Distacco
Tipologia di contratto
Lavoro subordinato
Definizione
Lavoratori dipendenti (distaccati) da imprese private (distaccante) posti a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Imprese che possono stipularlo
Tutte le imprese private.
Soggetti cui si rivolge
Lavoratori dipendenti da imprese private.
Forma e contenuti
L'istituto del distacco (D. Lgs. 276/2003 art. 30) si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente a disposizione di un altro soggetto l'attività di uno o più lavoratori per eseguire un determinato lavoro.
Agevolazioni all'assunzione
Non sono previste in quanto non si tratta di un nuovo rapporto di lavoro.
Trattamento previdenziale e assicurativo
Gli oneri relativi al trattamento economico e contributivo, del distaccato sono a carico del distaccante in relazione all'inquadramento del datore di lavoro dell'azienda distaccante. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario.
Per quanto concerne le prestazioni in materia di assegno per il nucleo familiare, maternità, malattia, tbc e indennità ordinaria di disoccupazione il lavoratore rimane a tutti gli effetti dipendente dall'azienda di origine (Inps circ. n. 41/06).
Nel caso in cui il datore di lavoro distaccante ricorra ad una procedura di mobilità, e inserisca anche il nominativo del lavoratore distaccato questi, in presenza degli specifici requisiti di legge, ha diritto all'indennità di mobilità, ferma restando la revoca del distacco da parte del datore di lavoro distaccante e il rientro del lavoratore nella organizzazione di quest'ultimo. Il periodo di distacco deve essere considerato per la ricerca dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (Inps circ. n. 41/06).
I lavoratori distaccati da un'azienda edile possono accedere ai trattamenti speciali di disoccupazione alle medesime condizioni degli altri lavoratori purché il datore di lavoro revochi il distacco e il lavoratore rientri nella organizzazione di quest'ultimo (Inps circ. n. 41/06).
Nel caso in cui l'azienda presso cui il lavoratore è distaccato usufruisca delle integrazioni salariali, queste ultime non gli spettano in quanto egli rimane a tutti gli effetti dipendente dell'azienda di origine (Inps circ. n. 41/06).
Riferimenti legislativi
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 - Titolo III SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO - Capo II Appalto e distacco
MLPS Circolare n. 3/2004 del 15 gennaio 2004 - "Distacco. Art. 30 D.Lgs. 276/2003" - Decreto Legislativo n. 251/2004 recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(art. 7)
Inps Circolare n. 18 del 01-02-2005
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 con le modifiche del Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251 e della Legge n. 80/2005
MLPS - Circolare n. 28 del 24 giugno 2005 Distacco e cassa integrazione
INPS Circolare n. 41 del 13 marzo 2006