l’art. 61 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni in materia di beni immobili regionali e all’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ex Opera nazionale per i Combattenti – ONC) che
- al comma 2, stabilisce che: “La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 7, della l.r. 12/2016, come modificato dal presente articolo”;
- al comma 5, stabilisce che: per favorire la partecipazione dei comuni ai programmi unitari di valorizzazione territoriale promossi dalla Regione ai sensi dell’articolo 3ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è riconosciuta, agli enti locali interessati dal procedimento, una quota fino al sessanta per cento dell’aumento di valore attribuito agli immobili di proprietà della Regione. In caso di vendita dei medesimi immobili, le percentuali previste dell’articolo 3ter, comma 7 del d.l. 351/2011 si applicano in misura massima. La regolamentazione per l’attribuzione di tali benefici è definita dalla Giunta regionale al momento dell’approvazione del programma unitario di valorizzazione territoriale