BUR 17 Gennaio 2019, n.6
Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
a) all’istituzione di un elenco([2]) di professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico;
b) alle modalità per sostenere le famiglie;
c) alle modalità per la formazione specifica di pediatri, operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva e degli insegnanti.
Art.2
(Finalità)
CAPO II
GESTIONE DELL’ELENCO ([4]) REGIONALE DEI PROFESSIONISTI CON COMPETENZE ED ESPERIENZA NELL’AMBITO DEI TRATTAMENTI DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
Art 3
(Elenco ([5]) regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico)
Art.4
(Titoli e requisiti)
a) Diploma di Laurea (ordinamento antecedente il DM n. 509/99) oppure Laurea specialistica (DM n. 509/99) o Magistrale (DM n. 270/2004) o Diploma di Laurea primo ciclo in: Psicologia, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedista, Educatore professionale socio- sanitario, Terapista Occupazionale);
b) Abilitazione alla professione, qualora previsto dalla normativa di settore;
c) formazione post laurea relativa a programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavior Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM) o a programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACC) o ad altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare I comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana. ([11])
d) competenze ed expertise almeno quinquennali nel settore di cui al comma precedente.
3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco ([12]) i soggetti interessati, oltre al possesso dei titoli e competenze previsti dal comma precedente, devono altresì dichiarare di:
a) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
b) non aver riportato condanne penali per le quali è prevista la menzione nel certificato del casellario giudiziale ad uso amministrativo;
c) non essere stato cancellato da altro Ordine né radiato o sospeso per motivi disciplinari o penali da alcun Albo nazionale e dei Paesi dell’Unione Europea.
4. Il possesso dei titoli e requisiti di cui ai commi precedenti è autocertificato dall’interessato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata.
5. I requisiti per l’iscrizione all’elenco ([13]) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
Art.5
(Modalità di iscrizione all’elenco ([14]) regionale)
a) il curriculum vitae in formato europeo;
b) la scheda riassuntiva dei titoli e requisiti posseduti, di cui all'articolo 4;
c) la tipologia dei programmi di intervento con dichiarata expertise e competenza;
d) l'area territoriale preferenziale di intervento (se regionale, provinciale, distrettuale, comunale);
e) nel caso di programma ABA, il ruolo professionale rivestito tra quelli di seguito indicati:
1. tutor;
2. operatore;
3. tecnico;
4. supervisore o consulente. Nel caso di ruolo di supervisore o consulente il richiedente deve dimostrare il possesso almeno del titolo di Master di II livello e 1500 ore di tirocinio super visionato;
f) copia del documento di identità. ([16])
3. Non è consentita la regolarizzazione o l'integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda. Quanto dichiarato nella domanda e negli allegati deve essere autocertificato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000. n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). ([17])
4.La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all’articolo 65, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identità), deve essere trasmessa, a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata salute@regione.lazio.legalmail.it, o mediante raccomandata a/r indirizzata alla direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, 00145 Roma.
5. La struttura amministrativa regionale competente provvede all'istruttoria delle domande di iscrizione verificando il rispetto del termine di cui al comma 2. ([18] )
5 bis. La Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con la Direzione competente in materia di inclusione sociale nomina, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, la commissione di valutazione delle istanze ammesse. La Commissione è composta dal Direttore della direzione competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, o da un suo delegato, da un dirigente della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria e da un dirigente della Direzione competente in materia di inclusione sociale o loro delegati, nonché da due componenti esterni esperti in materia di disturbo dello spettro autistico e trattamenti evidence based. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale.([19])
5 ter. La commissione valuta le domande verificando la sussistenza dei requisiti e delle competenze specifiche necessarie alla programmazione (nel caso di supervisori/consulenti) o all'applicazione (nel caso di tutor/operatore/tecnico) di programmi fondati sulla Applied Behavioural Analysis - ABA, o strutturati (Early Intensive Behavioural Intervention - EIBI, Early Start Denver Model - ESDM, Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children - TEACCH) nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, di cui all'articolo 74, comma 1, della legge regionale n.7 del 2018.([20])
5 quater. La Commissione ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata, certificazioni e attestazioni circa le competenze e i titoli dichiarati. ([21])
5 quinquies. Al termine della valutazione, la commissione, elaborata la lista dei candidati idonei all'iscrizione nell'Elenco e la lista dei candidati non idonei con le motivazioni della non ammissibilità all'iscrizione, trasmette la documentazione alla Direzione competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria.([22])
5 sexies. Il direttore della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concertocon il direttore della direzione competente in materia di inclusione sociale approva, con determinazione, la lista dei candidati idonei e quella dei non idonei disponendo per i primi l'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 2 e per i secondi il rigetto della richiesta.([23])
5 septies. I soggetti iscritti all'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione, e comunque entro e non oltre trenta giorni, ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati, anche ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo precedente. ([24])
5 opties. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale, i richiedenti, con le modalità previste per la presentazione della domanda di iscrizione, inviano alla struttura regionale competente, entro il termine di cui al comma 1, l'autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti di iscrizione, indicando anche le eventuali variazioni dei dati comunicati. Sono inviate alla commissione esclusivamente le domande di prima iscrizione e quelle che comportino variazioni nei titoli prosseduti. La Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con la Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale, dispone, con determinazione, la conferma dell'iscrizione all'Elenco. ([25])
6. Con determinazione del Direttore della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria è disposta l’iscrizione dei soggetti richiedenti nell’elenco ([26]) regionale o il rigetto della richiesta.
7. Qualora al termine dell’istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione o il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.
Art.6
(Inserimento nell'elenco) ([27])
Art.7
(Sospensione e cancellazione dall’elenco regionale) ([29])
a) l’istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto;
b) il riscontro della perdita di uno o più requisiti indicati all’articolo 4;
c) la sussistenza di gravi motivi attinenti le inadempienze nell’esecuzione dell'incarico;
d) la mancata comunicazione di eventuali variazioni o la falsità nelle dichiarazioni o nella documentazione presentate ai fini dell’iscrizione all’elenco ([32]) ed accertate dalla direzione anche sulla base di controlli a campione;
e) eventuali cause di incompatibilità sopravvenute.
3. La direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 2 lettere b), c), d) ed e), procede alla relativa contestazione nei confronti del soggetto iscritto e sospende quest’ultimo dall’elenco ([33] ) assegnando allo stesso un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni ai fini della rimozione della causa contestata e per la presentazione di eventuali osservazioni.
4. Decorso inutilmente il temine di cui al comma 3, o nel caso in cui le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l’inadempienza rilevata, si dispone la cancellazione del soggetto dall’elenco,([34]) con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo.
CAPO III
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Art. 8
(Finalità e natura della misura di sostegno)
Art.9
(Soggetti beneficiari)
Art.10
(Presentazione della domanda. Istruttoria di ammissibilità e valutazione)
Art.11
(Modalità di rendicontazione ed erogazione alle famiglie)
Art.12
(Decadenza dal beneficio)
CAPO IV
FORMAZIONE
Art. 13
(Formazione specifica per i pediatri di libera scelta, gli operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva e gli insegnanti)
CAPO V
ENTRATA IN VIGORE
Art.14
(Entrata in vigore)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 - Finalità
CAPO II
GESTIONE DELL’ALBO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI CON COMPETENZE ED ESPERIENZA NELL’AMBITO DEI TRATTAMENTI DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
Art. 3 - Elenco regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico
Art. 4 - Titoli e requisiti
Art. 5 - Modalità di iscrizione all’elenco regionale
Art. 6 - Inserimento nell’elenco
Art. 7 - Sospensione e cancellazione dall’elenco regionale
CAPO III
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Art. 8 - Finalità e natura della misura di sostegno
Art. 9 - Soggetti beneficiari
Art. 10 - Presentazione della domanda. Istruttoria di ammissibilità e valutazione.
Art. 11 - Modalità di rendicontazione ed erogazione alle famiglie
Art. 12 - Decadenza del beneficio
CAPO IV
FORMAZIONE
Art. 13 - Formazione specifica per i pediatri di libera scelta, gli operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva e gli insegnanti.
CAPO V
ENTRATA IN VIGORE
Art. 14 - Entrata in vigore
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
[1] Comma modificato dall’art.1, comma 1, del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80
[2] Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[3] Comma modificato dall’art.1, comma 1, del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80
[4] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[5] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[6] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubblicato sul BUR Lazio 3 Dicembre 2019, n.97;precedentemente il comma era stato modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[7] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[8] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[9] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[10] Dicitura modificata dall'art. 2, comma 1, lett.a), del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio 3 Dicembre 2019, n. 97
[11] Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera b) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[12] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[13] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[14] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[15] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[16] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.a) del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n. 97.Il comma era stato precedentemente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[17] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.b), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[18] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.c), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[19] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[20] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[21] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[22] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[23] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[24] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[25] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[26] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[27] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[28] Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97. Precedentemente, già modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53 e dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[29] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[30] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[31] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[32] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[33] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[34] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[35] Comma modificato dall’art.1, comma 1, del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80
[36] Comma così formulato dopo la soppressione di parole per disposizione dell’art.2, comma 1, del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80
[37] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[38] Comma qui modificato dall'art. 5, comma 1, lett.a), del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[39] Comma qui modificato dall'art. 5, comma 1, lett.b), del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[40] Comma così modificato dall’art.3, comma 1, del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80
[41] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[42] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[43] Il primo periodo del comma 1 è stato sostituito dall'art.6, comma 1, lett.b), del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[44] Il secondo periodo del comma è stato soppresso dall'art.6, comma 1, lett.a), del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[45] Il r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97, ha previsto le seguenti disposizioni transitorie:
“Art. 7
(Disposizioni transitorie)
a) non abbiano cominciato i trattamenti, possono effettuarli fino al 31 dicembre 2020. La rendicontazione delle spese è presentata agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2021;
b) abbiano cominciato i trattamenti, possono effettuarli fino al 31 dicembre 2019. La rendicontazione delle spese è presentata agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2020.
3. È ammessa a liquidazione la documentazione fiscale di cui al comma 2, lettera a) e b), rilasciata dai professionisti che hanno richiesto di iscriversi all’Elenco di cui all’articolo 3 e sono stati dichiarati idonei per l’anno 2020."