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Lavoratori iscritti alle liste di mobilità

Il termine "mobilità" indica il licenziamento collettivo al quale l'imprenditore può accedere in presenza di una delle due condizioni previste dalla Legge 223/1991 (mancato risanamento nonostante l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria; licenziamento di almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni per riduzione da parte di aziende anche con meno di 15 dipendenti).
Sono previste delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6, L. 223/1991.

Aziende/Enti beneficiari
Aziende pubbliche e private.

La Regione Lazio concede agevolazioni alle piccole e medie imprese, definite secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, aventi sede ed operanti nel territorio regionale, costituite, da non oltre un anno dalla presentazione della domanda, da soggetti in maggioranza residenti nella Regione, in forma societaria, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e quelle sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (vedi nei riferimenti normativi la L. R. 29/96).

Lavoratori interessati
Hanno diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità prevista dall'art. 6, L. 223/91: 
  • i lavoratori licenziati a seguito di riduzione, trasformazione e cessazione di attività o di lavoro;
  • i lavoratori licenziati da imprese ammesse al trattamento CIGS che, non potendo reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi, avviano le procedure di mobilità (art. 4 L. 223/91);
  • i lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori (D.Lgs. 110/2004) a seguito di procedure di mobilità. In tal caso, i lavoratori licenziati e iscritti in lista di mobilità non hanno diritto a percepire l'indennità di mobilità e non potranno essere assunti con le agevolazioni;
  • i lavoratori licenziati - entro il 31/12/2005 - per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese anche con meno di 15 dipendenti, per le quali non ricorrano le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (licenziamenti individuali).
Caratteristiche delle agevolazioni
Sono previste agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Esse consistono in una riduzione dell'aliquota contributiva posta a carico del datore di lavoro (art. 25 c. 9 L. 223/91), ovvero in un contributo mensile a suo favore (art. 8 c. 2 e 4 L. 223/91). Nelle medesime agevolazioni rientrano anche coloro che assumono (o "utilizzano" in caso di somministrazione), lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 155, L. 311/2004 (programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in tali programmi) e i lavoratori 'soci di cooperativa', così come espressamente stabilito dal Ministero del lavoro con Nota n. 1074/2005. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti (art. 25 comma 9 L. 223/91). Tale agevolazione riguarda esclusivamente l'aliquota contributiva posta a carico del datore di lavoro (ivi compresa l'aliquota dello 0,50 di cui all'art. 3 L. 297/82), mentre rimane ferma la quota a carico del dipendente (Circolare INPS n. 260/1991).

Le disposizioni di cui agli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, L. n. 223/1991 non si applicano ai lavoratori licenziati per riduzione del personale da privati datori di lavoro non imprenditori (art. 24, comma 1-bis, L. n. 223/1991) e ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti, da parte di una impresa dello stesso o di diverso settore di attività che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 13c. 2 lettera c, D.L. 35/2005).

Un datore di lavoro può assumere un lavoratore iscritto nella lista di mobilità anche a tempo determinato, di cui al D.Lgs. n. 368/01. In tal caso il beneficio contributivo spetta per l'intera durata del rapporto di lavoro. Nell'eventualità di una proroga (ex art. 4 D.Lgs. 368/01) l'agevolazione non può superare complessivamente, tra periodo iniziale e proroga, la durata di 12 mesi (Circolare INPS n. 109/2005). La durata del beneficio può essere riconosciuta per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un massimo di complessive 103 settimane (INPS messaggio n. 3558/1998; circ. n. 50/1997). La trasformazione del rapporto di lavoro va comunicata al Centro per l'impiego entro 5 giorni dalla stessa.

L'agevolazione in oggetto non concerne i premi dovuti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ne consegue che i datori di lavoro devono versare all'INPS il contributo fisso previsto per gli apprendisti non comprensivo della quota INAIL).

Sempre al fine di favorirne il reimpiego, l'art. 8 comma 2 e 4 L.223/91, all'azienda che non sia obbligata al rispetto del diritto di precedenza (comma 1 stesso articolo) e che assuma (o trasformi) un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, concede, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore (per un massimo di 12 mesi), un contributo mensile pari al 50 per cento della indennità di mobilità alla quale avrebbe avuto diritto lo stesso. Il beneficio non è concesso al datore di lavoro che riassume un lavoratore collocato in mobilità nei 6 mesi precedenti e licenziato per motivi di riduzione del personale (INPS mess. n. 124/2003; circ. n. 252/1992). Esso è elevabile a 24 mesi per i lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 50 anni, e raggiunge i 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Alle piccole e medie imprese con sede e operanti nella Regione Lazio che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, attivandone la riqualificazione, possono essere concesse garanzie a carico del fondo speciale istituito con la legge regionale n. 24 del 1986, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 64 del 1991, per i finanziamenti a medio termine erogati da istituti di credito convenzionati con la Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a.
L'agevolazione suddetta può essere concessa per il numero di lavoratori la cui assunzione risulti ad incremento dell'organico aziendale e, comunque, del suo livello medio nei dodici mesi antecedenti l'assunzione stessa. Ai fini dell'applicazione della presente norma non si computano i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato (L.R. n. 29/1996, art. 10).
Al fine di incentivare il lavoro autonomo, ai lavoratori residenti nella Regione Lazio che esercitano il diritto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223  che non beneficino delle disposizioni contenute nel capo II L.R. 29/96, può essere concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima di 15 mila euro. Tale contributo può essere richiesto anche dai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza diritto all'indennità relativa. Tale contributo viene concesso con deliberazione della Giunta regionale, in applicazione dei criteri fissati dal Consiglio regionale (L.R. n. 29/1996 art. 12).

Procedure
Le aziende che intendono assumere con le agevolazioni di cui sopra, devono inoltrare una domanda per ciascun lavoratore, all'Ufficio riscossione contributi della sede da cui dipendono, utilizzando un apposito modello (mod. contr. 223/1). Ottenuta l'autorizzazione dall'ufficio competente (mod. contr. 223/2), il datore di lavoro può conguagliare le somme di cui risulta creditore sul modello DM 10/2 (nel caso in cui il beneficio si protragga oltre l'anno solare, l'azienda dovrà provvedere a far rinnovare l'autorizzazione il 1° gennaio di ogni anno).

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve allegare copia della documentazione attestante la trasformazione e inviarne una copia anche al Centro per l'impiego competente per territorio.
Le aziende agricole e le cooperative possono accedere alle suddette agevolazioni solo per le assunzioni di personale con qualifica impiegatizia (Circolare INPS n. 39/1994). Esse devono presentare per ciascun mese una dichiarazione attestante il numero delle giornate retribuite e l'ammontare della retribuzione corrisposta, indicando separatamente le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota (Circc. INPS n. 152/1995 e n. 152/1997).

I benefici contributivi in esame non sono fruibili nel caso di trasferimento d'azienda (Circolare INPS n. 109/2003).

 

Principali riferimenti normativi 
Legge 407/1990, art.8, comma9
D.L. 148/1993, art. 4, comma 3
D.L. 249/2004, art. 1, comma 1
Legge 223/1991, art. 1, comma 5
INPS mess. n. 19018/1999
Regione Lazio L.R. 29/1996, art. 3 c. 1, L. c

Scarica la Normativa dal CeDoc - CEntro DOCumentazione politiche del lavoro


Modelli
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