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Matrimonio e conservazione posto di lavoro
La Legge n. 7 del 9 gennaio 1963, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1963 n. 27, detta le norme per tutelare il diritto alla conservazione del posto delle lavoratrici che contraggono matrimonio.
A chi si rivolge
Ai datori di lavoro privati e pubblici.
Contenuti e procedure
La legge 9 gennaio 1963, n. 7, in virtù del disposto dell'art. 2, comma 4, tutela le lavoratrici dipendenti sia da imprese private - escluse le addette ai servizi familiari e domestici - che da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste nei contratti collettivi e individuali di lavoro.
In particolare, nell'art. 1 della predetta legge, viene sancita la nullità:
- delle c.d. clausole di nubilato contenute nei contratti collettivi o individuali di lavoro che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza di matrimonio;
- delle dimissioni presentate dalla lavoratrice, nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (in quanto segua la celebrazione) ad un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che le dimissioni siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione periferica del lavoro;
- dei licenziamenti intimati a causa di matrimonio.
Lo stesso art. 1, all'ultimo comma, prevede che durante detto periodo il datore di lavoro può legittimamente licenziare la lavoratrice solo fornendo la prova che il licenziamento stesso dipende da una delle cause previste dall'art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 (per colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; per cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; per ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; per esito negativo della prova).
Di contro, al di fuori di detto periodo, spetterà alla lavoratrice provare - se del caso - che il licenziamento è stato "attuato a causa di matrimonio" ed è, perciò, nullo.
Dall'illegittimità del licenziamento discende quanto meno l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni decorrenti dalla data del licenziamento sino alla riammissione in servizio.
La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari, entro 10 giorni dall'invito, di recedere dal contratto, ha diritto, ex art. 2, comma 2, L. n. 7, al trattamento previsto in caso di dimissioni per giusta causa (indennità sostitutiva del preavviso), fermo restando il diritto alla retribuzione sino alla data del recesso.
E' fatto divieto al datore di lavoro di operare discriminazioni in danno delle lavoratrici in ragione del sesso a tutti i livelli della gerarchia professionale e qualunque sia il settore o il ramo di attività (L. 9 dicembre 1977, n. 903).
Principali riferimenti normativi
Legge n. 7 del 1963
Decreto legislativo n. 151 del 2001