Limitazioni nell'impiego dei minori
L'art. 18, comma1, Legge n. 977 del 1967 detta le norme sull'orario di lavoro dei minori.
A chi si rivolge
Ai datori di lavoro privati e pubblici.
Contenuti e procedure
L'orario di lavoro dei minori di anni 15, liberi dagli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali (art. 18, comma 1, L. n. 977/1967).
I minori di 15 anni che non hanno invece assolto il suddetto obbligo, possono svolgere attività lavorativa soltanto se la durata della prestazione risulta compatibile con la frequenza della scuola e con l'adempimento dei relativi doveri di studio. Durante il periodo estivo i minori di anni 15 che abbiano concluso con profitto l'anno scolastico possono essere considerati temporaneamente liberi da obblighi scolastici (ML circ. n. 183/1972).
L'orario di lavoro dei minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni non può superare, ex art. 18, comma 2, le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Si ritiene che i limiti di cui sopra devono essere rispettati anche qualora i minori siano adibiti a lavori discontinui.
Gli adolescenti, inoltre, non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto (art. 19, comma 1, L. n. 977).
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, L. n. 977, i minori non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni "a scacchi" a meno che tale sistema sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, nel qual caso la loro partecipazione è subordinata all'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
L'art. 20 della legge in esame stabilisce poi che l'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti (anche apprendisti, come precisato dal Ministero del lavoro con circolare n. 150/1971) non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla Direzione provinciale del lavoro, quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità o gravosità.
La Direzione provinciale del lavoro può peraltro proibire la permanenza dei minorenni nei locali di lavoro durante i riposi intermedi e prescrivere che il lavoro dei minori non duri, senza interruzione, oltre le 3 ore qualora ritenga che esso abbia caratteri di pericolosità o gravosità (art. 21, L. n. 977).
E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, intendendosi per notte un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7 (art. 15, L. n. 977/1967).
In deroga al divieto l'art. 17 della L. n. 977 prevede che la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e dello spettacolo può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
Inoltre, gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purchè tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro in tal caso deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere a bordo attività lavorativa in orario notturno (periodo di almeno 9 ore consecutive, comprensivo dell'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino) (art. 3, c. 8, D.Lgs. n. 108/2005).
Principali riferimenti normativi
Legge n. 977 del 1967
MLPS circolare n. 183 del 1972
MLPS circolare n. 150 del 1971
Decreto legislativo n. 108 del 2005