La Regione Lazio, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm., concede agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto alle imprese cosiddette “start-up innovative”, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis [Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013], principalmente attraverso i seguenti Fondi:
1) “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”;
2) “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative”.
Possono beneficiare delle risorse di cui ai Fondi sopra citati, le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del D.lg. 179/2012 e ss.mm.
Il “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, istituito con Legge di stabilità Regionale 2014, 30 Dicembre 2013, n. 13 art. 6 e successiva Legge di stabilità Regionale 2016, 31 Dicembre 2015, n. 17, copre le spese connesse all’avvio dell’attività imprenditoriale, dei costi per l’investimento e delle spese di gestione. Con Deliberazione della Giunta Regionale 24 giugno 2014, n. 374, sono stati definiti le modalità ed i criteri per la concessione delle risorse del “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”.
Il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative”, istituito con Legge di stabilità Regionale 2015, 30 Dicembre 2014, n. 17, art. 2, commi 4-7, copre gli oneri di natura fiscale sostenuti nei primi ventiquattro mesi di attività. Con Deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 200, sono stati definiti le modalità ed i criteri per la concessione delle risorse di cui al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative”.