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Lavoro dei minori

Per evitare che la prestazione dell'attivitā lavorativa resa dagli stessi possa pregiudicare la loro maturazione psicofisica le norme disciplinano rigorosamente il lavoro dei minorenni.

La disciplina del lavoro minorile č contenuta nella L. n. 977/1967 e nel D.Lgs. n. 345/1999 successive. Al riguardo il ML con circ. n. 1/2000 ha chiarito che le disposizioni sul lavoro dei minori si applicano anche all'apprendistato, ai contratti di formazione e lavoro e al lavoro a domicilio.

I soggetti tutelati sono i minori di 18 anni che hanno un contratto o rapporto di lavoro, anche speciale.
Nell'ambito dei minori la legge n. 977 distingue tra:

  • "bambino", da intendersi come il minore che non ha ancora compiuto i 15 anni di etā o che č ancora soggetto all'obbligo scolastico;
  • "adolescente", da intendersi come il minore di etā compresa tra i 15 ed i 18 anni di etā e che non č pių soggetto all'obbligo scolastico.
Per espressa previsione dell'art. 2 della L. n. 977/1967, le norme della legge in questione non trovano applicazione nei confronti degli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
  • servizi domestici prestati in ambito familiare; 
  • prestazioni di lavoro non nocivo, nč pregiudizievole, nč pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.