Figure professionali
Nella Legge 91/81 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981 n. 86, sono contenute norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti per i quali, all'art. 2, traccia la definizione relativamente al profilo professionale e all'attività volta all'interno della società stessa.
A chi si rivolge
Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI. La normativa vigente si applica agli sportivi professionisti che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
Contenuti e procedure
Dalle disposizioni statutarie e regolamentari delle singole Federazioni, l'ENPALS desume la nozione delle quattro figure elencate dalla legge (ENPALS circ. n. 20/2002).
Sono atleti gli sportivi che scambiano prestazioni agonistiche con retribuzione, cioè coloro che, nell'ambito di una pratica sportiva agonistica, abbiano l'interesse preminente di trarre il proprio sostentamento dall'attività sportiva.
Gli allenatori e i preparatori atletici, sono generalmente indicati nelle normative federali con la qualifica di tecnici, vale a dire coloro ai quali sono affidati compiti e funzioni di tipo "tecnico-sportivo"; l'allenatore deve provvedere all'istruzione e all'allenamento degli atleti, mentre il preparatore atletico è abilitato alla preparazione fisico-atletica degli atleti.
Esiste poi una distinzione tra direttori tecnici e direttori sportivi.
Nell'ambito del calcio, i direttori tecnici sono coloro abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra.
Il direttore sportivo, invece, è colui che, indipendentemente dalla denominazione, svolge, per conto delle Società sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo della Società, compresa la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.
L'art. 3 della legge n. 91/81 stabilisce che "la prestazione di lavoro a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di un contratto di lavoro subordinato". Non è da ritenersi tale, salvo il caso esista un contratto di lavoro autonomo, un rapporto ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
2) atleta non contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
3) prestazione pur continuativa ma non superiore a otto ore settimanali oppure a cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Quindi, ove non ricorrano le circostanze suddette e in mancanza di un contratto di lavoro autonomo, al rapporto di lavoro con l'atleta professionista deve essere riconosciuta natura subordinata.
Nei confronti delle altre categorie come ad esempio gli allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, non potendo applicarsi gli specifici criteri suesposti, il giudizio sulla natura subordinata o meno del rapporto dovrà essere formulato sulla base delle modalità concrete di svolgimento del rapporto.
Principali riferimenti normativi
ENPALS circ. n. 20/2002
Legge 91/81