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Tirocini estivi di orientamento

Premessa

Questa forma di tirocinio prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 art. 60, è stato abolito a seguito della sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale perchè ritenuta una competenza regionale che rientra nell'ambito della formazione. Conseguentemente ogni regione può attivare questo tipo di tirocinio. Nella regione Lazio non è stato attivato.

Definizione
È un contratto che consente ai giovani di acquisire, oltre alle conoscenze di base, competenze lavorative che possono da un lato agevolare le scelte professionali e dall'altro costituire credito formativo spendibile nel mercato del lavoro. 

Imprese che possono stipularlo
Come nel caso tradizionale dei tirocini o stage ex legge n. 196 del 1997, per l'attivazione di un tirocinio sono previste tre figure: l'ente promotore, l'ente ospitante e il soggetto che svolge il tirocinio.

I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi da:

  • Enti bilaterali e Associazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori.
  • Enti e Agenzie Regionali del Lavoro.
  • Centri per l'impiego.
  • Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali.
  • Uffici scolastici Regionali.
  • Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento e centri operanti in regime di convenzione con la Regione o
  • la Provincia o accreditati.
  • Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali.
  • Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.
  • La Regione può, su richiesta, autorizzare istituzioni formative private non aventi scopo di lucro, diverse da quelle su menzionate. Possono ospitare tirocinanti tutte le organizzazione pubbliche e private.
Soggetti cui si rivolge
L' istituto dei tirocini estivi di orientamento si rivolge ad "adolescenti e giovani" regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado.
Per quanto riguarda le nozioni di "adolescenti" e "giovani" si rimanda alla normativa dettata dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, che definisce "adolescente" il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni e definisce "giovane" il soggetto di età superiore ai 18 anni e fino ai 25 anni compiuti.

Agevolazioni all'assunzione
È facoltà per il "soggetto ospitante" erogare al tirocinante una borsa lavoro per un importo massimo di 600 Euro al mese, eventualmente rimborsabili (totalmente o parzialmente) da parte di Fondi pubblici.
Il tirocinio estivo di orientamento può essere trasformato da parte del datore di lavoro in rapporto a tempo indeterminato anche part-time o in altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, nel corso o al termine del tirocinio stesso (senza soluzione di continuità).
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, pertanto il tirocinante non viene computato fra gli addetti dell'impresa, inoltre, non modifica lo status di disoccupato eventualmente acquisito ai sensi del D.Lgs. 181/2000.  

Trattamento previdenziale e assicurativo
I soggetti promotori hanno l'obbligo di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile contro terzi e per le attività, rientranti nel progetto, eventualmente svolte al di fuori dell'azienda. Gli oneri connessi alle coperture assicurative possono essere a carico delle Regioni. 

Procedimento
Una copia della Convenzione con relativo progetto va inviata, a cura del Soggetto promotore, alla Regione, alla struttura territorialmente competente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza di esse alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. La comunicazione della stipula del tirocinio va effettuata al Centro per l'impiego (ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 2002) che l'inserirà nella scheda anagrafica e professionale del tirocinante. 

A chi rivolgersi
Centri per l'impiego, Istituti scolastici che nel proprio POF (piano offerta formativa) prevedono questa opportunità, Enti promotori dei tirocini. 

Riferimenti legislativi

Sentenza Corte Costituzionale n. 50 del 2005
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 32/2004
(Prot. 0926/tir) Oggetto: Circolare in materia di tirocini estivi di orientamento di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276 -"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" Titolo VI APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO - Capo II Contratto di inserimento - Art. 60. Tirocini estivi di orientamento
INPS - CIRCOLARE n. 133 del 21 Luglio 2003 - Oggetto: Gestione Separata. Decreto-legge 9 maggio 2003, n.105 convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 2003, n. 170. Borse di studio concesse per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.
INAIL Direzione Centrale Rischi - Direzione Centrale Prestazioni - "NORMATIVA - ISTRUZIONI OPERATIVE del 31 luglio 2002 "Tutela infortunistica tirocinanti". DECRETO 25 marzo 1998 n. 142 - Regolamento recante norma di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/97 sui tirocini formativi e di orientamento.
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276 con le modifiche del Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251 e della Legge n. 80/2005.