Il potere sostitutivo regionale viene esercitato attraverso la nomina di un commissario ad acta nei confronti dei Comuni rimasti inerti nel rilascio di:
- Autorizzazioni paesaggistiche (art. 3 L.R. 8/2012 e art. 146 D.Lgs. 42/2004)
- Permessi di costruire (art. 21 D.P.R. 380/2001)
- Provvedimenti definitivi di repressione degli abusi in materia urbanistica - edilizia (art. 31 L.R. 15/2008)
Si ricorda ai Comuni che gli oneri finanziari conseguenti alla nomina dei commissari ad acta sono a loro esclusivo carico; in tal senso è altresì configurabile una responsabilità per danno erariale con conseguente obbligo di denuncia alla Corte dei Conti cui è tenuta la stessa amministrazione inadempiente. In ogni caso si rammenta che la Regione, accertati i presupposti dell’inerzia, provvede a segnalare alla Corte dei Conti l’avvenuta nomina del commissario ad acta.
Di seguito si trovano allegati i relativi moduli per la richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi e la nota interpretativa della Procura Generale presso la Corte dei Conti prot. 9434/2007P del 2 agosto
2007 in materia di denunce di danno erariale.