pubblici, invece, effettuano le compensazioni in via automatica, ma limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale (art. 5 D.P.R. n. 333/2000).
Il Ministero del Lavoro, con Nota dell'11 ottobre 2001 ha precisato che gli istituti della compensazione territoriale e dell'esonero parziale, si pongono obiettivi opposti: l'uno vuole agevolare le assunzioni dei lavoratori disabili nelle sedi che meglio possono utilizzarli, l'altro prende atto delle difficoltà di inserimento lavorativo degli stessi soggetti. E' pertanto inammissibile una domanda che chiede sia un provvedimento di esonero che uno di compensazione. Il datore di lavoro che ha già ottenuto l'autorizzazione alla compensazione territoriale, può chiedere l'esonero parziale per una sede per la quale ha effettuato assunzioni, in eccedenza per compensazione territoriale, solo a seguito di accertamento dell'effettiva impossibilità di attuare il collocamento mirato per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa diretta all'inserimento (ML nota 11 ottobre 2001).
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con Decreto Ministeriale del 24 aprile 2007 (G.U. n.108 dell'11 maggio 2007), ha definito criteri e modalità per la compensazione territoriale riferita ad unità produttive ubicate in regione diverse.
L'art.1 del decreto stabilisce che, per rilasciare il provvedimento di compensazione territoriale, il Ministero del lavoro, dopo aver esaminato le motivazioni a sostegno della domanda, e tenuto conto del dato numerico dichiarato dalla Società istante, relativo agli obblighi occupazionali di cui alla legge n.68/1999, ancora non assolti sia in ambito nazionale, sia in ogni provincia interessata alla compensazione territoriale, nonché delle ulteriori informazioni acquisite durante la fase istruttoria, opera sulla base dei seguenti criteri e modalità:
a) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art.1 e 18 della legge n.68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono ad una unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord (ricomprendente le regioni Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria) o dell'area geografica del Centro-sud e Isole (ricomprendente le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna);
b) l'autorizzazione ad assumere persone disabili iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione, indipendentemente dal numero delle unità, e le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-nord e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-sud ed Isole;
c) l'autorizzazione ad assumere i predetti soggetti, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100%, quando nelle province interessate alle minori assunzioni, in qualunque ambito territoriale situate, l'esiguo numero dei dipendenti che costituisce base di computo, risultando inferiore alle otto unità, non concretizza obbligo di assunzione, ma frazione percentuale di esso;
d) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n.68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando la particolare organizzazione aziendale della società richiedente si concretizza in cantieri mobili caratterizzati dalla loro temporaneità, in qualunque ambito territoriale sono situati;
e) l'autorizzazione ad assumere persone disabili, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in numero maggiore rispetto a quello legislativamente previsto, è concessa nella misura percentuale pari al 51% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono o sono superiori a due unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area geografica del Centro-sud e Isole;
f) l'autorizzazione ad assumere i suddetti soggetti, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, non è concessa quando, indipendentemente dal numero delle unità da assumere, le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-sud ed Isole e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-nord;
g) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, non e' concessa quando a norma della nota ministeriale n. 1630/M/76 dell'11 ottobre 2001, per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, la medesima società, ha presentato istanza di esonero parziale ovvero è titolare del relativo provvedimento concesso dal Servizio provinciale ai sensi dell'art.5, comma 3, della legge n.68/1999.
Principali riferimenti normativi
Legge 68/99 (art.5)
Decreto Ministeriale 357/2000
Decreto Presidenza della Repubblica n. 333/2000 (art.5)
Ministero del lavoro- Nota n.1630/M76 dell'11 ottobre 2001
Legge 247/2007 (Protocollo del Welfare)
ML Nota prot. n.13/III/002256 del 29 gennaio 2008
Decreto Ministero del Lavoro 21 dicembre 2007
Nota del Ministero del Lavoro del 17 novembre 2008