Regolamento regionale 14 aprile 2005 n. 5
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BUR 30 aprile 2005, n. 12
- Testo vigente al:
- Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 27 luglio 2026, n. 10
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Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche)
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INDICE
Art.1 Oggetto
Art. 2 - Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera
Art. 3 - Piano di ricerca
Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera
Art. 5 - Piano di coltivazione e di recupero ambientale
Art. 6 - Relazione geologica, geotecnica e geomineraria
Art. 7 - Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale
Art. 8 - Computo metrico estimativo
Art. 9 - Documentazione da allegare alla domanda concernente l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera in esercizio e alla domanda concernente la proroga della durata dell’autorizzazione
Art. 10 - Definizione di variante. Documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione
Art. 11 - Presentazione della domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua
Art. 12 - Programma di recupero ambientale delle cave dismesse
Art. 13 - Presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e relativa istruttoria
Art. 14 - Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero delle cave dismesse
Art. 14 bis – Ulteriori disposizioni per il recupero dei siti estrattivi dismessi
Art. 15 - Modalità e termini per la presentazione della domanda e procedure per la cessione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 17/2004
Art. 16 - Modalità e termini per la presentazione della domanda e relativa documentazione previsti dall’articolo 30 della l.r.17/2004
Art. 16 bis – Presentazione della domanda, della relativa documentazione e procedure per il rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere
Art. 16 ter - Presentazione della domanda, della relativa documentazione e procedure per il rinnovo delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere, previste nell’articolo 34, comma 4 ter della l.r. n. 17/2004
Art. 17 - Modalità e termini per la presentazione della documentazione integrativa previsti dall’articolo 31 della l.r.17/2004
Art. 18 - Documentazione da presentare in caso di proroga delle autorizzazioni in scadenza prevista all’articolo 34 della l.r.17/2004
Art. 19 - Modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione previsti all’articolo 35 della l.r.17/2004
Art. 19 bis – Atto di autorizzazione
Art. 20 - Procedure per la determinazione del contributo per il recupero ambientale
Art. 21 - Applicazione transitoria del regolamento regionale
Art. 22 - Entrata in vigore
Art. 1
(Oggetto)1. Il presente regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera b), dello Statuto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) disciplina:
a) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera;
b) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera;
c) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera;
d) la documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga della durata dell’autorizzazione;
e) la documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione;
f) le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua;
g) le modalità di presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e la relativa istruttoria, nonché le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti stessi;
h) (1)
i) le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di nuove cave e torbiere previsti all’articolo 30 della l.r.17/2004;
i bis) le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione nonché le procedure ai fini del rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere previsto dall’articolo 30, comma 4, della l.r. 17/2004; (2)
l) le modalità ed i termini per la presentazione della documentazione integrativa previsti all’articolo 31 della l.r.17/2004;
m) la documentazione da presentare in caso di proroga delle autorizzazioni in scadenza prevista all’articolo 34 della l.r.17/2004;
n) le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione previste all’articolo 35 della l.r.17/2004.
2. Il presente regolamento, ai fini dell’attuazione della l.r.17/2004, disciplina altresì:
a) il programma di recupero ambientale delle cave dismesse;
b) le procedure da seguire ai fini dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale concernente gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale.
Art. 2
(Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera)1. Alla domanda concernente il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di ricerca di cava e torbiera, indirizzata e presentata al Comune sul cui territorio si intende svolgerla, va allegata la seguente documentazione:
a) piano di ricerca previsto all’articolo 3;
b) certificazione di iscrizione all’albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all’articolo 100, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);
c) estratto della planimetria catastale, con su riportato il perimetro dell’area su cui si intende svolgere la ricerca, del cantiere estrattivo e delle aree adibite a servizio;
d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;
e) certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell’impresa o del legale rappresentante;
f) certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
g) certificazione della cancelleria del tribunale o certificato della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato dal quale risulti che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
h) titolo comprovante la disponibilità dell’area di ricerca corredato da certificati e cartografie catastali;
i) progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;
l)(3)
m) relazione firmata dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante concernente:
1) le capacità tecnico – economiche dell’impresa ad effettuare i lavori di ricerca richiesti in autorizzazione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
2) i titoli autorizzativi per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;
3) la elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;
4) il certificato di destinazione urbanistica relativo all’area su cui si intende svolgere l’attività di ricerca con l’indicazione degli eventuali vincoli.
2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati, altresì, i seguenti elaborati progettuali, sottoscritti da tecnici abilitati, sia su supporto cartaceo che informatico georeferenziato:
a) idonea cartografia con indicata l'area oggetto della coltivazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse, in opportuna scala di riduzione;(4)
b) relazione geomineraria descrittiva delle caratteristiche della formazione mineraria investigata, comprendente l’indicazione dei lavori di ricerca programmati , la stima dei volumi di terreno movimentati e di ogni altro elemento utile a valutare la compatibilità geomorfologica, idrogeologica, idraulica redatta da un perito minerario, da un ingegnere o da un geologo;
c) relazione descrittiva degli eventuali lavori di recupero ambientale redatta da un perito minerario, da un ingegnere o da un geologo.
3. Per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 3
(Piano di ricerca)1. Il piano di ricerca di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) oltre a prevedere quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r.17/2004 è costituito dai seguenti elaborati:
a) planimetria in scala 1:5.000 contenente il piano particellare delle proprietà interessate e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) piano topografico con equidistanza delle curve di livello non superiore a due metri, dello stato attuale e modificato, in scala non inferiore a 1:5.000 dell’area oggetto di ricerca con indicato il perimetro dell’area stessa;
c) sezioni topografiche tracciate lungo linee di massima pendenza, con indicato il profilo originario del terreno, profili di scavo e di ricomposizione previsti dall’intervento di ricerca;
d) planimetria, sezioni e schemi grafici nel numero e nella quantità necessarie ad illustrare tutte le previste opere di recupero ambientale;
e) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;
f) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;
g) relazione illustrativa generale descrittiva dell’attività di ricerca;
h) i quantitativi di materiale massimi estraibili ai fini della caratterizzazione dello stesso;
i) un computo metrico estimativo relativo alle eventuali opere di recupero ambientale previsto all’articolo 8.
Art. 4(5)
(Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera)1. Nel caso di attivazione, ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di seguito PAUR, il quale comprende il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale, di seguito V.I.A, e i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, la domanda concernente il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera è presentata all’Autorità regionale competente in materia di V.I.A., con l’allegazione della documentazione prevista nel comma 2 e dell’ulteriore documentazione richiesta dall’Autorità regionale competente in materia di V.I.A, come prevista dalla vigente normativa.
2. Nel caso in cui non si sia stato attivato, ai sensi dell’articolo 27-bis del D.lgs. n.152/2006, il procedimento per il rilascio del PAUR, la domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di coltivazione di materiali di cava, è presentata all’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo, allegando la seguente documentazione:
a) il provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., adottato ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n.152/2006;
b) il piano di coltivazione e di recupero ambientale, previsto nell’articolo 5, corredato da eventuale relazione sugli esiti del piano di ricerca previsto nell’articolo 3;
c) il titolo in originale o copia autentica, quale l’atto di proprietà o il contratto di affitto o altro atto equipollente, risultante da atto notarile o da scrittura privata registrata dal quale si evinca il possesso, da parte del richiedente, della piena e incondizionata disponibilità dell’area, sulla quale si intende svolgere l’attività di coltivazione, per tutto il tempo di realizzazione del progetto;
d) la certificazione di iscrizione all’albo professionale del direttore responsabile dei lavori o la certificazione comprovante quanto previsto nell’articolo 100, comma 5, del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);
e) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, di seguito CCIAA, del richiedente;
f) il certificato generale del casellario giudiziale e i certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell’impresa o del legale rappresentante;
g) la certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
h) la certificazione della cancelleria del tribunale o il certificato della CCIAA dal quale risulti che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
i) la relazione firmata dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante concernente:
1) le capacità tecnico–economiche dell’impresa a effettuare i lavori di coltivazione richiesti, con l’indicazione delle macchine e degli impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
2) la descrizione delle eventuali precedenti esperienze nel settore estrattivo, con particolare riferimento all’attività di cava effettuata e all’efficacia delle opere di ricomposizione ambientale realizzate;
3) il fatturato annuo;
l) il certificato di destinazione urbanistica, completo di norme tecniche di attuazione e di eventuale cartografia estratta dai vigenti Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), relativo all’area su cui si intende svolgere la coltivazione, specificando se l’area interessata dal progetto ricada in zona compatibile in base agli strumenti urbanistici generali vigenti oppure in zona agricola non vincolata, riportando anche l’eventuale presenza di vincoli ambientali, con indicazione di aree boscate, riserve naturali protette, parchi nazionali o regionali, siti di Rete Natura 2000, di vincoli paesaggistici, di vincolo idrogeologico, di usi civici, di pertinenze e servitù militari, di servitù prediali e di pertinenze e servitù di altra natura, tra cui servitù di acquedotto, di elettrodotto e di metanodotto;
m) la relazione geologica, geotecnica e geomineraria, prevista nell’articolo 6;
n) la relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale, prevista nell’articolo 7;
o) il computo metrico estimativo, previsto nell’articolo 8;
p) gli elaborati grafici, la cartografia e la documentazione fotografica;
q) il progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;
r) la planimetria catastale in cui siano rappresentate le particelle catastali per le quali è richiesta l’autorizzazione, previo frazionamento, ove necessario, delle sole particelle catastali parzialmente interessate dal progetto estrattivo;
s) la planimetria dell’area di cava riportante il perimetro del cantiere estrattivo da circoscrivere mediante l’apposizione di termini lapidei geo-referenziati con coordinate espresse nel sistema World Geodetic System 1984 (WGS84), completa di monografia dei capisaldi di riferimento individuati;
t) il piano di gestione dei rifiuti redatto ai sensi dell’articolo 5, del Decreto legislativo 30/05/2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modifiche.
3. Per la presentazione della documentazione, prevista nel comma 2, si applicano le disposizioni previste negli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)” e successive modifiche.
Art. 5
(Piano di coltivazione e di recupero ambientale)1. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b), predispone il buon governo del giacimento, programma l’organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed è redatto nel rispetto dei principi dell’ingegneria mineraria e nel perseguimento della massima connessione tra la fase di escavazione, riassetto e quella di recupero ambientale e si articola in due parti:
a) il piano di coltivazione;
b) il piano di recupero ambientale.
2. Il piano di coltivazione di cui al comma 1, lettera a), si compone di una relazione tecnica, corredata da elaborati cartografici.
3. In particolare la relazione tecnica di cui al comma 2 descrive:
a) la natura e l’estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull’area di coltivazione e sul circostante territorio;
b) le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;
c) lo stato iniziale dei luoghi;
d) la predisposizione del cantiere estrattivo;
e) l’organizzazione del lavoro;
f) gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari;
g) la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimentologici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell’impatto visuale, comprendente tra l’altro:
1) la determinazione degli spazi funzionali;
2) la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico ambientale;
3) la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;
4) l’indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda sotterranea;
5) la individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo, indichi le aree di servizio;
h) la descrizione delle operazioni di definizione di un nuovo assetto morfologico;
i) la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;
l) la descrizione dell’organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza;
m) l’ abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;
n) la descrizione degli impianti di prima lavorazione;
o) il programma economico-finanziario contenente:
1) la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;
2) le previsioni di produzione media annua/giornaliera;
3) le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;
4) il personale impiegato;
5) la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fideiussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;
6) il conto economico e l’analisi di redditività dell’iniziativa.
4. Gli elaborati cartografici previsti al comma 2 illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti e, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell’intervento estrattivo, consistono nella:
a) idonea cartografia con indicata l’area oggetto della coltivazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse, in opportuna scala di riduzione;(6)
b) planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:5.000 in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell’area di coltivazione, le fasi ed i lotti di coltivazione;
c) planimetria dell’area di cava riportante il perimetro del cantiere estrattivo da circoscrivere mediante l’apposizione di termini lapidei geo-referenziati con coordinate espresse nel sistema WGS84, completa di monografia dei capisaldi di riferimento individuati;(7)
d) planimetria dei punti quotati a curve di livello derivante da apposito rilievo planoaltimetrico, da eseguire con idonee metodologie in scala 1:2.000 o 1: 5.000, in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente vertici e caposaldi di riferimento;
e) planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale e modificato dell’area di intervento, compresa una ulteriore e significativa fascia contermine in scala 1:2.000 o 1:5.000 con equidistanza, rispettivamente, non superiore ad uno o due metri, con indicato il perimetro delle varie fasi di coltivazione, traccia delle sezioni;
f) planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 con equidistanza un metro o inferiore, traccia delle sezioni;
g) sezioni topografiche dello stato di fatto e di fine coltivazione, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l’attività ed il profilo corrispondente alla fase di progetto e in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;
h) computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;
i) planimetria generale con indicate le aree estrattive, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti di cava, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;
l) schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all’escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei materiali e dei prodotti di cava;
m) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;
n) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;
o) simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.
5. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, nel piano di coltivazione di cui al comma 1, lettera a), sono indicati gli impianti di prima e seconda lavorazione nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d’uso per lo svolgimento di attività di servizio.(8)
6. Il piano di recupero ambientale previsto al comma 1, lettera b), ha lo scopo di prevedere e programmare l’insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall’attività di coltivazione , idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali al contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell’area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione.
7. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale di cui al comma 6, privilegiano l’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.
8. Il piano di recupero ambientale di cui al comma 6 è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici.
9. La relazione tecnica di cui al comma 8 contiene:
a) la descrizione quali – quantitativa delle specie vegetali e del materiale vivaistico da impiegare;
b) la descrizione delle fasi temporali di attuazione degli interventi programmati e delle modalità realizzative a predisposizione di idoneo piano di manutenzione per almeno i successivi tre anni dall’impianto, completo di rimpinguamento delle fallanze, le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;
c) le cure colturali alle piante giovani;
d) la descrizione degli interventi di compensazione ambientale;
e) il computo metrico estimativo, previsto all’articolo 8, delle opere e degli interventi di ricomposizione ambientale suddiviso per lotti.
10. Gli elaborati cartografici di cui al comma 8 sono costituiti da:
a) una planimetria dello stato di progetto a riassetto morfologico e riambientamento eseguito nelle medesima scala dello stato di fatto 1:1000 che indichi la conformazione finale del suolo, la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;
b) i lotti di progressivo intervento;
c) i principali interventi di riambientamento;
d) una o più sezioni tipo su scala 1:1000;
e) particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sesti d’impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedagogici, agronomici, botanici e faunistici.
Art. 6
(Relazione geologica, geotecnica e geomineraria)1. La relazione geologica, geotecnica e geomineraria prevista all’articolo 4, comma 1, lettera m), relativamente all’area su cui si intende svolgere l’attività di coltivazione, definisce:
a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l’illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;
b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:
1) alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l’area estrattiva;
2) alla presenza e ricostruzione di falde idriche evidenziando eventuali presenze di pozzi e sorgenti utilizzati per uso idropotabile;
3) al rapporto tra lo svolgimento dell’attività estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea evidenziando in particolare eventuali interferenza e vulnerabilità dell’acquifero;
c) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e ricomposizione ambientale con particolare riferimento:
1) alla caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione compreso lo sterile;
2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all’attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia.
2. La relazione geologica, geotecnica e geomineraria di cui al comma 1 comprende la seguente documentazione:
a) relazione tecnica;
b) carta geomorfologica;
c) carta e sezioni geologiche e geolitologiche rappresentative;
d) censimento dei punti d’acqua esistenti, nonché carta e sezioni idrogeologiche interpretative;
e) caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno agrario o vegetale, materiale di scoperta, materiali di scarto e materiali di cava in banco, prodotti di cava;
f) certificati delle prove in sito e di laboratorio dei materiali di cava attestanti, in relazione alla loro natura, i parametri geotecnici e le caratteristiche geometriche, granulometriche, fisiche e chimiche;
g) verifiche di stabilità del pendio originario, dei fronti di scavo e del pendio finale, con particolare riferimento alla stabilità dei terreni utilizzati per le opere di ricomposizione ambientale;
h) quadro riassuntivo delle prove effettuate su materiali e prodotti di cava attestanti i requisiti geometrici granulometrici fisici e chimici da eseguire in relazione alla loro natura e alle prestazioni loro richieste, secondo le vigenti normative tecniche.
h bis) ulteriore documentazione, richiesta dall’Autorità regionale competente in materia di V.I.A., per la presentazione dell’istanza di PAUR, che è pubblicata nella sezione V.I.A. del sito istituzionale della Regione Lazio.(9)
Art. 7
(Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale)1. La relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale prevista all’articolo 4, comma 1, lettera n), attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell’area sulla quale si intende svolgere la coltivazione, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell’intervento con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi.
2. Sulla base delle indagini effettuate sull’area di cava e sulle aree circostanti interessate dalle popolazioni animali e vegetali presenti, la relazione di cui al comma 4, corredata da elaborati grafici ed eventualmente da una documentazione fotografica, è composta dai seguenti elementi minimi:
a) indagine ecologica contenente:
1) inquadramento bioclimatico;
2) caratterizzazione fitoclimatica;
3) vegetazione potenziale;
4) componente faunistica;
5) connessioni ecologiche;
6) valutazione degli ecosistemi;
b) studio faunistico contenente:
1) descrizione delle specie animali più significative presenti;
2) definizioni delle caratteristiche della fauna, stanziale e di passo;
3) elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario presenti che potrebbero essere danneggiate dalla realizzazione dell’intervento;
4) misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve, medio e lungo termine, dall’esercizio dell’attività estrattiva;
c) studio vegetazionale contenente:
1) analisi delle caratteristiche agro-pedologiche dei suoli;
2) rilievo delle specie erbacee, arbustive e arboree, al fine del reinserimento delle specie autoctone con descrizione qualiquantitativa;
3) descrizione della vegetazione spontanea eventualmente insediatasi, al fine di individuare le specie pioniere utili al processo di recupero;
4) modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione del terreno agrario o vegetale rimosso;
5) modalità di reimpiego, messa a dimora e fertilizzazione, in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli;
6) modalità di reperimento di ulteriore terreno agrario o vegetale, sue caratteristiche, disponibilità e provenienza;
d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell’intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall’esercizio dell’attività estrattiva.
3. Alla relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale di cui al comma 1 è allegato il programma di manutenzione delle opere in verde a breve medio e lungo termine, di durata comunque non inferiore a dieci anni a far data dal termine delle attività di coltivazione, con il quale sono dettagliatamente illustrate tutte le azioni necessarie a garantire l’attecchimento e lo sviluppo delle specie vegetali utilizzate, il recupero delle fallanze, le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie.
Sono altresì allegate:
a) la carta dell’uso del suolo su scala minima 1:5.000;
b) carta fisionomica della vegetazione su scala minima 1:5.000.
Art. 8
(Computo metrico estimativo)1. Il computo metrico estimativo previsto agli articoli 3, comma 1, lettera i), 4, comma 1, lettera o), 5, comma 9, lettera e), e 10, comma 2, lettera e), viene redatto utilizzando il prezzario regionale vigente.
2. (10)
Art. 9
(Documentazione da allegare alla domanda concernente l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera in esercizio e alla domanda concernente la proroga della durata dell’autorizzazione)1. La documentazione da allegare alla domanda concernente l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera in esercizio, relativamente ai nuovi interventi estrattivi è quella prevista all’articolo 4 . L’istanza di ampliamento e i conseguenti elaborati di progetto comprendono sia l’attività di coltivazione in esercizio che le aree e i volumi interessati dall’ampliamento dell’attività.(11)
2. Alla documentazione di cui al comma 1 sono allegati, altresì, gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori nonché il verbale da cui risultano gli esiti della verifica dei lavori relativi al suddetto piano effettuata ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 17/2004, nonché le quietanze di pagamento atte a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di versamento del contributo ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 17/2004, relative ai 10 anni precedenti l'istanza di ampliamento. (12)
3. La documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera, indirizzata e presentata al comune sul cui territorio si svolge l’attività, è costituita da :
a) la relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
b) le planimetrie generali a curve di livello della situazione attuale in scala 1:5000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000;
b bis)il verbale relativo agli esiti della verifica dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale di cui all’articolo 16 della l.r. 17/2004. (13)
b ter) le quietanze di pagamento atte a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di versamento del contributo ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 bis, della l. r. n. 17/2004, relative ai 10 anni precedenti l'istanza di proroga.(14)
Art. 10
(Definizione di variante. Documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione)1. Per variante, ai fini del presente regolamento, si intende la modifica del piano di coltivazione e di recupero ambientale che comporti una sistemazione morfologica finale dei luoghi diversa da quella precedentemente autorizzata.
2. La documentazione da allegare alla domanda concernete la variante al piano di coltivazione e di recupero ambientale di una cava o torbiera già in esercizio, indirizzata e presentata al comune sul cui territorio si svolge l’attività di coltivazione, è costituita da:
a) la valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 6, commi 9 e 9-bis, del D.lgs. n. 152/2006;
b) gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
c) le varianti proposte al piano di coltivazione e recupero ambientale con i relativi elaborati cartografici;
d) i tempi necessari per il completamento dei lavori;
e) la relazione tecnica illustrativa dell’intervento in variante;
f) il computo metrico estimativo previsto all’articolo 8.(15)
2 bis. L’autorizzazione della variante mantiene la medesima data di scadenza dell’autorizzazione originaria.(16)
Art. 11
(Presentazione della domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua)1. La domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua è presentata alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esclusivamente per fini strettamente connessi alla regimazione delle acque.
2. 2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
a) gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del titolare individuale dell'impresa o del legale rappresentante nel caso di enti o società;
b) la certificazione di iscrizione all’albo professionale del direttore responsabile dell’attività di coltivazione;
c) l’indicazione dell’ubicazione dell’area di intervento;
d) la tipologia del materiale oggetto di coltivazione;
e) l’estensione dell’area su cui si intende svolgere l’attività di coltivazione e quella interessata dal cantiere estrattivo;
f) la durata del cantiere;
g) la presenza e la tipologia degli impianti.
3. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 2 è costituita da:
a) lo studio idraulico del corso d’acqua interessato dai lavori e il progetto di coltivazione redatti da un perito minerario , ingegnere o geologo;
b) limitatamente all’area di intervento, la cartografia relativa agli strumenti di pianificazione vigenti.(17)
4. (18)
Art. 12
(Programma di recupero ambientale delle cave dismesse)1. Al fine di incentivare il recupero ambientale delle cave dismesse, la Giunta regionale, annualmente, adotta un programma di recupero ambientale sulla base di un censimento delle cave abbandonate e non recuperate. In fase di prima applicazione il programma di recupero ambientale è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il programma di recupero ambientale di cui al comma 1 indica tra l’altro:
a) gli interventi da realizzare e le relative priorità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, della l.r.17/2004;
b) l’individuazione dei comuni ai quali è demandata la realizzazione degli interventi;
c) le risorse finanziarie occorrenti.
3. Il programma di recupero ambientale di cui al comma 1 viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Art. 13
(Presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e relativa istruttoria)1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del programma di recupero ambientale previsto all’articolo 12 i comuni sul cui territorio non insistono cave attive e che non percepiscono il contributo di cui all’articolo 15 della l.r.17/2004, ai fini della concessione dei finanziamenti per il recupero ambientale delle cave dismesse, presentano alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive apposita domanda, in sei copie, corredata dai progetti ed elaborati tecnici previsti all’articolo 4.
2. La struttura regionale di cui al comma 1, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, trasmette copia della stessa e della relativa documentazione alle direzioni regionali competenti in materia di territorio e urbanistica preposte alla tutela del paesaggio, nonché alle altre pubbliche amministrazioni competenti per territorio.
3. Le strutture regionali e le altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, trasmettono il loro parere alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e relativa documentazione. Qualora la domanda debba essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, (19) il procedimento viene sospeso in attesa dell’acquisizione del parere stesso.
Art.14
(Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero delle cave dismesse)1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, terminata l’istruttoria prevista all’articolo 12, trasmette gli atti, corredati da una relazione finale, al Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale il quale, con proprio provvedimento, adotta la graduatoria e concede i finanziamenti previsti all’articolo 14, nei limiti dell’apposito capitolo di spesa.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 20 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori e dell’80 per cento per stati di avanzamento, previo accertamento e verifica di conformità degli stessi ai progetti presentati.
4. La verifica viene effettuata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività estrattiva, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente, nonché da un tecnico del comune richiedente.
5.(20)
Art. 14 bis (21)
(Ulteriori disposizioni per il recupero dei siti estrattivi dismessi)1. Al fine di favorire il risanamento dei territori altamente compromessi dalla presenza di ex cave non recuperate, censite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive oppure oggetto di denuncia di esercizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modifiche, i comuni possono autorizzare interventi di recupero e di riqualificazione ambientale che si rendano necessari in base alle caratteristiche morfologiche, di sicurezza, di inserimento ambientale e paesaggistico, finalizzati alla ricostituzione dei caratteri morfologici e naturalistici del paesaggio circostante.(22)
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere autorizzati con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che gli stessi siano strettamente funzionali e finalizzati ai lavori di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza del sito. Nel provvedimento di autorizzazione comunale sono stabilite, in funzione della necessità del corretto recupero del sito, la quantità massima del materiale di cui è possibile l’estrazione, nel limite di cinquantamila metri cubi, utilizzabili esclusivamente in situ. Non è in ogni caso consentita la commercializzazione del materiale estratto. (23)
3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, è corredata, oltre che dalla documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettere c), d) e), f), g) e h) e comma 3(24), dai seguenti documenti:
a) progetto di recupero e riqualificazione ambientale redatto in coerenza con quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5 e composto da una relazione tecnica ed elaborati grafici che descrivono, in particolare:
1) lo stato iniziale dei luoghi;
2) la natura e l’estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull’area;
3) la predisposizione del cantiere;
4) la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale;
b) planimetrie a curve di livello dello stato attuale e modificato dell’area di intervento con indicazione delle varie fasi di lavorazione con cadenza annuale;
c) relazione geologica;
d) relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale;
e) computo metrico estimativo.
4. Il comune rilascia, previa verifica dello stato dei luoghi effettuata con le modalità di cui all’articolo 16, comma 3, della l.r. 17/2004(25), l’autorizzazione all’intervento di recupero e riqualificazione ambientale per una sola volta e per un periodo massimo di cinque anni. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, in particolare, le coordinate geografiche dei vertici che delimitano l’area interessata dall’intervento di recupero ambientale. Il comune provvede alla stipula di apposita convenzione con l’interessato in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14 della l.r. 17/2004.
5. Il soggetto autorizzato è tenuto a prestare apposita garanzia fideiussoria in favore del comune a garanzia della corretta realizzazione del progetto autorizzato con una durata temporale pari a sette anni. Ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle autorizzate, l’amministrazione comunale intima al titolare di adempiere i relativi obblighi entro un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, decorso inutilmente il quale la stessa amministrazione provvede d’ufficio escutendo la polizza fideiussoria.
6. Il comune esercita la vigilanza sull’osservanza della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione nonché degli obblighi stabiliti nella convenzione di cui al comma 4, secondo quanto previsto nel capo IV della l.r. 17/2004. Gli interventi autorizzati ai sensi del presente articolo sono sottoposti alla verifica finale dei lavori di recupero e riqualificazione ambientale in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 della l.r. 17/2004. Ai suddetti interventi non si applicano le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DPR 128/1959 e d.lgs. 624/1996.
7. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l’esercizio di attività estrattiva.
8. (26)
Art. 15 (27)
(Modalità e termini per la presentazione della domanda e procedure per la cessione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 17/2004)1. L’istanza di cessione dell’autorizzazione all’attività estrattiva può essere presentata solo da soggetti cedenti in possesso di un atto di autorizzazione di cava in corso di validità.
2. Il cessionario, prima della presentazione dell’istanza di cessione dell’autorizzazione, presenta apposita richiesta di preventivo assenso all’Amministrazione che ha provveduto al rilascio del titolo minerario, vigente al momento della richiesta, per il quale si intende chiedere il subentro, allegando:
a) la documentazione prevista nell’articolo 4, comma 2, lettere d), e), f), g), h) e i);
b) atto d’obbligo, risultante da atto notarile, concernente l’impegno a subentrare negli obblighi assunti in convenzione e nelle garanzie prestate dal cedente;
c) una planimetria dell’area di cava dalla quale risulti se il cessionario intende richiedere il subentro dell’intera attività estrattiva oppure di parte di essa.
3. Il cessionario, ottenuto il preventivo assenso previsto nel comma 2, presenta apposita richiesta di subentro dell’intera attività estrattiva all’Amministrazione che ha provveduto al rilascio del titolo minerario, vigente al momento della richiesta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento tra vivi o centoventi giorni dall’apertura della successione, allegando:
a) copia dell’atto di autorizzazione per il quale si chiede il subentro;
b) atto di trasferimento tra vivi dell’attività estrattiva o atto di apertura della successione;
c) titolo di disponibilità dell’area di cava autorizzata, come previsto nell’articolo 4, comma 2 lettera c).
4. Il cessionario, in caso di cessione frazionata in lotti, ottenuto il preventivo assenso previsto nel comma 2, prima della presentazione dell’istanza di subentro parziale prevista nel comma 6, sottopone all’Autorità regionale competente in materia di V.I.A. il proprio piano di coltivazione e di recupero ambientale, attivando le procedure previste dal titolo III, parte II, del D.lgs. n. 152/2006.
5. Il cedente, in caso di cessione frazionata in lotti, contestualmente a quanto previsto nel comma 4 per il cessionario, sottopone all’Autorità regionale competente in materia di V.I.A. il piano di coltivazione e di recupero ambientale residuo, attivando la procedura prevista nell’articolo 6, comma 9-bis, del D.lgs. n. 152/2006.
6. Il procedimento di cessione frazionata, previsto nei commi 8 e 9, potrà avere seguito solo in caso di esito favorevole, sia per il cessionario che per il cedente, delle procedure previste dal titolo III, parte II, del D.lgs. n. 152/2006.
7. In caso di eventuale rinvio a V.I.A., il procedimento di cessione frazionata è svolto all’interno dei rispettivi PAUR, ai sensi dell’articolo 27-bis, del D.lgs. n. 152/2006, presentati sia dal cedente che dal cessionario e potrà avere esito positivo solo in caso di esito favorevole di entrambe le procedure PAUR.
8. Il cessionario, ottenuti il preventivo assenso previsto nel comma 2 e la pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 152/2006, presenta all’Amministrazione che ha provveduto al rilascio del titolo minerario, vigente al momento della richiesta, istanza di subentro parziale, allegando:
1) la pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per il cessionario, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 152/2006 e del comma 4; l’esito della procedura, per il cedente, prevista nell’articolo 6, commi 9 e 9-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e nel comma 5;
2) copia dell’atto di autorizzazione per il quale si chiede il subentro;
3) titolo in originale o copia autentica, quale atto di proprietà, contratto di affitto o altro atto equipollente, risultante da atto notarile o da scrittura privata registrata, dal quale si evinca il possesso, da parte del richiedente, della piena e incondizionata disponibilità dell’area sulla quale si intende svolgere l’attività di coltivazione per tutto il tempo di realizzazione del progetto;
4) atto di trasferimento tra vivi dell’attività estrattiva o atto di apertura della successione;
5) planimetria contenente le particelle catastali dell’area di cava acquisita;
6) piano di coltivazione e di recupero ambientale, previsto nell’articolo 5;
7) piano di gestione dei rifiuti. redatto ai sensi dell’articolo 5 del D. lgs. n. 117/2008;
8) planimetria dell’area di cava, riportante il perimetro del cantiere estrattivo da circoscrivere mediante l’apposizione di termini lapidei geo-referenziati con coordinate espresse nel sistema WGS84, completa di monografia dei capisaldi di riferimento individuati;
9) relazione di dettaglio sulle possibili interferenze tra il cantiere estrattivo residuo gestito dal cedente e il nuovo cantiere estrattivo gestito dal cessionario;
10) progetto di adeguato setto di separazione di sicurezza tra i due cantieri estrattivi o progetto di eventuali soluzioni alternative volte ad annullare o a gestire eventuali interferenze tra i due cantieri.
9. Il cedente, ottenuto l’esito positivo della procedura prevista nel comma 5, presenta all’Amministrazione che ha provveduto al rilascio del titolo minerario, vigente al momento della richiesta, istanza di variante in riduzione, a seguito di subentro parziale dell’autorizzazione per la quale il cessionario ha presentato istanza di cessione frazionata in lotti, allegando:
1) la pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per il cessionario, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 152/2006 e del comma 4; l’esito della procedura, per il cedente, prevista nell’articolo 6, commi 9 e 9-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e nel comma 5;
2) copia dell’atto di autorizzazione di cui si chiede la revisione parziale in riduzione;
3) titolo in originale o copia autentica, quale atto di proprietà, contratto di affitto o altro atto equipollente, risultante da atto notarile o da scrittura privata registrata dal quale si evinca il possesso da parte del richiedente, della piena e incondizionata disponibilità dell’area sulla quale si intende svolgere l’attività di coltivazione per tutto il tempo di realizzazione del progetto;
4) atto di trasferimento tra vivi dell’attività estrattiva o atto di apertura della successione;
5) planimetria contenente le particelle catastali dell’area di cava residua;
6) piano di coltivazione e di recupero ambientale, previsto nell’articolo 5;
7) piano di gestione dei rifiuti, redatto ai sensi dell’articolo 5 del D. lgs. n. 117/2008;
8) planimetria dell’area di cava, riportante il perimetro del cantiere estrattivo da circoscrivere mediante l’apposizione di termini lapidei geo-referenziati con coordinate espresse nel sistema WGS84, completa di monografia dei capisaldi di riferimento individuati;
9) relazione di dettaglio sulle possibili interferenze tra il cantiere estrattivo residuo gestito dal cedente e il nuovo cantiere estrattivo gestito dal cessionario;
10) progetto di adeguato setto di separazione di sicurezza tra i due cantieri estrattivi o progetto di eventuali soluzioni alternative volte ad annullare o a gestire eventuali interferenze tra i due cantieri.
10. In caso di cessione frazionata in lotti, il cedente prosegue l’attività estrattiva secondo il progetto autorizzato fino al rilascio della nuova autorizzazione.
11. In caso di cessione frazionata in lotti, il limite dei tre lotti si computa sempre a partire dall’autorizzazione iniziale.
12. Le nuove autorizzazioni mantengono la medesima data di scadenza dell’autorizzazione iniziale del cedente.
13. Decorsi trenta giorni dall’atto di trasferimento tra vivi o centoventi giorni dall’apertura della successione senza che il cessionario abbia presentato istanza di subentro, l’autorizzazione si intende decaduta ipso iure.
Art. 16 (28)
(Modalità e termini per la presentazione della domanda e procedure per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di nuove cave e torbiere ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 17/2004)1. Prima della presentazione della domanda concernente l’autorizzazione per l’apertura di una nuova cava, ai sensi dell’articolo 30 della l.r. n. 17/2004, è trasmessa, a mezzo PEC, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, la domanda per la verifica preliminare in ordine alla sussistenza del preminente interesse socio-economico sovracomunale e di salvaguardia dei livelli occupazionali, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale 18 novembre 1998, n. 474 (Norme di attuazione dell’articolo 38, 3° comma, della legge regionale 5 maggio 1993, n.27. Disciplina della domanda di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio-economico sovracomunale), allegando la seguente documentazione:
1) relazione tecnico economica che illustri l’intervento estrattivo ai fini del riconoscimento del preminente interesse socio-economico sovracomunale contente:
a. indagine di mercato sulla domanda del materiale considerato nell’area sovracomunale presa a riferimento;
b. l’utilizzazione del materiale estratto, anche in relazione ai grandi lavori infrastrutturali;
c. l’occupazione diretta e indiretta, con riferimento al quadro socioeconomico nel quale si inserisce l’iniziativa;
d. il possesso della capacità tecnico-economiche in relazione alle dimensioni dell’iniziativa;
e. la disponibilità finanziaria relativamente agli investimenti necessari e agli oneri fidejussori previsti nel progetto;
2) indicazione del fatturato realizzato negli ultimi tre anni o piano finanziario, con indicazione delle risorse e la previsione relativa alle prime tre annualità.
3) visura di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA.(29)
2. Il preminente interesse socio-economico sovracomunale è ravvisato nelle iniziative di cava nuova che alimentano un processo economico-sociale degno di rilievo ed è escluso nelle iniziative a carattere locale.(30)
3. Il richiedente, ottenuto il riconoscimento del preminente interesse socio-economico sovracomunale, previsto nel comma precedente, trasmette, a mezzo PEC, la domanda concernente l’autorizzazione per l’apertura di una nuova cava, ai sensi dell’articolo 30 della l.r. n. 17/2004, con le modalità e con la specifica documentazione previste nell’articolo 4. (31)
4. Il provvedimento di riconoscimento del preminente interesse socio-economico sovracomunale, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, è allegato alla successiva istanza di PAUR, ai sensi dell’articolo 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 o di Verifica di assoggettabilità a V.I.A, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 152/2006.(32)
4bis. Nei casi di progetti di coltivazione sottoposti a VIA si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 e la conferenza di servizi è indetta dall’Autorità competente in materia di VIA in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale. (33)
5. L’apertura di nuove cave e torbiere è autorizzata dal direttore della direzione regionale competente in materia di attività estrattive, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione dei termini procedimentali previsti dalla normativa vigente, e ferme restando le disposizioni relative all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nonché di quello di conclusione del procedimento di VIA stabilite dalla normativa vigente in materia ambientale. (34)
Art.16 bis (35)
(Presentazione della domanda, della relativa documentazione e procedure per il rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere)1. Le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio di cave e torbiere rilasciate nel periodo antecedente l’approvazione dei piani territoriali provinciali generali (PTPG) adeguati ai sensi dell’articolo 10 della stessa l.r. 17/2004, possono essere rinnovate, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo e, comunque, per un periodo massimo di dieci anni.
2. Le istanze di rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere di cui al presente articolo possono riguardare, alternativamente:
a) La cubatura residua del piano di coltivazione e di recupero ambientale precedentemente autorizzato;
b) lo sviluppo del piano di coltivazione e di recupero ambientale precedentemente autorizzato nei limiti del giacimento residuo.
3. Le istanze di rinnovo possono essere presentate non oltre i dodici mesi successivi alla scadenza del titolo autorizzatorio e il relativo provvedimento è rilasciato dal comune competente ovvero dalla Regione in relazione ai rispettivi ambiti di competenza ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Alle istanze di rinnovo di cui alla lettera a) del comma 2, deve essere allegata la documentazione prevista dall’articolo 9, comma 3, del presente regolamento e deve essere prodotta la documentazione prevista dall’articolo 6 al fine di fornire elementi utili alle valutazioni di cui al comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 17/2004. Il provvedimento di rinnovo è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal comune competente ovvero dalla Regione qualora sia stato già autorizzato un secondo ampliamento ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis. Solo nel caso in cui l’istanza di rinnovo sia stata regolarmente presentata almeno tre mesi prima della scadenza del titolo autorizzatorio, i titolari possono proseguire l’attività fino alla definizione del procedimento di rinnovo da parte del comune o della Regione.
5. Alle istanze di rinnovo di cui alla lettera b) del comma 2 deve essere allegata la documentazione prevista dall’articolo 4 e il relativo provvedimento è rilasciato (36) dal comune competente, ovvero dalla Regione qualora sia stato già autorizzato almeno un ampliamento ai sensi dell’articolo 30, commi 5 e 5 bis, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Solo nel caso in cui l’istanza di rinnovo sia stata regolarmente presentata almeno tre mesi prima della scadenza del titolo autorizzatorio, i titolari possono proseguire l’attività estrattiva già autorizzata fino alla definizione del procedimento di rinnovo da parte del comune o della Regione
6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti, all’istanza di rinnovo devono essere allegati, altresì:
1. una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, sulla cubatura residua o sul giacimento residuo effettuata sotto il profilo mineralogico e di sfruttamento economico e una dettagliata relazione in ordine alle motivate esigenze produttive poste a fondamento dell’istanza stessa;
2. il verbale relativo agli esiti della verifica dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale di cui all’articolo 16 della l.r. 17/2004. (37)
2 bis. le quietanze di pagamento atte a dimostrare l’assolvimento dell’obbligo di versamento del contributo ambientale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale n. 17/2004, relative ai dieci anni precedenti l’istanza di rinnovo.(38)
7. Ai fini di un’esatta individuazione della cubatura residua o del giacimento residuo, la perizia giurata di cui al comma 6, deve indicare la situazione attuale del piano sia di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori nonché, relativamente ai casi di cui alla lettera b) del comma 2:
a) l’area eventualmente oggetto di nuova autorizzazione e il periodo di relativa disponibilità
b) le caratteristiche del giacimento residuo con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile, sulla base di apposite misurazioni strumentali.
8. In tutti i casi di rinnovo previsti dal presente articolo devono essere acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), in relazione al piano di coltivazione precedentemente autorizzato, qualora non siano stati acquisiti ai fini del rilascio dell’autorizzazione stessa ovvero siano scaduti, nonché in relazione allo sviluppo del piano di cui alla lettera b) del comma 2.
Art. 16 ter (39)
(Presentazione della domanda, della relativa documentazione e procedure per il rinnovo delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere, previste nell’articolo 34, comma 4 ter della l.r.n. 17/2004)1. Le autorizzazioni rinnovate in applicazione dell’articolo 16 bis, possono essere rinnovate solo per motivate esigenze socioeconomiche produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo e, comunque, per un tempo massimo di dieci anni.
2. Le istanze di rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere, previste nel presente articolo, possono riguardare esclusivamente la cubatura residua del piano di coltivazione e di recupero ambientale precedentemente autorizzato.
3. Le istanze di rinnovo possono essere presentate non oltre i dodici mesi successivi alla scadenza del titolo autorizzatorio e il relativo provvedimento è rilasciato dal comune competente.
4. Alle istanze di rinnovo, previste nel presente articolo, è allegata la seguente documentazione:
a) la relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
b) le planimetrie generali a curve di livello della situazione attuale in scala 1:5000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000;
c) una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, sulla cubatura residua o sul giacimento residuo, effettuata sotto il profilo mineralogico e di sfruttamento economico e una dettagliata relazione in ordine alle motivate esigenze produttive poste a fondamento dell’istanza stessa;
d) il verbale relativo agli esiti della verifica dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale previsti nell’articolo 16 della l.r. n. 17/2004.
e) le quietanze di pagamento atte a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di versamento del contributo ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 bis della legge regionale n. 17/2004, relative ai dieci anni precedenti l'istanza di rinnovo.
5. Nel caso in cui l’istanza di rinnovo sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del titolo autorizzativo, i titolari possono proseguire l’attività fino alla definizione del procedimento di rinnovo da parte del comune.
6. Ai fini di un’esatta individuazione della cubatura residua o del giacimento residuo, la perizia giurata prevista nel comma 4, deve indicare la situazione attuale sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori nonché le caratteristiche del giacimento residuo con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile, sulla base di apposite misurazioni strumentali.
7. Ai fini del rilascio del rinnovo previsto nel presente articolo, devono essere acquisiti i pareri, le autorizzazioni e qualsiasi altro atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla vigente normativa ambientale, con particolare riguardo alla V.I.A. o alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006. Nel caso in cui il provvedimento di VIA o di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia sussistente, deve essere effettuata la verifica dei termini di efficacia del provvedimento esistente ai sensi dell’articolo 25, comma 5 o dell’articolo 19, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006.
Art. 17
(Modalità e termini per la presentazione della documentazione integrativa previsti dall’articolo 31 della l.r.17/2004)1. Nel caso previsto dall’articolo 31, comma 1, della l. r. 17/2004, le procedure, ivi comprese le modalità ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione integrativa, sono regolate dall’articolo 16.
2. Nel caso previsto dall’articolo 31, comma 3, della l.r. 17/2004, le modalità ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione integrativa sono regolate dall’articolo 9.
Art. 18
(Documentazione da presentare in caso di proroga delle autorizzazioni in scadenza prevista all’articolo 34 della l.r.17/2004)1.Nei casi previsti all’articolo 34 della l.r.17/2004 la documentazione da presentare è quella prevista all’articolo 9, comma 3.
Art. 19
(Modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione previsti all’articolo 35 della l.r.17/2004)1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista all’articolo 35 della l.r. 17/2004 il richiedente, nel caso in cui i lavori di coltivazione rientrano tra quelli a suo tempo approvati dalla CRC, è tenuto a presentare:
a) la domanda al comune sul cui territorio si svolge l’attività di coltivazione;
b) lo studio di impatto ambientale relativo al progetto in fase di attuazione, alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Qualora il progetto in fase di attuazione non ottenga il giudizio di compatibilità ambientale, il richiedente integra la documentazione già presentata con quanto prescritto dalla struttura regionale di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui i lavori di coltivazione in atto non corrispondono a quelli a suo tempo approvati dalla CRC la documentazione da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione è disciplinata dall’articolo 4.
Art. 19 bis (40)
(Atto di autorizzazione)1. L’atto di autorizzazione riporta la propria data di scadenza, le coordinate geografiche dei vertici del perimetro della cava espresse nel sistema WGS84, le particelle catastali oggetto del progetto approvato e le dimensioni del giacimento estraibile autorizzato espresse in metri cubi.
2. L’atto di convenzione tra il comune e il titolare dell’autorizzazione fa esplicito riferimento all’atto di autorizzazione.
3. Le istanze e le autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette a imposta di bollo, ai sensi del Decreto del Presidente Della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche.
Art. 20 (41)
(Procedure per la determinazione del contributo per il recupero ambientale)1. Gli aggiornamenti triennali degli importi unitari, previsti nell’articolo 15, comma 2, della l.r. n 17/2004, sono effettuati con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, adeguando, ogni triennio, gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale, suddivisi per classi di materiali riferite alla destinazione degli stessi, alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) al netto dei tabacchi, indicati nelle tabelle pubblicate dall’ISTAT.
Art. 21
(Applicazione transitoria del regolamento regionale)1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 37 della l.r. 17/2004, i comuni, fino all’adozione degli appositi regolamenti comunali, possono applicare, ai fini del rilascio delle autorizzazioni concernenti l’attività di ricerca, di coltivazione di cave e torbiere e relativo ampliamento, le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con i propri assetti ordinamentali e con le proprie autonomie organizzative. (42)
Art. 22
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
NOTE
(1) Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 1, del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(2) Lettera inserita dall’art.1 del r.r. 28 settembre 2015, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 29 settembre 2015, n.78
(3) Lettera abrogata dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60, precedentemente modificata dall’art.2 del r.r. 28 settembre 2015, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 29 settembre 2015, n.78
(4) Lettera sostituita dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(5) Articolo sostituito dall’articolo 3, comma 1, del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(6) lettera sostituita dall’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1, del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(7) lettera sostituita dall’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2, del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(8) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(9) Lettera aggiunta dall’articolo 5, comma 1, del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(10) Comma abrogato dall’articolo 6, comma 1, del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(11) Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(12) Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60, precedentemente modificato dall’art.2, comma 1, lett.a), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR Lazio 22 Febbraio 2018, n.16
(13) lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett.b), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR Lazio 22 Febbraio 2018, n.16
(14) Lettera aggiunta dall’articolo 7, comma 1, lettera c), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(15) Comma sostituito dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(16) Comma aggiunto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(17) Lettera sostituita dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(18) Comma abrogato dall’articolo 9, comma 1, lettera b), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(19) Comma così modificato dall’art.4 del r.r. 28 settembre 2015, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 29 settembre 2015, n.78
(20) Comma abrogato dall’art.3, comma 1, del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR Lazio 22 Febbraio 2018, n.16
(21) Articolo inserito dall’art.4, comma 1, del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR Lazio 22 Febbraio 2018, n.16
(22) Comma sostituito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(23) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60, precedentemente modificato dall’articolo 1, comma 1, del r.r. 5 febbraio 2025, n. 1, pubblicato sul BUR Lazio 6 febbraio 2025, n. 11
(24) Parole (commi 1, lettere c), d) e), f), g) ed h) e 2) ) sostituite dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(25) Parole (e previo parere della CRC, da rendersi entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 9 dell’articolo 15 del presente regolamento) sostituite dall’articolo 10, comma 1, lettera d), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(26) Comma abrogato dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(27) Articolo sostituito dall’articolo 11, comma 1, del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(28) Articolo sostituito dall’art.5 del r.r. 28 settembre 2015, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 29 settembre 2015, n.78
(29) comma sostituito dall’articolo 12, comma 1, lettera a), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(30) comma sostituito dall’articolo 12, comma 1, lettera b), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(31) comma sostituito dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60, precedentemente sostituito dall’art.5, comma 1, lett.a), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR Lazio 22 Febbraio 2018, n.16
(32) comma sostituito dall’articolo 12, comma 1, lettera d), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60, precedentemente sostituito dall’art.5, comma 1, lett.b), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR Lazio 22 Febbraio 2018, n.16
(33) Comma inserito dall’art.5, comma 1, lett.c), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR Lazio 22 Febbraio 2018, n.16
(34) Comma modificato dall’art.5, comma 1, lett.d), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR Lazio 22 Febbraio 2018, n.16
(35) Articolo inserito dall’art.6 del r.r. 28 settembre 2015, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 29 settembre 2015, n.78
(36) Parole (previo parere della CRC) soppresse dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(37) Comma sostituito dall’art.6, comma 1, del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR Lazio 22 Febbraio 2018, n.16
(38) Numero aggiunto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(39) articolo aggiunto dall’articolo 14, comma 1, del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(40) articolo aggiunto dall’articolo 15, comma 1, del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(41) articolo sostituito dall’articolo 16, comma 1, del r.r. 27 luglio 2026, n. 10, pubblicato sul BUR Lazio 28 luglio 2026, n. 60
(42) il r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR Lazio 22 Febbraio 2018, n.16, all’articolo 7, recante disposizioni finali, così dispone: “Le modifiche apportate dagli articoli 1, 2, 5 e 6 del presente regolamento si applicano ai procedimenti la cui istanza sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 4 bis, del r.r. 5/2005, inserito dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del presente regolamento, nel caso di progetti di coltivazione sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) per i quali non sia stata ancora avviata la valutazione medesima e non siano stati acquisiti pareri, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.”
Data di aggiornamento/verifica: 29/07/2026