ASL ROMA 1 (ex RMA e RME) | Paolo Centracchio, Alessandro Palmeri, Carlo Taffi |
ASL ROMA 2 (ex RMB e RMC) | Patrizio Dutto, Raffaele Laurelli |
ASL ROMA 3 | Romeo Marziali |
ASL ROMA 4 | Giorgio Becchetti |
ASL ROMA 5 | Mario Di Francesco |
ASL ROMA 6 | Massimo Campagna, Massimo Barbato |
ASL FROSINONE | Rossella Pistilli |
ASL LATINA | Roberto Lupelli |
ASL RIETI | Domenico Giuliani, Lorella Fieno |
ASL VITERBO | Sandro Celli |
PROCEDURA REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO
L’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ( Art 13, comma 1 del D.lgs 81/08) attraverso lo specifico Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) che opera nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali. La vigilanza, in sinergia con altre attività (conoscenza del territorio, dei processi lavorativi e delle organizzazioni lavorative; informazione; formazione e assistenza ai soggetti del mondo del lavoro; promozione della salute e della sicurezza sul lavoro etc.), persegue l’obiettivo generale della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ed in particolare, di contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali o correlate al lavoro. La vigilanza è uno strumento complesso di prevenzione, che integra in sè funzioni e attività coordinate; richiede ampie e specifiche competenze tecniche e multidisciplinari comprendenti anche le funzioni di Polizia Amministrativa, di Polizia Giudiziaria (P.G) ed il coordinamento con l'Autorità Giudiziaria (A.G.). Per tale motivo la vigilanza non coincide esclusivamente con le funzioni di attività di polizia giudiziaria, poichè nel suo sviluppo può produrre differenti atti che non necessariamente sono di P.G.
Nello svolgimento di tale attività, devono essere ricercate le strategie atte a svolgere l’intervento, caso per caso, adottando comportamenti e metodi ispirati alla massima trasparenza operativa e procedurale, all’efficienza, all’appropriatezza, all’equità ed omogeneità su tutto il territorio regionale.
Lo scopo della presente linea d’indirizzo, è di mettere a disposizione degli Operatori dei Servizi PreSAL, delle Aziende Sanitarie Locali della Regione, delle aziende e dei lavoratori uno strumento semplice ma completo per vigilare sull'applicazione delle norme di igiene e sicurezza previste dalla legislazione vigente al fine di garantire: · omogeneità di comportamento tra gli operatori sull’intero ambito regionale; · migliore efficacia degli interventi; · trasparenza ed equità dell’attività di vigilanza.
Il Servizio PreSAL svolge la propria attività di controllo e vigilanza essenzialmente: · in base alla periodica programmazione dell’attività del Servizio PreSAL; · a seguito di segnalazione; · su delega dell’A.G.; · a vista ( essenzialmente per i cantieri edili), ossia su iniziativa dell’operatore del servizio PreSAL qualora ne ravvisi la necessità.
Gli operatori dei Servizi, per esplicare l’intervento di vigilanza, possono visitare i luoghi di lavoro in virtù di un potere conferitogli da specifiche norme di legge (art. 21 L.833/78; art. 64 DPR 303/56); si tratta di una facoltà (?) potere (?) di accesso indispensabile che, se negata, configura commissione di reato nei confronti degli Operatori dei Servizi di Vigilanza per violazione dell’art. 340 CP e/o 452 septies CP.
L’attività di vigilanza è prevalentemente una attività di natura amministrativa fino all’eventuale configurazione di indizi di reato rientranti nella sfera di competenza. La stessa si concretizza con azioni di sopralluogo, e sono possibili, per gli operatori dei Servizi, tutti gli accertamenti e gli approfondimenti ritenuti utili per adempiere allo specifico mandato ricevuto: si potrà fare richiesta di documentazione, acquisire informazioni dai soggetti aziendali, chiedere informazioni sui processi produttivi, sulle sostanze, sulle attrezzature, sulla formazione, fotografare luoghi, effettuare misure e quanto necessario nei limiti della riservatezza e del segreto professionale connessi con il ruolo.
Tale attività amministrativa non deve essere eseguita con le garanzie previste dal codice di procedura penale ed avrà, in particolare, la finalità di verificare, rispetto alle specifiche attività lavorative, la corretta applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori atte a eliminare o ridurre tutti i rischi ad esse collegate.
L’attività espletata a seguito di delega dell'A.G., e comunque in tutte le circostanza in cui emergano indizi di reato, dovrà essere finalizzata ad assicurare gli elementi probatori indispensabili e costituenti eventuali reati afferenti a violazioni a specifici precetti legislativi (attività di Polizia Giudiziaria; a tal fine vanno compiuti tutti gli accertamenti utili allo scopo e, in particolare, l’ Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) dovrà procedere, specificamente a quanto connesso al reato, all’accertamento dei luoghi e delle cose anche in riferimento a prescrizioni operative contenute nei documenti di sicurezza (DVR, DUVRI, PSC, POS, PIMUS, ecc.)
L’attività di vigilanza va collocata all’interno della programmazione complessiva delle attività dei Servizi quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione. La programmazione deve tener conto delle indicazioni dettate in merito dagli specifici Piani Nazionali e Regionali di prevenzione, utilizzando, tra l'altro, le fonti informative presenti nelle banche dati previste nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
L'individuazione e la scelta delle attività lavorative da controllare è effettuata con i seguenti criteri:
Premesso che una buona preparazione del sopralluogo assicura un’adeguata efficacia dell’attività ispettiva, gli incaricati del controllo devono ricercare presso gli archivi del Servizio l'eventuale documentazione già esistente relativa all'azienda oggetto dell’ispezione, annotando le aree e/o gli elementi specifici da analizzare con maggior cura durante il sopralluogo.
Gli operatori, al momento dell'accesso, dichiarano le finalità del sopralluogo al rappresentante dell’Azienda visitata.
Al termine dello stesso, qualora non si sia reso necessario redigere nessun atto (prescrizione, sequestro, ecc.) da consegnare, è rilasciato un documento che da atto del sopralluogo effettuato (contenente almeno i riferimenti del Servizio, data dell’intervento, ora di inizio e di fine intervento, nominativi degli operatori e degli intervenuti, motivo dell’intervento).
Il documento, rilasciato in copia, deve essere controfirmato dalla persona presente al sopralluogo opportunamente identificata tramite documento in corso di validità.
E’ responsabilità di ciascun operatore tutelare prioritariamente la propria salute e sicurezza e quella del collega; pertanto, durante il sopralluogo gli operatori indossano correttamente i necessari DPI prevedibili in ragione del luogo da ispezionare, adottando tutte le cautele dettate dalla conoscenza del comparto, evitando accuratamente di esporsi a rischi gravi per le condizioni di sicurezza presenti.
Si devono fornire tutti i chiarimenti necessari e le indicazioni operative sulla corretta applicazione delle norme, rispondendo nel modo più completo, chiaro ed accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste.
Il sopralluogo deve essere condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività in corso nell’Azienda visitata, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento, cercando di instaurare un clima di condivisione delle finalità tra operatori e soggetti ispezionati.
Se risulta impossibile concludere il sopralluogo al primo accesso, potrà esserne previsto uno successivo e/o una verifica documentale più approfondita.
Se nel corso del sopralluogo vengono accertate violazioni alle norme di riferimento, gli accertatori provvedono alla contestazione della/e violazione/i secondo i dettami del D.Lgs. 81/08, del C.P. e del C.P.P., e della Legge 689/81.
In relazione alla natura della/e contestazione/i dovrà essere valutata l’eventuale responsabilità di tutte le figure della prevenzione afferenti allo specifico luogo di lavoro; se il sopralluogo è eseguito in un cantiere, in particolare va sempre verificata la eventuale responsabilità del Committente, dei Coordinatori della Sicurezza (CSP e CSE) e del datore di lavoro dell’Impresa Affidataria.
Nel caso di diniego all’accesso, gli Operatori UPG incaricati dell’intervento di vigilanza, dopo aver esperito ogni opportuno tentativo per convincere i soggetti coinvolti a consentire l’accesso, essendo prioritaria la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, provvederanno a contattare con urgenza un Organo di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato etc.) per ottenere immediato supporto operativo affinché sia consentito l’accesso e l’intervento necessario nei luoghi di lavoro; successivamente, messa in sicurezza la situazione lavorativa ove necessario, gli Operatori UPG dei Servizi potranno provvedere a redigere notizia di reato per violazione dell’art. 340 CP e/o 452 septies CP.
Per quanto riguarda le norme comportamentali che devono essere adottate dagli operatori, si rimanda al Codice di Comportamento della Pubblica Amministrazione, nonché al Codice di comportamento e ai regolamenti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende ASL di appartenenza.
Come strumento operativo di omogeneità nella vigilanza nel comparto Edilizia può essere utilizzata la “Scheda Regionale Cantieri” allegata, che riporta i punti comuni da osservare su tutto il territorio regionale.
A seguito del sopralluogo effettuato si procederà, di norma, alla compilazione dei seguenti atti:
ALLEGATI