La procedura espropriativa per pubblica utilità è regolata dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e s.m. e i.
Le disposizioni del T.U. non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza: in tal caso si applica la normativa vigente a tale data (legge 2359/1865 e legge 865/1971).
Il principio innovatore introdotto dal richiamato Testo Unico rispetto alla precedente normativa statale è incentrato sull'attribuzione diretta della competenza ad esercitare i poteri espropriativi in capo agli Enti che realizzano opere di pubblica utilità. In altri termini ogni Ente pubblico assume la funzione di Autorità Espropriante allorquando realizza opere di pubblica utilità come stabilito dall'art.6, comma 1 che recita "...l'autorità competente alla realizzazione di un'opera di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo".
In attuazione del predetto principio la Regione provvede all’ emanazione dei provvedimenti ablatori relativi alle opere di pubblica utilità che l'Ente realizza direttamente.
I provvedimenti nel dettaglio riguardano le fattispecie sotto indicate:
Tra i provvedimenti tipici dell'Autorità Espropriante vanno annoverati anche:
Sono disponibili in allegato i modelli utilizzabili per la presentazione delle istanze di svincolo delle indennità depositate e per la presentazione delle istanze di retrocessione di immobili espropriati, con l'indicazione della relativa documentazione da produrre.
NORMATIVA
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Dirigente Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato LL.PP.