Chiarimenti sulle procedure autorizzative per lo sviluppo del settore agricolo
La Regione fornisce esempi pratici e richiama l’obbligo della conferenza di servizi nei procedimenti autorizzativi per le attività rurali aziendali
L’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 27/02/2020 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) ha introdotto una serie di misure volte al sostegno e alla crescita del comparto agricolo, attraverso interventi di riduzione degli oneri amministrativi. Operando un esplicito richiamo al DPR 160/2010, la norma ha confermato, anche in ambito agricolo, sia la centralità del ruolo degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, quale soggetto unico per la gestione amministrativa dei procedimenti di esercizio/inizio di attività, che l’individuazione del Procedimento Unico quale strumento autorizzativo prioritario.
In considerazione delle diverse tipologie di attività rurale aziendale potenzialmente interessate dalle misure (tradizionale, multifunzionale, multimprenditoriale) e degli interventi oggetto dei procedimenti autorizzativi (inizio/esercizio attività, modifica amministrativa, intervento strutturale, ecc.) gli uffici regionali hanno trasmesso, a tutti gli sportelli unici del Lazio, una apposita nota di chiarimenti sulle corrette procedure da seguire, corredata da alcuni esempi pratici.
Nella nota è ribadita la funzione di coordinamento e supporto della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, che opera sul territorio regionale tramite le Aree Decentrate dell’Agricoltura (ADA) e svolge anche il ruolo di Rappresentante Unico Regionale (RUR) nelle conferenze di servizi decisorie, da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona, indette nell’ambito dei procedimenti autorizzativi per queste attività.
La nota sottolinea infatti che, anche nell’ambito di procedimenti finalizzati all’esercizio e/o inizio di attività rurali aziendali, in caso di necessità di acquisizione di intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, è sempre obbligatorio il ricorso all’istituto della conferenza di servizi di cui alla legge 241/1990.
Il ricorso alla conferenza è previsto non solo nei procedimenti di tipo “autorizzativo” ma anche in quelli di tipo “dichiarativo”, laddove sussista la necessità di acquisire atti di assenso e/o pareri comunque denominati, e quindi l’inizio attività risulti condizionato all’acquisizione di tali atti (come nel caso della “SCIA condizionata”).