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Conversione del decreto legge 19/2026: novità per lo svolgimento delle conferenze di servizi

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decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19

L’articolo 5 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 (in G.U. 20/04/2026, n. 91), ha apportato, tra l’altro, modifiche strutturali agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 241/90.

In particolare, la richiamata disposizione, all'articolo 14-bis: 

- ha modificato il comma 2, lettera c) riducendo da 45 a 30 giorni i termini entro i quali le amministrazioni coinvolte nella conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona devono rendere le proprie determinazioni. Se alla conferenza partecipano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, allora il termine per esprimersi è ridotto da 90 a 60 giorni, «fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea». La riduzione è significativa, soprattutto nei procedimenti complessi che coinvolgono amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica, culturale o sanitaria. La compressione dei termini non costituisce più una misura straordinaria collegata esclusivamente al PNRR, ma diventa parte integrante e stabile dell’assetto procedimentale ordinario;

- ha modificato il comma 3, rafforzando l'obbligo di motivazione a carico delle amministrazioni partecipanti ai procedimenti decisori, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica, di tutela del patrimonio culturale e ambientale o preposte alla tutela della salute dei cittadini e alla difesa dell'incolumità pubblica. In particolare, in caso di dissenso, le amministrazioni sono tenute ad indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici necessarie ai fini del superamento del dissenso e a fornire la quantificazione, dove possibile, dei relativi oneri finanziari;

- ha sostituito il comma 6, introducendo la riunione in modalità telematica. In particolare, se la conferenza in forma semplificata e asincrona non produce una determinazione positiva o negativa, l’amministrazione procedente svolge una riunione telematica con tutte le amministrazioni coinvolte, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera c), nella quale prende atto delle diverse posizioni e procede «senza ritardo» alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

- ha modificato il comma 7, limitatamente ai termini - ridotti da 45 a 30 giorni - di convocazione della riunione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona direttamente indetta dall'amministrazione procedente laddove ravvisi una particolare complessità della determinazione da assumere, o riceva una richiesta motivata dalle altre amministrazioni o dal privato interessato.

Il citato articolo 5 del decreto-legge 19/2026, convertito con modificazioni dalla L. 50/2026, ha modificato, altresì, l’articolo 14-ter della legge 241/1990 limitatamente ai termini per la conclusione dei lavori della conferenza simultanea che si riducono da 45 a 30 giorni e da 90 a 60 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.

Esaminate le novità introdotte dal legislatore con l’articolo 5 del dl. 19/2026, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, occorre coordinare i vigenti articoli 14-bis e 14 ter della legge 241/90 con le seguenti disposizioni introdotte dal legislatore nell’ultimo quinquennio:

- l’articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

- l’articolo 10, comma 4 del d.l. 14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.

Quest’ultimo, proroga fino al 31 dicembre 2026, l’obbligo di utilizzo della conferenza di servizi decisoria così come introdotta dall’articolo 13 del decreto-legge n. 76/2020. Si tratta di una misura che deroga le modalità e le tempistiche previste anche dal vigente articolo 14-bis della legge n. 241/1990 in applicazione del principio Lex posterior generalis non derogat priori speciali secondo il quale una legge successiva, anche se generale, non abroga né deroga la precedente normativa speciale, a meno che non sia espressamente indicato. Prevale, cioè, la norma speciale (o eccezione) su quella generale, nonostante il criterio cronologico della lex posterior. 

Pertanto, fino al 31 dicembre 2026, resta applicabile la disciplina speciale prevista dall’art. 10, comma 4, del decreto-legge 25/2025, che richiama lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e che prevede lo strumento della conferenza semplificata e in modalità asincrona e il rilascio dei pareri entro il termine ordinario di 30 giorni e il termine di 45 giorni per le amministrazioni preposte a interessi sensibili.

 

Tematica: Conferenza di Servizi

Data di aggiornamento/verifica: 30/04/2026

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