08/06/11 - Il diritto all'esenzione è riconosciuto dalla ASL di residenza dell'assistito sulla base della certificazione della malattia ( cronica, invalidante o malattia rara) , del modulo di autocertificazione previsto per le categorie sociali a basso reddito o di altre attestazioni previste per le altre categorie.La Asl provvede ad assegnare uno specifico codice di esenzione a ciascuna malattia e condizione esente, necessario successivamente al medico curante all'atto della prescrizione (ricetta).
Malattie croniche e invalidanti
Le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all'esenzione devono riportare la diagnosi e possono essere rilasciate da:
- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle aziende ospedaliere ai sensi dell'art.1 comma 3, del d.lgs. n. 269/1993;
- gli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge n. 833/1978;
- gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all'art. 41, legge n. 833/1978;
- gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge n.833/1978;
- le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.
Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell'esenzione:
- le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
- la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;
- la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
- la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell'ambito del SSN, previa valutazione del medico del distretto.
Malattia rara
Deve essere certificata da un presidio della Rete per le MR, appositamente individuato dalla Regione per quella specifica malattia o per il gruppo a cui appartiene. La certificazione rilasciata dal presidio ai fini dell'esenzione deve riportare, oltre alla definizione, anche il codice identificativo della malattia o del gruppo di malattie a cui la stessa afferisce, come definito nell'allegato 1 al D.M. 279/2001.
Invalidità
Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalle competenti Commissioni mediche ASL/INPS.
L'accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'attestato di esenzione
Esenzione per Reddito
L'Esenzione Ticket per Reddito è l'esenzione totale dal pagamento del ticket sui farmaci da parte di categorie sociali a basso reddito.
Dal 1 aprile 2011, all'atto della prescrizione, il Medico di famiglia o il Medico proscrittore (comprese Guardie mediche, Turistiche o altro), SU RICHIESTA, rileva il codice di esenzione per condizione reddituale tramite i sistemi regionali e lo indica sulla ricetta. Nel caso non si risulti negli elenchi, e si ritenga di aver diritto all'esenzione, fino al 30 giugno 2011 si potrà ancora autocertificare il diritto all'esenzione apponendo la firma nell'apposito spazio presente nella ricetta. Nel frattempo, per avere i benefici previsti per i codici E01, E03 ed E04, è necessario recarsi presso gli Uffici "Esenzione ticket" distrettuali della ASL di competenza per rendere l'eventuale autocertificazione che avrà durata sino al 31 marzo dell'anno successivo. Dal 1 luglio 2011 non sarà più possibile firmare in ricetta per autocertificare il diritto all'esenzione da reddito. L'autocertificazione dovrà essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo), munito di documento d'identità in corso di validità, presso la propria ASL di appartenenza e dovranno essere esibite le Tessere Sanitarie sia del richiedente che dei beneficiari dell'esenzione.
Resta valida, in ogni caso, la formula dell'autocertificazione presso la propria ASL di appartenenza per l'esenzione E02 (stato di disoccupazione).
Le Aziende sanitarie locali, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati, opereranno i controlli sul contenuto di tutte le autocertificazioni per reddito e per disoccupazione. Il rilascio di false dichiarazioni ha conseguenze di carattere penale.
Le autocertificazioni avranno tutte scadenza 31 marzo dell'anno successivo.
É possibile visionare e scaricare il modulo dell'Autocertificazione di esenzione per motivi di reddito, da consegnare alla Asl di appartenenza,
sul Portale
della Sanità
www.poslazio.it nel canale dedicato " Esenzione Ticket".
Codici e tipologia assistiti
Per le categorie sotto elencate, la Regione Lazio ha stabilito un esenzione parziale su tutte le confezioni di
farmaci con brevetto ancora in corso di validità, inclusi nella fascia A del Prontuario terapeutico nazionale. Nello specifico, è previsto un contributo di:
- € 2,00 (due/00) per ogni confezione con prezzo di vendita superiore a € 5 (cinque/00)
- € 1,00 (uno/00) per ogni confezione con prezzo di vendita inferiore o uguale a € 5,00 (cinque/00)
- Malattie croniche, cod. da 001 a 056 e invalidanti cod. 0A02,0B02,0C02
- Malattie rare
- Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati - cod. N01
Per le restanti categorie, l'esenzione del ticket sui farmaci è totale.
- C01 Invalidi civili 100 senza indennità accompagno
- C02 Invalidi civili 100 con indennità accompagno
- C03 Invalidi civili dal 67% al 99% di invalidità
- C04 Invalidi civili miniri di 18 anni con indennità frequenza
- C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo binoculare fino a 1/20
- C06 Sordomuti
- L01 Lavoro ( grandi invalidi) dall80% al 100%
- L02 Lavoro con riduzione del 67% al 79% di invalidità
- L03 Lavoro con riduzione del 1% al 66% di invalidità
- L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
- S01 Servizio (grandi invalidi per..) 100% 1° categoria
- S02 Invalidi per servizio categorie dalla 2° alla 5°
- S03 Invalidi per servizio categorie dalla 6° alla 8°
- S04 Obiettori di coscienza in servizio civile
- E01 Soggetti di età inferiore 6 anni più di 65 anni, con reddito familiare complessivo non superiore a euro 36.151,98
- E02 Disoccupati - e loro familiari a carico - vedi modello autocertificazione;
- E03 Titolare di assegno (ex pensione) sociale e familiari
- E04 Titolare di assegno (ex pensione) al minimo e familiari
- F01 detenuti o internati
- T01 Donatori di organo
- G01 Invalidi di guerra dalla 1° alla 5° categoria
- G02 Invalidi di guerra dalla 6° alla 8° categoria
- V01 Vittime del terrorismo e della criminalità e delle stragi
- Legge 203/2000
N.B.
Solo gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia,
le vittime del terrorismo e le vittime del dovere hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità