Espropri

La procedura espropriativa per pubblica utilità è regolata dal DPR 8 giugno 2001 n.327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di espropriazione per pubblica utilità, entrato in vigore dal 30 giugno 2003 e successivamente integrato dal Dlgs 330/2004.

Le disposizioni del T.U. non si applicano ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore del DPR 327 sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, in tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data (art.57).

Il principio innovatore introdotto dal richiamato Testo Unico rispetto alla precedente normativa statale (legge 2359/1865 e legge 865/1971) è incentrato sull'attribuzione diretta della competenza ad esercitare i poteri espropriativi agli Enti che realizzano opere di pubblica utilità. In altri termini ogni Ente pubblico assume la funzione di Autorità Espropriante allorquando realizza opere di pubblica utilità come stabilito dall'art.6, comma 1 che recita"...l'autorità competente alla realizzazione di un'opera di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo".

 In attuazione del predetto principio la Regione provvede alla emanazione dei provvedimenti ablatori relativi alle opere di pubblica utilità che l'Ente realizza direttamente.

 I provvedimenti nel dettaglio riguardano le fattispecie sotto indicate:

a)  decreto di esproprio degli immobili occorrenti  per la realizzazione delle opere di pubblica utilità realizzate direttamente dalla Regione; (art. 23)

b)  decreto di occupazione temporanea di immobili, non preordinata all'esproprio, ai fini dell'esecuzione di opere di pubblica utilità realizzata direttamente dalla Regione; (art. 49)

c)  decreto di determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione; (art. 20)

d)  decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria; (art. 22)

e)  decreto di occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione; (art. 22 bis)

  Tra i provvedimenti tipici dell'Autorità Espropriante vanno annoverati anche:

1)   Autorizzazione al pagamento dell'indennità depositate presso la Tesoreria dello Stato su ordine dell'Autorità Espropriante o dell'Autorità Giudiziaria adita (cosiddetto cd svincolo dell'indennità).

2)   Retrocessione di immobili espropriati. Ad esproprio avvenuto, qualora l'immobile non abbia ricevuto, in tutto o in parte, la prevista destinazione di pubblica utilità per la quale è stato espropriato, il proprietario o suoi aventi causa, possono presentare istanza volta ad ottenere la retrocessione dell'immobile (art. 46-47-48 del T.U.) previa emissione da parte dell'Autorità Espropriante della declaratoria che ne attesta l'inservibilità e dietro pagamento a favore dell'Ente che ha acquisito la proprietà del bene di un prezzo corrispettivo rapportato al valore attuale dello stesso. Accertata la sussistenza dei presupposti di legge la retrocessione degli immobili si realizza mediante la stipula di apposito contratto che trasferisce la proprietà del bene all'avente diritto previo pagamento del prezzo stabilito a titolo di corrispettivo.

Sono disponibili in allegato i modelli utilizzabili per la presentazione delle istanze di svincolo delle indennità depositate e per la presentazione delle istanze di retrocessione di immobili espropriati, con l'indicazione della relativa documentazione da produrre.
 
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