Regolamento regionale 1 aprile 2026 n. 3
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BUR Lazio 2 aprile 2026 n. 27
- Testo vigente al:
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Regolamento sull'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV)
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto)1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 19 settembre 2025, n. 16 (Servizio volontario di vigilanza ecologica), disciplina l'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica, di seguito “servizio volontario”, svolto da Guardie ecologiche volontarie, di seguito denominate GEV, definendo in particolare:
- gli ambiti di vigilanza;
- i requisiti dei candidati e le modalità per lo svolgimento della formazione e degli aggiornamenti;
- la composizione e il funzionamento della commissione d'esame;
- le modalità organizzative del servizio e la modulistica;
- gli schemi tipo per le convenzioni;
- i criteri per la concessione dei contributi regionali.
Articolo 2
(Enti aderenti ed enti utilizzatori)1. Sono enti aderenti gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.).
2. Sono enti utilizzatori i soggetti che stipulano convenzioni con gli enti aderenti per lo svolgimento del servizio volontario sui territori di rispettiva competenza.
Articolo 3
(Ambiti di vigilanza)1. Le GEV esercitano, nell'ambito territoriale definito dalla convenzione, attività di vigilanza sul rispetto delle leggi e regolamenti di competenza regionale in materia di:
- tutela dell'ambiente nel suo complesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: inquinamento, tutela del paesaggio, gestione delle risorse naturali);
- tutela dei parchi, delle riserve naturali e delle altre aree sottoposte a protezione a livello regionale;
- tutela del corretto funzionamento degli enti locali territoriali e degli enti esponenziali delle collettività titolari di diritti di uso civico e proprietà collettive;
- raccolta, smaltimento, trasporto e gestione dei rifiuti;
- prevenzione, gestione e intervento in caso di emergenze e calamità.
CAPO II
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ESAMI
Articolo 4
(Requisiti ulteriori per l'ammissione ai corsi)1. Costituiscono ulteriori requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione oltre a quelli previsti dall’articolo 7, comma 1 della l.r. 16/2025:
- adesione da almeno un anno ad un ente del terzo settore regolarmente iscritto al RUNTS;
- aver prestato servizio presso l’Ente del terzo settore o altro Ente del terzo settore senza demerito;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività operative e di vigilanza, da attestarsi mediante certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico.
Articolo 5
(Organizzazione e durata dei corsi di formazione)1. La Regione definisce i programmi didattici e approva l'organizzazione dei corsi di formazione per aspiranti GEV.
2. I corsi di formazione delle GEV sono:
a) autorizzati e coordinati dalla Direzione regionale competente in materia di ambiente;
b) svolti presso un Ente di gestione di area naturale protetta regionale;
c) erogati da enti di formazione accreditati.
3. La Direzione regionale competente in materia di ambiente, tramite apposito bando, individua le sedi ove svolgere i corsi di formazione. Alla Città Metropolitana di Roma Capitale sono assegnate al massimo due sedi per lo svolgimento dei corsi di formazione, per tutte le altre province è assegnata al massimo una sola sede.
4. I corsi di formazione hanno una durata minima di 70 ore, suddivise in:
a) almeno 45 ore di lezioni teoriche;
b) almeno 25 ore di esercitazioni pratiche.
5. La frequenza al corso è obbligatoria. I candidati devono obbligatoriamente partecipare ad almeno l'ottanta per cento del monte ore complessivo del corso (somma delle ore delle lezioni erogate e delle esercitazioni svolte).
Articolo 6
(Contenuto dei corsi di formazione)1. Le materie oggetto dei corsi di formazione comprendono:
- nozioni di diritto pubblico e amministrativo, con particolare riferimento al ruolo di pubblico ufficiale e alle procedure sanzionatorie (in particolare la legge regionale 5 luglio 1994, n.30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale));
- legislazione ambientale nazionale e regionale, con focus sugli ambiti di vigilanza previsti nell’articolo 3;
- nozioni di ecologia, biologia, scienze naturali e monitoraggio ambientale;
- gestione delle risorse e conservazione della natura;
- funzioni e compiti delle GEV, inclusi i doveri e le attività di informazione, sensibilizzazione e collaborazione con le autorità;
- elementi di tecniche di comunicazione, approccio al pubblico e gestione dei conflitti;
- tecniche di primo soccorso e procedure di intervento in caso di emergenze ambientali;
- nozioni di rilevamento ambientale;
- nozioni di educazione ambientale;
- modalità di redazione dei rapporti di servizio e dei verbali di accertamento.
2. Gli enti aderenti raccolgono le domande di partecipazione provenienti dai propri associati, aspiranti GEV, e le trasmettono alla Regione curandone l’iscrizione ai corsi di formazione. Le domande di partecipazione ai corsi di formazione sono corredate dall’indicazione dei requisiti posseduti.
Articolo 7
(Esami e corsi di aggiornamento)1. L'esame finale per il conseguimento dell'idoneità consiste in:
- una prova scritta, volta a verificare la conoscenza delle materie elencate nell'articolo 3;
- una prova pratica, consistente nella simulazione di un intervento sul campo o nella redazione di un atto di accertamento;
- un colloquio orale psicoattitudinale, volto a verificare l'adeguatezza del candidato ai compiti di GEV e alle relazioni con il pubblico.
2. La votazione minima per superare l’esame ed essere iscritto nell’elenco degli idonei è pari a settantacinque su cento.
3. Al superamento dell’esame è rilasciato al candidato un attestato di frequenza e, contestualmente, il nominativo dello stesso è inserito in ordine alfabetico nell’elenco regionale diviso per provincia e per singolo ETS.
4. I corsi di aggiornamento sono attivati in caso di modifiche sostanziali della normativa e hanno una durata minima di venti ore.
5. La frequentazione dei corsi di aggiornamento è obbligatoria per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle GEV.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 8
(Il responsabile del servizio)1. Gli enti utilizzatori gestiscono e coordinano l'organizzazione del servizio delle GEV.
2. Ogni ente utilizzatore nomina, tra i propri dipendenti, un responsabile del servizio volontario, che cura la gestione e il coordinamento delle GEV, la pianificazione delle relative attività attraverso la redazione di ordini di servizio, il monitoraggio della corretta compilazione dei rapporti di servizio redatti dalle GEV. Al responsabile del servizio è attribuita la titolarità delle funzioni di raccordo e coordinamento con i competenti uffici regionali, ai fini della corretta gestione dei procedimenti amministrativi di riferimento.
3. L’ente utilizzatore, contestualmente alla nomina del responsabile del servizio volontario provvede ad indicare anche un suo sostituto, che operi in caso di assenza dello stesso, in modo da garantire la continuità del servizio.
4. Il responsabile del servizio:
a) provvede all’attuazione dei contenuti della convenzione e ne verifica la corretta esecuzione;
b) organizza il servizio dei volontari attraverso ordini di servizio;
c) gestisce e coordina l’eventuale assegnazione in uso alle GEV di mezzi e attrezzature per lo svolgimento del servizio;
d) raccoglie giornalmente e trasmette alle autorità competenti i verbali correttamente redatti dalle GEV entro il giorno feriale successivo al ricevimento;
e) provvede alla tenuta e al costante aggiornamento del registro delle attività operative delle GEV, curando la trascrizione delle risultanze fornite dal personale volontario.
Articolo 9
(Obblighi e modalità di svolgimento del servizio)1. Il servizio è svolto nell’ambito della convenzione stipulata tra ente aderente ed ente utilizzatore con le modalità, nelle giornate e negli orari indicati dal responsabile del servizio. Il servizio è svolto, di norma, da pattuglie composte da almeno due GEV.
2. Le GEV, nello svolgimento del servizio, hanno l’obbligo di portare con sé il distintivo e il tesserino personale di riconoscimento da utilizzare per qualificarsi in caso di intervento.
3. Gli enti utilizzatori assicurano idonea copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi a favore delle GEV a garanzia del loro operato nello svolgimento del servizio.
4. Al termine di ogni turno di servizio le GEV compilano il registro delle attività svolte, segnalando l’eventuale elevazione di verbali, che sono immediatamente consegnati al responsabile del servizio per la trasmissione alle autorità competenti.
5. Le GEV al termine del turno di servizio, salvo diversa espressa disposizione del responsabile del servizio, riconsegnano i mezzi e le attrezzature utilizzati.
Articolo 10
(Linee guida per i programmi delle attività)1. Gli enti utilizzatori che si avvalgono delle GEV predispongono il programma delle attività.
2. Il programma annuale delle attività è trasmesso alla Regione insieme alla relazione annuale e contiene:
- gli obiettivi specifici di vigilanza, informazione e monitoraggio;
- l'indicazione delle aree territoriali prioritarie di intervento;
- l’identificazione e pianificazione delle attività;
- il numero di GEV che si prevede di impiegare per ciascuna attività e il monte ore minimo di servizio richiesto a ciascuna GEV;
- la richiesta e la quantificazione di contributi.
Articolo 11
(Tesserino e distintivo di riconoscimento)1. Il tesserino personale di riconoscimento deve contenere la fotografia, i dati anagrafici, il numero di iscrizione al registro regionale delle GEV e il numero del decreto di nomina. Il tesserino ha dimensioni dieci per sei centimetri. In intestazione, nella parte in alto a destra della fotografia, il tesserino riporta, su due righe, la dicitura “SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA”. Il font utilizzato è Helvetica in carattere maiuscolo (Allegato A).
2. Il distintivo reca l'emblema della Regione e la dicitura “SERVIZIO VOLONTARIO VIGILANZA ECOLOGICA”, è realizzato in metallo, ha forma circolare con diametro di sei centimetri ed è munito di spilla di sicurezza per essere fissato con facilità agli indumenti. L’interno del distintivo presenta il disegno di un cerchio di colore bianco di diametro di quattro centimetri e mezzo inscritto in una corona circolare di colore blu, quest’ultima di un centimetro e mezzo di altezza. All’interno del cerchio è riportato il logo monocromatico della Regione Lazio e la dicitura “REGIONE LAZIO” in carattere maiuscolo grassetto, entrambi in colore blu. La corona circolare riporta in carattere maiuscolo, colore bianco, nella parte superiore la dicitura “SERVIZIO VOLONTARIO” e nella parte inferiore “VIGILANZA ECOLOGICA”. Il font è utilizzato per tutte le scritte è Helvetica (Allegato B).
Articolo 12
(Modulistica per l'accertamento degli illeciti)1. Il modello unico regionale per l'accertamento degli illeciti amministrativi allegato al presente regolamento è l’unico valido per la redazione dei verbali da parte delle GEV (Allegato C) e per essere valido deve contenere tutti gli elementi necessari alla contestazione della violazione, ai sensi della l.r. 30/1994 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e della normativa statale vigente.
CAPO IV
COMMISSIONE REGIONALE D'ESAME
Articolo 13
(Composizione e funzionamento della commissione)1. La commissione regionale per gli esami di idoneità per la nomina a GEV è costituita con decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di ambiente, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere nominati più volte.
2. La commissione è composta obbligatoriamente da:
- il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Aree Naturali Protette, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un esperto in discipline naturalistico-ambientali individuato tra i guardiaparchi in servizio presso le strutture regionali o gli enti strumentali della regione;
- un esperto in discipline giuridiche con particolare riferimento alla legislazione ambientale individuato tra i responsabili della vigilanza in servizio presso le strutture regionali o gli enti strumentali della regione, o tra i funzionari e i dirigenti regionali della struttura competente in materia di tutela dell’ambiente.
3. La commissione può essere integrata, con decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di ambiente, da:
- un ufficiale della polizia provinciale o locale;
- un rappresentante di organi o amministrazioni dello Stato, competenti nelle materie previste nell’articolo 6, previe specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza.
4. Un dipendente della Direzione regionale competente in materia di ambiente, indicato dal Direttore della medesima direzione, partecipa alle riunioni della commissione con funzioni di segretario verbalizzatore.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o rimborsi spesa.
CAPO V
CONVENZIONI E CONTRIBUTI
Articolo 14
(Schemi tipo delle convenzioni)1. Gli enti aderenti stipulano con gli enti utilizzatori apposite convenzioni, redatte sulla base dello schema generale (Allegato D), che ne costituisce il contenuto minimo.
2. La convenzione deve obbligatoriamente contenere:
- la durata, non superiore a un anno;
- l’eventuale facoltà di rinnovo;
- l'ambito territoriale e le materie specifiche oggetto della vigilanza;
- il numero di GEV impiegate e il monte ore annuo previsto;
- i rispettivi obblighi assicurativi;
- le modalità di fornitura di mezzi, attrezzature e divise
- le modalità di rendicontazione delle attività.
Articolo 15
(Modalità e criteri per la concessione dei contributi)1. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri per la concessione dei contributi agli enti utilizzatori e approva il programma di riparto delle risorse del fondo tra i soggetti che ne hanno fatto specifica richiesta nel programma annuale delle attività.
2. I contributi previsti al comma 1 sono destinati a coprire le spese di organizzazione, assicurazione, equipaggiamento e formazione, escludendo qualsiasi forma di remunerazione per il servizio e sono erogati previa presentazione di idonea documentazione.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri per la concessione dei contributi ai soggetti sede dei corsi di formazione previsti nell’articolo 5.
4. Il contributo previsto al comma 3 è determinato in funzione del numero di iscritti, nel limite di trenta partecipanti, in conformità a quanto previsto dall'accordo tra Ente gestore ed Ente formatore. Le modalità di liquidazione prevedono:
a) 30% all'avvio del corso;
b) 70% a chiusura del corso.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
SOMMARIO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
Art. 2
(Enti aderenti ed enti utilizzatori)
Art. 3
(Ambiti di vigilanza)
CAPO II
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ESAMI
Art. 4
(Requisiti ulteriori per l'ammissione ai corsi)
Art. 5
(Organizzazione e durata dei corsi di formazione)
Art. 6
(Contenuto dei corsi di formazione)
Art. 7
(Esami e corsi di aggiornamento)
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 8
(Il responsabile del servizio)
Art. 9
(Obblighi e modalità di svolgimento del servizio)
Art. 10
(Linee guida per i programmi delle attività)
Art. 11
(Tesserino e distintivo di riconoscimento)
Art. 12
(Modulistica per l'accertamento degli illeciti)
CAPO IV
COMMISSIONE REGIONALE D’ESAME
Art. 13
(Composizione e funzionamento della commissione)
CAPO V
CONVENZIONI E CONTRIBUTI
Art. 14
(Schemi tipo delle convenzioni)
Art. 15
(Modalità e criteri per la concessione dei contributi)
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
(Entrata in vigore) - File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 03/04/2026