La Regione provvede a stipulare un'assicurazione per i rischi di infortunio degli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado.
L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi:
- durante l’orario scolastico e, comunque, durante l’orario in cui sia autorizzato l’accesso e la permanenza presso i plessi scolastici con riferimento, ad esempio, al pre-scuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli e l’inizio delle lezioni) e alle attività di mensa e doposcuola;
- durante le lezioni di educazione fisica e le altre attività tipiche e/o specifiche dell’indirizzo scolastico;
- durante le refezioni scolastiche, le quotidiane ricreazioni e giochi (esercizi fisici e sport comuni, compreso il gioco del calcio per diletto, esclusa però la partecipazione a gare e campionati);
- durante la partecipazione ad allenamenti e gare per “Giochi della Gioventù” e per tutte le altre manifestazioni sportive scolastiche indette ed organizzate dalla Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale o dagli Uffici scolastici provinciali;
- durante l’alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli interscambi culturali, anche con l’estero;
- durante le visite che, a norma delle vigenti disposizioni, si effettuano presso musei, scavi, mostre ed esposizioni, cantieri, aziende e laboratori nonché durante le riunioni culturali, artistiche, religiose, di svago e diporto, come gite, passeggiate ed escursioni;
- durante i viaggi effettuati nelle circostanze e per gli scopi di cui ai precedenti commi, con ordinari mezzi di locomozione e di trasporto, terrestri o marittimi purché compiuti in forma collettiva con l’organizzazione e sotto la sorveglianza e vigilanza del personale a ciò espressamente preposto;
- durante il tragitto dalla dimora alla scuola o al luogo dove si effettuano le attività di cui ai punti precedenti e viceversa, effettuato sia a piedi che con qualsiasi mezzo, compresi gli infortuni subiti nella salita o discesa dei mezzi usati (c.d. rischio in itinere).
Il nuovo contratto di assicurazione sottoscritto con la Società AIG Europe Limited – Rappresentanza per l’Italia ha durata di anni 3 con effetto dalle ore 24:00 del 29 ottobre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del 29 ottobre 2020.
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