Documentazione
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Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.
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Direttiva UE del Consiglio n. 548 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
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Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo - Approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989.
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Norme di polizia delle miniere e delle cave. (GU n.87 del 11-4-1959 - Suppl. Ordinario n. 870 )
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Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.(GU n.117 del 8-5-1957)
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Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima). (GU n.94 del 21-4-1952 - Suppl. Ordinario )
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Articolo 1 - comma 1
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Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [cfr. artt. 56 c. 3, 58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135 cc. 1, 2, 6, XIII c. 1]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
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La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.
Numero pagine: 6466 per 64659 risultati.