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Neocomunitari - Motivi di ingresso

La circolazione ed il soggiorno in Italia di cittadini appartenenti all'Unione Europea sono regolati dal D.P.R. n. 54/2002.

A chi si rivolge
Cittadini neocomunitari che intendono risiedere in Italia per motivi di studio o di lavoro

Contenuti e procedure
Secondo il decreto 54/2002, i cittadini comunitari hanno diritto di entrare e rimanere nel territorio italiano anche per motivi di lavoro, purché si attengano agli obblighi di seguito esposti:
 
a) desiderino stabilirsi nel territorio italiano per esercitarvi un'attività autonoma;
b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;
d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, una formazione professionale, oppure iscritti ad università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
e) abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro.
 
Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) il soggiorno è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
 
Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) il soggiorno è riconosciuto a condizione che:

  • siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
  • gli studenti dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia;
  • i soggetti che abbiano o meno svolto attività lavorativa in uno Stato membro dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale reddito può essere comprensivo anche di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, oppure di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. 
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica:
  • i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi; costituisce titolo valido per il soggiorno il documento grazie al quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego;
  • i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare, o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività. 
Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, a condizione che:
  • siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
  • il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, cioè goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
Per l'accesso alle attività lavorative dipendenti o autonome si applicano, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, escluso quelle riguardanti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Formalità amministrative

Per quanto riguarda le formalità amministrative, al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia ai sensi dell'art. 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi non deve più richiedere la Carta di soggiorno alla Questura, come previsto dall'abrogato art. 2 del D.P.R. n. 54/2002, ma, trascorsi tre mesi dall'ingresso, è comunque richiesta l'iscrizione anagrafica ed è rilasciata immediatamente un'attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta (INPS circ. n. 19 del 2007).

Principali riferimenti normativi
D.P.R. n. 54/2002
Articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Art. 29, comma 1, D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286
Art. 29, comma 3, lettera b), D. Lgs  25 luglio 1998, n. 286.
Art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.