Regolamento regionale 11 agosto 2026, n. 14
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BUR Lazio 13 agosto 2026, n. 65
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 1 aprile 2026 n. 3 (Regolamento sull'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV))
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 1° aprile 2026, n. 3 (Regolamento sull'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV)))1. All’articolo 5 del r.r. n. 3/2026, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. La Direzione regionale competente in materia di ambiente definisce i programmi didattici e approva l’organizzazione dei corsi di formazione per aspiranti GEV.”;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. I corsi di formazione delle GEV sono:
a) svolti presso un Ente di gestione di area naturale protetta regionale;
b) erogati da enti di formazione.”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 1° aprile 2026, n. 3)1. Il comma 2 dell’articolo 6 del r.r. n. 3/2026, è sostituito dal seguente:
“2. Gli aspiranti GEV presentano le domande di partecipazione ai corsi, complete della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti nell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 settembre 2025, n. 16 (Servizio volontario di vigilanza ecologica) e nell’articolo 4, agli Enti aderenti che le inoltrano all’Ente di gestione dell’area naturale protetta regionale che ospita i suddetti corsi.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 1° aprile 2026, n. 3)1. L’articolo 10 del r.r. n. 3/2026, è sostituito dal seguente:
“Art. 10
(Linee guida per i programmi delle attività)
1. Gli enti utilizzatori, che si avvalgono delle GEV, predispongono il programma annuale delle attività.
2. Il programma annuale delle attività è trasmesso alla Direzione regionale competente in materia di ambiente e contiene:
a) gli obiettivi specifici di vigilanza, informazione e monitoraggio;
b) l’indicazione delle aree territoriali prioritarie di intervento;
c) l’identificazione e pianificazione delle attività;
d) il numero di GEV che si prevede di impiegare per ciascuna attività e il monte ore minimo di servizio richiesto a ciascuna GEV;
e) la richiesta e la quantificazione di contributi.
3. Gli enti utilizzatori trasmettono la relazione annuale delle attività svolte, in coerenza con il relativo programma, entro trenta giorni dalla conclusione dell’anno di riferimento.”.
Art. 4
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Data di aggiornamento/verifica: 14/08/2026