Extracomunitari - Lavoro nello spettacolo e sport
L'ingresso dei lavoratori extracomunitari assume particolari caratteristiche nel caso gli stessi sono impiegati nell'ambito del lavoro sportivo retribuito e nell'ambito dello spettacolo
A chi si rivolge
Datori di lavoro e lavoratori dei settori spettacolo e sport
Contenuti e procedure
I lavoratori dello spettacolo extracomunitari, possono essere assunti alle dipendenze di datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli, dopo avere ricevuto l'autorizzazione dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dalle sezioni periferiche (art. 27 D.Lgs. n. 286/1998). L'ufficio menzionato provvede sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autoritā provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione č rilasciata prima che il lavoratore extracomunitario entri in Italia salvo si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi. Le modalitā per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate dal Ministero del lavoro di concerto con le Autoritā di Governo competenti in materia di turismo e di spettacolo.
Gli extracomunitari autorizzati a svolgere attivitā lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono variare settore di attivitā nč la qualifica di assunzione.
Per quanto riguarda le attivitā nel settore dello sport professionale, le persone appartenenti ad uno Stato membro della CE hanno il diritto di circolare liberamente ad esercitare la propria professione nel territorio italiano, instaurando un rapporto di lavoro subordinato secondo le regole ordinarie (legge 14 ottobre 1957, n. 1203).
Gli sportivi provenienti da paesi extracomunitari che intendano svolgere la loro attivitā presso societā italiane possono entrare in Italia nell'ambito delle quote deliberate dal Ministero per i beni e le attivitā culturali su proposta del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) da ripartire, ad opera del CONI, tra le federazioni sportive nazionali. A questo scopo č necessaria una dichiarazione nominativa di assenso del CONI, su richiesta della societā destinataria delle prestazioni sportive (cfr. circolare ENPALS n. 20/2002). La dichiarazione nominativa sostituisce l'autorizzazione al lavoro.
Occorre precisare che la dichiarazione nominativa, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno cosė ottenuti non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro.
Ai fini del versamento dei contributi previdenziali, per gli sportivi professionisti stranieri, sia comunitari che extracomunitari, si applicano le norme comuni a tutti gli altri lavoratori.
Principali riferimenti normativi
Legge 14 ottobre 1957, n. 1203
D.Lgs. n. 286/1998 (art. 27)