La Regione Lazio, nell'ambito della normativa prevista dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e della legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 32, attua e promuove interventi destinati a consentire e migliorare l'accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico. Tali interventi consistono nell'adeguamento di edifici e di spazi esterni costruiti, attraverso l'eliminazione di quegli ostacoli o barriere architettoniche esistenti che, oltre a rendere difficoltosa la fruizione dell'ambiente costruito a tutti i cittadini, la impediscono a tutti quelli fisicamente disabili.
Le opere di adeguamento devono consentire la piena utilizzazione ed accessibilità delle attrezzature o degli edifici nel loro complesso ovvero, qualora ciò non fosse completamente realizzabile, garantirle nelle loro parti fondamentali, ed in particolare in quelle nelle quali vengono prestati i servizi principali per i quali l'edificio stesso si caratterizza.
Criteri di priorità degli interventi
La Regione, nella definizione degli interventi di cui alla presente legge, tiene conto con priorità dei progetti che prevedono l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici ed attrezzature compresi nei piani di cui al ventunesimo comma dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 di competenza di comuni e province e:
Nell'ambito delle priorità di cui al comma precedente, si tiene particolarmente conto degli interventi relativi ad attrezzature o edifici socio-sanitari, scolastici, prescolastici e di formazione professionale nonchè per la cultura, lo spettacolo e la vita associativa così come degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione e agli spazi esterni di relazione tra edifici già adeguati.
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