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Servizi Provinciali, accentramento regionale e nazionale
La comunicazione deve essere inviata al Servizio competente (ovvero al Servizio web messo a disposizione dall’amministrazione provinciale di riferimento) nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Nel caso di tipologie di lavoro che non hanno una sede unica, va scelto il Centro per l’Impiego più prossimo o alla sede principale oppure alla sede del datore di lavoro. L’importante è che sia stata fatta la comunicazione . Nel caso dell’edilizia, la locuzione sede di lavoro è valida anche per il cantiere mobile, essendo lo stesso una vera e propria unità produttiva (le comunicazioni correttive dovranno riguardare esclusivamente i casi di distacco e trasferimento del lavoratore e non già del cantiere). Il datore di lavoro agricolo, il cui fondo insista su più circoscrizioni, ha facoltà di individuare a sua discrezione il servizio competente al quale inviare la comunicazione. Le comunicazioni a consuntivo effettuate dalle Agenzie per il lavoro devono essere inviate al servizio competente ove è ubicata la sede operativa dell’Agenzia.
La possibilità di utilizzare le nuove tecnologie consente una certa elasticità nell’individuazione del “servizio competente”:
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