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Extracomunitari - Ingresso in Italia

L'ingresso legale in Italia è consentito solo attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, ed è regolamentato principalmente dal D.Lgs. n. 286/1998. Recentemente, la legge n.68 del 28 maggio 2007 ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

A chi si rivolge
Cittadini extracomunitari.

Contenuti e procedure
Lo straniero, al momento dell'ingresso in Italia, deve essere in possesso di:

  • passaporto valido rilasciato nel Paese di origine o documento equipollente;
  • visto d'ingresso per i Paesi per i quali è richiesto;
L'ingresso legale in Italia è consentito solo attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.Il visto d'ingresso viene rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato italiano nello Stato di origine o di provenienza. A questi visti sono equiparati quelli rilasciati dalle ambasciate di altri Stati, ma solo per i soggiorni inferiori a 3 mesi. Al momento del rilascio del visto di ingresso o di transito viene consegnata allo straniero una comunicazione scritta in una lingua a lui comprensibile, che illustri i suoi diritti e i doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.

Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero. Per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39 del D.Lgs. n. 286/1998. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.

Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostra di essere in possesso di documentazione idonea a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchè la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e (ad eccezione dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro), anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
Se lo straniero non soddisfa tali requisiti o costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone), non è ammesso in Italia. Altresì non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato:
- per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del cod. proc. pen. anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del cod. proc. pen.;
- per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati;
- per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

Non possono entrare nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento e della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

Permesso di soggiorno

Secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998, possono soggiornare in Italia gli stranieri che:
- sono entrati regolarmente in Italia (v. supra);
- sono muniti di permesso di soggiorno rilasciato, e in corso di validità, a norma del D.Lgs. n. 286/1998 o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
Il permesso di soggiorno, rilasciato dal 1º gennaio 2006 in formato elettronico (art. 7 vicies ter, D.L. n. 7/2005), deve essere richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello Unico per l'immigrazione in caso di ricongiungimento familiare, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato (art. 9, D.P.R. n. 394/1999) ed è rilasciato quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal Testo Unico, ovvero per gli altri motivi elencati dall'art. 11, comma 1, D.P.R. n. 394/1999.
Speciali modalità di rilascio possono essere previste per soggiorni brevi per motivi di turismo, giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato, di richiesta d'asilo e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonchè per soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi.
Per i soggiorni inferiori a tre mesi, motivati da ragioni di visite, affari o turismo e studio, è sufficiente che lo straniero dichiari la sua presenza all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato, presentandosi all'ufficio di polizia di frontiera ovvero, nel caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, al questore della Provincia in cui si trova entro otto giorni (art. 1, L. n. 68/2007; D.M. 26 luglio 2007).
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (art. 5, comma 2-bis, D.Lgs. n. 286/1998).
Nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può svolgere attività lavorativa ed esercitare i diritti connessi al possesso del permesso medesimo, a condizione che:
- abbia richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia;
- abbia già sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- lo Sportello Unico per l'immigrazione gli abbia già rilasciato copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno;
- sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del titolo di soggiorno rilasciata dall'ufficio postale abilitato (M.I. dir. 20 febbraio 2007).
Nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno al lavoratore straniero è consentita anche l'iscrizione anagrafica. A tal fine l'iscrizione è subordinata all'esibizione del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso, nonché della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico (M.I. circ. 2 aprile 2007, n. 16).
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore con le modalità e nei termini di legge (art. 5, commi 2 e 7, D.Lgs. n. 286/1998) pena l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 310. Se la dichiarazione non viene resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
Se sussistono i requisiti e le condizioni stabilite dalla norma il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda (art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 286/1998).


Durata
La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso. La durata non può comunque essere:
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
- superiore a tre mesi per visite, affari e turismo;
- superiore alle necessità specificamente documentate negli altri casi consentiti dal D.Lgs. n. 286/1998 dal regolamento di attuazione.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis, T.U. (v. infra). La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
Allo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento (art. 5, comma 3-ter, T.U.; ML circ. n. 7/2006). Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del D.Lgs. n. 286/1998 il permesso è revocato immediatamente.
Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del T.U. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
La mancanza o la sopravvenuta scadenza del permesso di soggiorno, ai fini dell'insorgenza degli obblighi previdenziali ed assicurativi non produce effetto per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto comunque esecuzione (INPS circ. n. 122/2003).
Per i ricongiungimenti familiari la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni (art. 29, D.Lgs. n. 286/1998; art. 9, D.P.R. n. 394/1999; v. anche M.I. nota n. 2768/2.2 del 2005).


Rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della Provincia in cui dimora:
- almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lett. c) (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato);
- sessanta giorni prima nei casi di cui alla lett. b) del medesimo comma 3-bis, art. 5 D.Lgs. n. 286/1998 (contratto di lavoro subordinato a tempo determinato);
- trenta giorni nei restanti casi.
Il permesso di soggiorno, salvi i casi particolari previsti dal T.U., è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
Anche per il rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero viene sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
Il cittadino straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno ha il diritto, in attesa della definizione del relativo procedimento di rinnovo, di continuare a permanere sul territorio nazionale conservando pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti, quali l'attività lavorativa, a condizione di essere in possesso della documentazione rilasciata dall'ufficio competente, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del predetto permesso di soggiorno (Ministero dell'interno direttiva 5 agosto 2006; v. anche ML lett. circ. n. 6919/2006).
Pertanto il cittadino straniero può proseguire il rapporto di lavoro in corso o iniziarne uno nuovo con un diverso datore di lavoro, in quanto nelle more della concessione del rinnovo il lavoratore straniero deve essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato, anche ai fini previdenziali (INPS mess. n. 27641/2006).
Tra i diritti connessi al permesso di soggiorno di cui il lavoratore straniero può continuare a godere nelle more del rinnovo rientra anche il diritto di ottenere l'iscrizione all'elenco anagrafico o nelle liste di mobilità dei Centri per l'impiego in analogia con quanto previsto dall'art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 per i lavoratori con permesso di soggiorno in corso di validità (ML interpello n. 19/2007).
Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto, al cittadino straniero che abbia presentato domanda di relativo rinnovo nelle forme e nei tempi previsti e che sia iscritto all'anagrafe è possibile rilasciare e rinnovare la carta d'identità, con la sola esclusione della validità per l'espatrio (M.I. circ. 2 aprile 2007, n. 16).


Rifiuto o revoca
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Eccezione è costituita da quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, D.Lgs. n. 286/1998 e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
Nel valutare la pericolosità dello straniero ai fini della revoca o del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti (art. 22, comma 11, T.U.). Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello Unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento (art. 37, D.P.R. n. 394/1999). In caso di licenziamento collettivo il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. In caso di licenziamento individuale o di dimissioni lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonchè l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 442/2000, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.


Conversione del permesso di soggiorno
Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1999 il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare, il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonchè l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative. Viceversa, il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro. Infine, il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, T.U. e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui sopra.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'art. 3, comma 4 del T.U. per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi dei lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornati sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. Ciò vale anche per gli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia (art. 14, comma 5, D.P.R. n. 394/1999; M.I. circ. n. 1280/2009).
Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote annuali e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, T.U. da parte dello Sportello Unico (art. 14, comma 6, D.P.R. n. 394/1999; M.I. circ. n. 1/2006). L'istanza di conversione deve essere presentata allo Sportello Unico competente per la residenza del richiedente (M.I. circ. n. 2896/2008). La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.
A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità, può richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, purchè rientri nel limite delle quote massime stabilite per lavoro subordinato (conversione permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato). La richiesta, rivolta a verificare la sussistenza di una quota per lavoro subordinato, va redatta sull'apposito modello ed inviata allo Sportello Unico per l'immigrazione competente per territorio mediante spedizione postale raccomandata A.R. (art. 38, comma 7, D.P.R. n. 394/1999; ML circ. n. 7/2006).


Soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Ai  sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del   testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio  non  e'  richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del  soggiorno  stesso  sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4,  comma 2,  del medesimo  testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
Al  momento  dell'ingresso  o,  in caso di provenienza da Paesi dell'area  Schengen,  entro  otto  giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara  la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera
o  al  questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che  il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai  sensi  dell'articolo 13  del citato testo unico di cui al decreto legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni. La medesima  sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la  dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello  Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

IMPORTANTE: Chiunque falsifica o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, come pure chi falsifica i documenti necessari a ottenere rilascio di questi documenti, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità riguarda atti che facciano fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni.

Principali riferimenti normativi
D.Lgs. n. 286/1998
D.P.R. n. 394/1999
INPS circ. n. 122/2003
M.I. nota n. 2768/2.2 del 2005
Legge n. 68 del 28 maggio 2007