Legge regionale n. 12/2025: novità per i procedimenti autorizzativi

Semplificazioni e novità per alcune tipologie di procedimenti di autorizzazione e approvazione di opere pubbliche
La legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio” introduce importanti novità in materia urbanistica ed edilizia. L’intervento legislativo ha l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative (introducendo modifiche alle leggi regionali n. 36/1987, 15/2008 e 21/2009) e incentivare la rigenerazione urbana (apportando modifiche alla legge regionale n. 7/2017), favorendo il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, comprese superfici e volumi già realizzati, come sottotetti e seminterrati.
Alcune delle novità introdotte riguardano in particolare i procedimenti di approvazione o autorizzazione di opere e interventi sul territorio:
• la subdelega ai comuni di ulteriori funzioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 7 - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche);
• l’applicazione dell’art. 8 del d.P.R. 160/2010 (impianti produttivi in variante urbanistica semplificata) per l’approvazione di impianti di distribuzione di carburanti (art. 8 - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti” e successive modifiche);
• la nuova individuazione dell’autorità competente per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale in funzione dei titoli abilitativi richiesti (art. 21 - Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche).
Di particolare rilievo, inoltre, le disposizioni che incidono sul coordinamento dei procedimenti amministrativi tramite conferenza di servizi:
• coordinamento e semplificazione delle procedure di valutazione ambientale (art. 6). Nei casi in cui un progetto, sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli articoli 19 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, comporti una variante urbanistica, l’autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS) partecipa alla procedura di VIA, contribuendo ad assicurare che la valutazione della sostenibilità dell’intervento comprenda anche gli effetti sull’ambiente derivanti dalle modifiche al piano. Le modalità operative per il coordinamento tra le rispettive autorità competenti in materia di VIA e VAS saranno definite con deliberazione della Giunta regionale;
• approvazione dei progetti di opere pubbliche in variante urbanistica (art. 7). Nel caso in cui la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, finanziata con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), richieda la variazione dello strumento urbanistico, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica in sede di conferenza di servizi, previo assenso della Regione, costituisce variante urbanistica, che assume efficacia con una successiva deliberazione del consiglio comunale di presa d’atto. La norma specifica le modalità di espletamento degli obblighi di pubblicità dell’atto di indizione e della relativa raccolta/esame delle osservazioni. La medesima procedura può essere, inoltre, adottata dalle stazioni appaltanti per l’approvazione di interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).
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Data di aggiornamento/verifica: 25/08/2025