NUR 06 99 500

Numero Unico Regionale (NUR) 06 99 500

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Regolamento regionale 21 luglio 2025 n. 14

  • BUR Lazio 22 luglio 2025, n. 59
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

  • Art. 1
    (Modifiche all’articolo 21 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche)

    1.    Al comma 2 lettera b) dell’articolo 21 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo la parola: “numeri” è inserita la seguente: “01,”.


    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 160 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    Al comma 1 dell’articolo 160 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    dopo il punto 11) della lettera c), è aggiunto il seguente:
    “11bis) presiede le commissioni di gara e di concorso o ne fa parte in qualità di componente.”;
    b)    dopo il punto 5) della lettera c bis), è aggiunto il seguente:
    “5bis) presiede le commissioni di gara e di concorso o ne fa parte in qualità di componente.”.


    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 241 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    Al comma 1 dell’articolo 241 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole: “due modalità” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 299”.


    Art. 4
    (Modifiche alla Sezione III bis del CAPO VII del Titolo VIII del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    La denominazione della Sezione III bis, del CAPO VII, del Titolo VIII del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

    “Sezione III bis
    Disciplina dei criteri di affidamento degli incarichi e degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni e attività tecniche in attuazione dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.”.


    Art. 5
    (Modifiche all’articolo 383 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    L’articolo 383 bis del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

    “Art. 383 bis
    Finalità

    1.    La presente sezione, al fine di dare attuazione all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche, di seguito denominato anche “Codice”, disciplina, in conformità a quanto previsto dal PIAO in materia di anticorruzione e trasparenza: 
    a) i criteri per l’affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle funzioni e attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture;
    b) i criteri per la determinazione degli incentivi; 
    c) i criteri per la ripartizione e la liquidazione degli incentivi.”.


    Art. 6
    (Modifiche all’articolo 383 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    L’articolo 383 ter del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

    “Art. 383 ter
    Ambito oggettivo di applicazione

    1.    Ai fini della presente sezione, per funzioni e attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture, si intendono le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure previste nell’allegato I.10 del Codice.
    2.    La presente sezione si applica alle procedure di acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). 
    3.    La presente sezione si applica allo svolgimento delle funzioni e attività previste nel comma 1 nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture espletate dalla Regione Lazio: 
    a) in affidamento diretto;  
    b) su delega di altre amministrazioni o enti;
    c) in qualità di centrale di committenza o soggetto aggregatore;
    d) nell’esercizio di funzioni commissariali.”.


    Art. 7
    (Modifiche all’articolo 383 quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    L’articolo 383 quater del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

    “Art. 383 quater
    Definizione dell’ambito soggettivo di applicazione

    1.    Ai fini della presente sezione si intende per:
    a)    “personale”: il personale dell’amministrazione regionale come definita alla lettera b), della dirigenza e del comparto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, di durata almeno pari alla durata dell’incarico conferito, ad eccezione del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione;
    b)    “amministrazione regionale”: la Giunta regionale e le Agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto.
    2.    La presente sezione si applica:
    a)    al personale dell’amministrazione regionale definito alla lettera a);
    b)    al personale in servizio presso l’amministrazione regionale in posizione di comando o distacco, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
    c)    al personale indicato alle lettere a) e b) nell’ambito di procedure di somma urgenza adottate ai sensi dell’articolo 140 del Codice;
    d)    al personale impegnato nelle procedure di acquisizione di servizi e forniture previste nell’articolo 383 ter comma 3 lettera b), previa stipula di apposita convenzione o accordo tra l’amministrazione regionale e altra amministrazione o ente delegante;
    e)    al personale impegnato nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture previste nell’articolo 383 ter, comma 3 lettere c) e d).”.


    Art. 8
    (Modifiche all’articolo 383 quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    L’articolo 383 quinquies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

    “Art. 383 quinquies
    Affidamento degli incarichi

    1.    Le funzioni e le attività della presente sezione sono svolte dal personale indicato all’articolo 383 quater, organizzato in gruppi di lavoro e incaricato con apposito provvedimento adottato dal direttore regionale competente, previa verifica del possesso della qualificazione ed esperienza professionale richieste per lo svolgimento dell’incarico e delle attività, e dell’assenza di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto di interessi. 
    2.    Il provvedimento di incarico deve contenere i seguenti elementi:
    a)    oggetto e importo a base della procedura;
    b)    entità complessiva degli stanziamenti previsti per la procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell’amministrazione regionale;
    c)    attività che ogni singolo componente il gruppo di lavoro deve svolgere e le corrispondenti quote dello stanziamento da corrispondere, in ogni caso da verificare al termine della prestazione resa;
    d)    ripartizione orizzontale degli stanziamenti in relazione alle attività oggetto di affidamento, nei termini previsti nell’articolo 383 septies, tenuto conto della complessità dell’intervento, delle responsabilità connesse al ruolo e dell’impegno richiesto;
    e)    quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale come definito all’articolo 383 quater, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione, che incrementano la quota dello stanziamento prevista all’articolo 383 sexies;
    f)    avvenuto rispetto del principio di rotazione nel caso del conferimento di incarichi similari, laddove sia possibile in relazione al numero delle unità di personale della struttura che svolge la procedura;
    g)    assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche, e dal codice di comportamento del personale della Giunta regionale adottato con la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 “Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali”;
    h)    assenso del direttore della direzione regionale presso la quale il personale presta servizio, nel caso in cui l’incarico sia conferito al personale assegnato a una direzione regionale diversa da quella che conferisce l’incarico;
    i)    i termini per la conclusione della procedura di affidamento e dell’attività oggetto di incarico
    3.    Con provvedimento motivato adottato con le stesse modalità di quello con il quale si è proceduto all’affidamento degli incarichi, i termini indicati alla lettera i) del comma 2 possono essere prorogati prima della scadenza per una sola volta e per un periodo di tempo determinato, tenuto conto della natura dell’attività oggetto di incarico.
    4.    L’affidamento degli incarichi può essere modificato o revocato con provvedimento motivato in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, previo accertamento da parte del dirigente preposto delle attività effettivamente svolte e tenuto conto della causa di modifica o di revoca, è stabilita l’attribuzione dell’incentivo maturato.


    Art. 9
    (Inserimento degli articoli da 383 quinquies 1 a 383 quinquies 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    Dopo l’articolo 383 quinquies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:

    “Art. 383 quinquies 1
    Incarichi svolti da personale di altre amministrazioni o enti per la Regione Lazio o da personale regionale per altre amministrazioni.

    1.    Nel caso in cui tra il personale previsto nell’articolo 383 quater non siano presenti le professionalità necessarie, gli incarichi di cui all’articolo 383 quinquies possono essere conferiti al personale di altre amministrazioni o enti e regolati da apposita convenzione o accordo. In tal caso i compensi incentivanti relativi alle funzioni svolte sono trasferiti dalla Regione Lazio all’amministrazione o ente di appartenenza dell’incaricato.  
    2.    Nel caso in cui il personale regionale svolga le attività previste nell’articolo 383 ter per altre amministrazioni sulla base di apposita convenzione o accordo, i compensi incentivanti, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, sono trasferiti dall’amministrazione beneficiaria della prestazione alla Regione Lazio, al fine del pagamento del personale indicato all’articolo 383 quater per le attività svolte. 
    3.    I collaudatori appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l’attività di collaudo svolta per un’amministrazione o ente da dipendenti di altra amministrazione o ente è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni previste nell’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.” e successive modifiche. 
    4.    I compensi incentivanti connessi alle prestazioni previste nell’articolo 383 ter della presente disciplina trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della amministrazione o ente in favore del quale la prestazione è resa.
    5.    Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti previsti nell’articolo 383 sexies, comma 4.


    Art. 383 quinquies 2
    Adesione a procedure svolte da centrali di committenza o soggetti aggregatori

    1.    Quando la Regione Lazio aderisce a uno strumento di acquisto o di negoziazione predisposto da una centrale di committenza o soggetto aggregatore, così come definito dall’articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e successive modifiche, a queste ultime può destinare la quota parte dell’incentivo nella misura massima di un quarto (venticinque per cento) delle risorse finanziarie previste nell’articolo 45, comma 2 del Codice.
    2.    Nel caso di adesione alla centrale di committenza o di adesione a convenzioni, accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla stessa centrale di committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della centrale di committenza, come indicate al comma 1, sono individuate da parte della Regione Lazio negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della convenzione o accordo quadro o altro strumento.
    3.    La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è destinata alle finalità e con i limiti indicati dall’articolo 45 del Codice, commi 3, 6 e 7.
    4.    Per quanto attiene alla fase di esecuzione a seguito di adesione a convenzioni, accordi quadro o differenti strumenti centralizzati di acquisto, al personale regionale che si occupa di tale fase gli incentivi sono corrisposti con le modalità e secondo i criteri indicati dall’articolo 383 septies.


    Art. 383 quinquies 3
    Attività di committenza delegata o ausiliaria

    1.    Nei casi in cui la Regione Lazio, in qualità di centrale di committenza qualificata o soggetto aggregatore, svolga, per conto oppure a sostegno di altre amministrazioni o enti, attività di committenza delegata o ausiliaria, per la realizzazione dell’intera iniziativa o di singole fasi di essa, compresa la gestione del finanziamento, le amministrazioni o enti deleganti corrispondono alla Regione Lazio l’intera quota dell’incentivo per ciascuna delle fasi interessate, nei limiti previsti nell’ articolo 45, comma 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegato. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le parti.
    2.    L’incentivo è ripartito secondo le modalità e i criteri previsti nell’articolo 383 septies.


    Art. 383 quinquies 4
    Svolgimento di procedure centralizzate in qualità di centrali di committenza o soggetti aggregatori

    1.    Nei casi in cui la Regione Lazio operi in qualità di centrale di committenza o soggetto aggregatore per l’attivazione di procedure centralizzate o accordi quadro, le quote dell’incentivo per le fasi di programmazione e di affidamento, commisurate al fabbisogno destinato alle strutture della Giunta regionale oppure alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sono impegnate direttamente dalla Regione Lazio al fine del pagamento per le attività svolte dal personale previsto nell’articolo 383 quater lettera e).
    2.    Ai sensi dell’articolo 45, comma 8 del Codice, la Regione Lazio in qualità di centrale di committenza potrà richiedere alle altre Amministrazioni ed Enti aderenti alle procedure centralizzate, differenti da quelle del comma 1, la quota parte dell’incentivo calcolata sull’importo dell’ordinativo di fornitura emesso, nella misura pari a un quarto (venticinque per cento) delle risorse finanziarie, secondo le percentuali stabilite al successivo articolo 383 septies. 
    3.    Al fine di evitare eccessivi aggravamenti del procedimento amministrativo, la richiesta dell’incentivo previsto al comma 2 non si applica per importi di ordinativi di fornitura o contratti attuativi cumulativi inferiori a cinquecentomila euro iva esclusa. 
    4.    L’incentivo come stabilito al comma 3 è ripartito per un quarto per la fase di programmazione e i rimanenti tre quarti per la fase di affidamento, ferme restando le percentuali di ripartizione all’interno del gruppo di lavoro.”.


    Art. 10
    (Modifiche all’articolo 383 sexies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    L’articolo 383 sexies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

    “Art. 383 sexies Stanziamento degli incentivi

    1.    Gli oneri relativi alle funzioni e attività tecniche indicate nell’allegato I.10 del Codice sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell’amministrazione regionale. 
    2.    La Regione Lazio destina risorse finanziarie per le funzioni e attività tecniche svolte dal proprio personale specificate nell’allegato I.10 del Codice e nell’articolo 383 ter comma 1, a valere sugli stanziamenti previsti nel comma 1 del presente articolo, in misura non superiore al due per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
    3.    L’ottanta per cento delle risorse previste nel comma 2 è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni e attività tecniche specificate nell’allegato I.10 del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico dell'amministrazione nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’amministrazione regionale. 
    4.    L’incentivo complessivamente maturato dal personale indicato all’articolo 383 quater per le fasi concluse nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito nell’anno precedente a quello di adozione della determina a contrarre e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005” e successive modifiche. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti (voce imponibile pensionistico della certificazione unica). L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse previste nel comma 5 del presente articolo, ad eccezione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. Qualora l’amministrazione adotti metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto, il limite previsto nel primo periodo è aumentato del quindici per cento. Incrementa altresì le risorse indicate nel comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente. 
    5.    Il venti per cento delle risorse finanziarie previste nell’articolo 45, comma 2 del Codice, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per superamento del tetto indicato al comma 4, primo periodo, è destinato alle finalità previste nei commi 6 e 7 dell’articolo 45 del Codice. 
    6.    Con la metà delle risorse previste nel comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: 
    a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
    b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; 
    c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.  
    7.    La metà delle risorse previste nel comma 5 è in ogni caso utilizzata: 
    a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; 
    b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni e attività tecniche; 
    c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 
    8.    L’amministrazione regionale, ove si avvalga di una centrale di committenza, può destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie previste nell’articolo 45, comma 2 del Codice o parte di esse, al personale di tale centrale, in relazione alle funzioni e attività tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il venticinque per cento dell'incentivo previsto nel medesimo comma 2.”.


    Art. 11
    (Modifiche all’articolo 383 septies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    L’articolo 383 septies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

    “Art. 383 septies
    Modalità e criteri di ripartizione

    1.    Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni e attività tecniche sono rapportati all’importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle e indicazioni:

    TAB. A) Incentivo per lavori e opere

    a) La percentuale massima della misura incentivante è così graduata, in ragione della complessità dell’opera da realizzare:
     

    Classi di importoPercentuale da applicare
    fino alla soglia di cui all’art.14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Codice);2%
    oltre la soglia di cui all’art.14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell’art.14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,001,8%
    oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,001,6% 
    oltre euro 25.000.000,001,4%

    b) Per la realizzazione di opere e lavori le quote di ripartizione verticale degli incentivi tecnici relative alle singole fasi procedimentali sono le seguenti:

    FASI PROCEDIMENTALIQUOTA DI RIPARTIZIONE
    Programmazione ed approvazione della progettazione25%
    Affidamento15%
    Esecuzione60%

     

    c)    Le predette quote sono ulteriormente ripartite, in sede di affidamento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell’ambito delle singole fasi procedimentali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione orizzontale degli incentivi tecnici per la realizzazione dei lavori è disposta nel provvedimento di attribuzione dell’incarico, nell’ambito delle aliquote percentuali indicate nella tabella che segue, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del cento per cento.

    Funzione affidataQuota fase programmazione ed approvazione della progettazione (massimo 25% del totale)Quota fase affidamento (massimo 15% del totale)Quota fase esecuzione (massimo 60% del totale)
    Responsabile unico del progetto45%-70%40%-70%15%-35%
    Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione0%- 15% 0%- 10%
    Progettista del progetto di fattibilità tecnica ed economica2%-7%  
    Progettista del progetto esecutivo2%-15%  
    Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione1%-5%  
    Verificatore del progetto10%-30%  
    Responsabile del procedimento per la fase di affidamento 0% - 40% 
    Collaboratori delle diverse fasi20%-30%20%-40% 0% - 5%
    Direttore dei lavori  30%-45%
    Direttore operativo/ ispettore di cantiere  5%-15%
    Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  2%-10%
    Collaudatore tecnico amministrativo/CRE  10%-20%
    Collaudo statico  0% - 8%
    TOTALEminore o uguale 100%minore o uguale 100%minore o uguale 100%

    TAB. B) Incentivo per servizi e forniture
    a) La percentuale massima della misura incentivante è così graduata, in ragione della complessità del servizio o della fornitura da realizzare:

    Classi di importoPercentuale da applicare
    Fino alla soglia di cui all’art.14, comma 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Codice);2%
    Per la parte eccedente la soglia di cui all’art.14, comma 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell’art.14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,001,8%
    Per la parte eccedente euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,001,6%
    Per la parte eccedente euro 25.000.000,00 e fino a euro e 50.000.0001,4%
    Per la parte eccedente euro 50.000.000,00 e fino a euro100.000.000,000,10%
    Per la parte eccedente euro 100.000.000,000,010%

    b) Per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni le quote di ripartizione verticale degli incentivi tecnici relative alle singole fasi procedimentali sono le seguenti:

    FASI PROCEDIMENTALIQUOTA DI RIPARTIZIONE
    Programmazione10%
    Affidamento30%
    Esecuzione60%

    c) Le predette quote sono ulteriormente ripartite, in sede di affidamento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell’ambito delle singole fasi procedimentali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione orizzontale degli incentivi tecnici per l’affidamento di forniture o servizi è disposta nel provvedimento di attribuzione dell’incarico, nell’ambito delle aliquote percentuali indicate nella tabella che segue, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del cento per cento.

    Funzione affidataQuota fase programmazione (massimo 10% del totale)Quota fase affidamento (massimo 30% del totale)Quota fase esecuzione (massimo 60% del totale)
    Responsabile Unico del Progetto45% – 80%10% - 75%10% – 40%
    Responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (qualora individuati)0% – 45%0% - 75%0% – 30%
    Collaboratori gruppo di lavoro1% – 30%1% - 40% 
    Direzione dell’esecuzione  40% - 55%
    Collaborazione all’attività di direzione dell’esecuzione  5% - 20%
    Verifica della conformità/certificazione di regolare esecuzione  5% - 20%
    Totaleminore o uguale 100%minore o uguale 100%Minore o uguale 100%

    2.    La misura dello stanziamento può essere maggiorata fino 
    a un massimo del quindici per cento di quella relativa alla corrispondente classe di importo nel caso di appalti di lavori complessi quali quelli caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. Si intendono, comunque, complessi i lavori per i quali si richiede un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.
    3.    Ai sensi dell’articolo 120 del Codice, nel caso di modifiche in aumento dei contratti in corso di esecuzione, per lavori, servizi, forniture e concessioni, è prevista la rimodulazione del quadro tecnico economico per il riconoscimento di un importo maggiorato dell’incentivo, parimenti modifiche in diminuzione dei contratti in corso comporteranno una proporzionale riduzione degli incentivi.
    4.    L’aliquota riguardante il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si somma a quelle riguardanti il direttore dei lavori o il direttore operativo, qualora le relative funzioni siano ad essi affidate. Le aliquote riguardanti il responsabile unico del progetto sono comprensive degli incentivi connessi allo svolgimento delle funzioni di responsabile dei lavori e di responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti. A tali aliquote devono sommarsi quelle relative al verificatore della progettazione, al direttore dei lavori, al direttore dell’esecuzione, al verificatore della conformità e al certificatore della regolare esecuzione, qualora le relative funzioni siano dallo stesso svolte nel rispetto delle disposizioni previste nel Codice. Nel caso in cui la realizzazione di opere e lavori o l’acquisizione di beni o servizi viene effettuata ricorrendo anche all’attività di soggetti esterni alla Regione Lazio, ivi compresi quelli appartenenti ad uffici di altre amministrazioni pubbliche di cui la Regione Lazio stessa può avvalersi ai sensi della normativa vigente, lo stanziamento e la ripartizione degli incentivi tecnici devono tenerne conto, decurtando le quote afferenti alle prestazioni affidate all’esterno. Ogni qual volta si provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro misto, le aliquote sono ridotte in ragione del rapporto di incidenza della prestazione da svolgere con quella conferita e realizzata da soggetti esterni; la graduazione, fondata su parametri numerico - quantitativi di proporzionalità e incidenza delle prestazioni interne rispetto a quelle conferite all’esterno, dovrà risultare dal provvedimento di incarico. Una volta depurata, secondo i criteri individuati dalla presente sezione, la somma complessiva destinata ad incentivo delle quote parti corrispondenti alle prestazioni non svolte dal personale coinvolto, la ripartizione della somma residua in favore del personale predetto avverrà nella misura delle attività effettivamente svolte dallo stesso. Qualora tra i membri costituenti il gruppo di lavoro incaricato non figurino uno o più soggetti per le funzioni individuate nel senso definito dal presente articolo, è possibile incrementare l’aliquota prevista per il responsabile del progetto o per gli altri collaboratori eventualmente presenti. Le ragioni e l’entità degli incrementi devono essere esplicitate nel provvedimento di incarico. L’incremento non può comunque essere superiore al settantacinque per cento della somma delle aliquote corrispondenti ai collaboratori non previsti. Le aliquote corrispondenti alle singole prestazioni sono cumulabili.”.


    Art. 12
    (Modifiche all’articolo 383 octies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    L’articolo 383 octies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

    “Art. 383 octies
    Liquidazione degli incentivi

    1.    I provvedimenti di liquidazione degli incentivi sono disposti, secondo quanto previsto dall’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche, a cura del dirigente della struttura che ha affidato l’incarico, previa rendicontazione del responsabile unico del progetto della struttura esecutrice dello stesso e validazione, al solo fine della corresponsione tra le competenze stipendiali, da parte della struttura competente in materia di trattamento economico.
    2.    Nel caso in cui il responsabile unico del progetto sia una figura dirigenziale il provvedimento di liquidazione è disposto dal direttore regionale sovraordinato. Nel caso in cui il responsabile unico del progetto sia un direttore regionale il provvedimento di liquidazione è autorizzato dal direttore generale.
    3.    La suddetta rendicontazione deve contenere:
    a) l’elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolte, avuto riguardo alle attività previste dalla presente sezione, oltre alla natura del rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Nel caso di lavoro dipendente, se a tempo indeterminato o determinato, nonché se a tempo pieno o parziale, indicando inoltre la percentuale lavorativa;
    b) le quote di ripartizione dello stanziamento, al lordo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico della Regione Lazio, previste nell’articolo 383 sexies, fra i diversi componenti il gruppo di lavoro, nelle percentuali previste nell’articolo 383 septies;
    c) la copia dei mandati di pagamento, qualora i fondi necessari alla liquidazione siano stati trasferiti da un altro ente sull’apposito capitolo di entrata della Regione Lazio;
    d) l’espressa dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario e delle eventuali modifiche o revoche sopravvenute;
    e) l’indicazione delle penalità o sanzioni per ritardata o omessa prestazione e dei relativi dipendenti coinvolti.
    4.    Ai fini della liquidazione degli incentivi, l’incarico si considera concluso nei termini che seguono:
    a) per la fase della programmazione e approvazione della progettazione: atto di approvazione della progettazione necessaria per procedere con la gara d’appalto; 
    b) per la fase di affidamento: sottoscrizione del contratto; 
    c) per la fase dell’esecuzione: provvedimento di approvazione degli atti di collaudo o di verifica della conformità oppure di regolare esecuzione. Nei contratti pluriennali la verifica di conformità o di regolare esecuzione viene predisposta:
    ­    per le forniture e i servizi per ogni annualità di vigenza contrattuale;
    ­    per i lavori per ciascuno stato di avanzamento lavori. 
    5.    La liquidazione degli incentivi avviene con le seguenti modalità:
    a) per quanto attiene alla fase della programmazione, della verifica della progettazione e dell’affidamento: nella misura del cento per cento dopo la sottoscrizione del contratto; 
    b) per quanto attiene alla fase dell’esecuzione:
    ­    nella misura del settanta per cento dopo l’emissione del certificato di ultimazione, oppure, per lavori superiori alla soglia europea previsti nell’articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice e successive modifiche, secondo la percentuale realizzata nell’anno di competenza in base agli stati avanzamento lavori (SAL) emessi;
    ­    nella misura del trenta per cento ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione;
    c) per quanto attiene all’attività di collaudo, verifica di conformità o di certificazione di regolare esecuzione:
    ­    nella misura del trenta per cento dopo l’emissione del rispettivo certificato;
    ­    nella misura del settanta per cento dopo l’approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione; 
    d) nei contratti pluriennali per i servizi e le forniture la liquidazione degli incentivi avviene, in proporzione, per ciascun anno di vigenza contrattuale, a seguito dell’emissione delle certificazioni previste nel comma 4, lettera c).
    6.    I compensi percepiti sono soggetti a ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo pagamento nel rispetto del principio di cassa. Tali ritenute sono applicate dalla direzione regionale competente in materia di trattamento economico al momento dell’inserimento delle spettanze liquidate dal dirigente che ha valutato e verificato l’effettivo svolgimento delle attività eseguite.
    7.    Il dirigente della struttura competente all’affidamento del progetto, prima della predisposizione del provvedimento di liquidazione degli incentivi, richiede al dirigente della direzione regionale competente in materia di trattamento economico, una comunicazione concernente l’indicazione, per ogni singolo dipendente facente parte del gruppo di lavoro, dell’eventuale superamento e la relativa percentuale residua del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente nell’anno precedente a quello di adozione della determina a contrarre nonché l’importo degli incentivi complessivamente maturati dal dipendente nel corso dell’anno di competenza. Per eventuali attività svolte per conto di altre amministrazioni, il dipendente dovrà fornire apposita documentazione alla suddetta struttura competente all’affidamento.
    8.    Resta fermo il potere della Regione Lazio di agire nei confronti del dipendente per la restituzione degli incentivi percepiti nel caso di soccombenza nell’ambito di un contenzioso con il soggetto contraente laddove sia accertata la responsabilità del dipendente stesso a titolo di dolo o colpa grave.”.


    Art. 13
    (Modifiche all’articolo 383 nonies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    All’articolo 383 nonies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, ovunque ricorrano le parole “del fondo” queste sono sostituite dalle seguenti: “dello stanziamento”.


    Art. 14
    (Modifiche all’articolo 383 decies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    All’articolo 383 decies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, ovunque ricorrano le parole “del fondo” queste sono sostituite dalle seguenti: “dello stanziamento”.


    Art. 15
    (Abrogazione dell’articolo 383 undecies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    L’articolo 383 undecies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è abrogato.


    Art.16
    (Modifica dell’art. 387 quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    L’art. 387 quinquies del r. r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

    “Art. 387 quinquies
    Costituzione delle commissioni giudicatrici

    1. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre componenti, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 93 del decreto legislativo 36/2023, scelti secondo le seguenti modalità: 
    a) il presidente è individuato dal direttore generale tra i dirigenti regionali o tra i dirigenti delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell’organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell’intervento, il direttore generale può individuare il presidente tra dirigenti degli Enti regionali;
    b) un componente è individuato dal direttore competente nella materia oggetto dell’appalto tra il personale regionale o tra il personale delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell’ organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell’intervento, il direttore competente nella materia oggetto dell’appalto può individuare il componente tra dipendenti degli Enti regionali;
    c) un componente è individuato dal direttore della direzione che espleta la procedura di gara tra il personale regionale, prioritariamente tra quello in servizio presso la stessa direzione, o tra il personale degli enti beneficiari, in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell’organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell’intervento, può essere individuato tra dipendenti degli Enti regionali.
    2. Le nomine previste dal comma 1 lettere a) e b) avvengono attingendo dagli elenchi di personale in possesso di adeguate competenze professionali forniti, unitamente alle informazioni sulla tipologia dell’appalto, dalla direzione che espleta la procedura di gara.  
    3. La nomina prevista dal comma 1 lettera c), laddove il componente non sia individuato tra il personale in servizio presso la direzione che espleta la procedura di gara, avviene attingendo dagli elenchi di personale, in possesso di adeguate competenze professionali di cui al comma 2.
    4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro della commissione giudicatrice o, qualora necessario in relazione alla complessità della procedura di gara, da un dipendente in servizio presso la direzione competente all’espletamento della gara. 
    5. La costituzione della commissione avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con provvedimento della direzione che espleta la procedura di gara. 
    6. Possono essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) qualifica di dirigente ovvero di funzionario; 
    b) assenza di sanzioni disciplinari comminate nell’ultimo triennio ovvero assenza di procedure disciplinari in corso, concernenti infrazioni per le quali è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale.”.


    Art. 17
    (Modifiche all’allegato C del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1. La tabella 1.1 dell’allegato C al r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

    “TABELLA 1.1.
    DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO (ART. 1, C. 258, L.30/12/2018)
     

    AREEOPERATORIOPERATORI ESPERTIISTRUTTORIFUNZIONARI EQDIRIGENTITOTALE
     ==2946223919

    2.    La tabella 2 dell’allegato C al r.r.1/2002 e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

    “TABELLA 2 (1)
    DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
     

    1.                PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE2.                TOTALE
    3.                DIRIGENTI DEL RUOLO REGIONALE4.                268
    5.                PERSONALE DI COMPARTO6.                TOTALE
    7.                AREE8.                OPERATORI9.                OPERATORI ESPERTI10.             ISTRUTTORI11.             FUNZIONARI EQ12.             5.419
    13.              14.            4715.            94416.            2.21417.            2.214

    (1) Comprensiva anche del personale indicato nelle tabelle 1 e 1.1.”.


    Art. 18
    (Sostituzione dell’allegato HH del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1. L’allegato HH del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dall’allegato A del presente regolamento.


    Art. 19
    (Modifiche all’allegato L del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    Al comma 5 del punto 5 dell’allegato L al r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole: “categoria D” sono aggiunte le seguenti: “o di qualifica dirigenziale.”.
    2.    Al punto 6 dell’allegato L al r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, sono soppresse le parole: “esterno all’amministrazione regionale”;  
    b) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
       1) sono soppresse le parole: “esterni all’amministrazione regionale”;
       2) dopo le parole: “Ai componenti delle commissioni esaminatrici” sono aggiunte le seguenti: “ivi compreso il segretario”; 
    c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi: 
    “5. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, per i componenti di queste ultime il compenso base previsto dal comma 1 è ridotto del cinquanta per cento.
    6. Ai membri supplenti e ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi non è dovuto il compenso previsto nel comma 1. 
    7. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro cinquanta per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.
    8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le commissioni previste dall’allegato H, fatta eccezione per le commissioni previste dal paragrafo C, numero 12, lett. a) e b) e paragrafo G, numero 31, lett. a) e b), limitatamente ai membri esterni ai quali sono corrisposti gli emolumenti previsti nei commi 1, 2 e 3, ridotti del cinquanta per cento.
    9. I compensi previsti nel presente articolo non possono eccedere, cumulativamente, gli ottomila euro.
    10. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e successive modifiche, gli incarichi previsti nel presente articolo si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge.”.


    Art. 20
    (Modifiche all’allegato O del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

    1.    Alla lettera a) del comma 2 del punto 10 dell’allegato O al r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole: “da un funzionario appartenente alla categoria D” sono aggiunte le seguenti: “o da un dirigente;”.
    2.    Al punto 19 dell’allegato O al r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, è soppressa la parola: “esterno”;
    b) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
      1) sono soppresse le parole: “esterni all’amministrazione regionale”; 
      2) dopo le parole: “Ai componenti delle commissioni esaminatrici” sono aggiunte le parole: “ivi compreso il segretario”;
        c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
    “5. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, per i componenti di queste ultime il compenso base previsto dal comma 1 è ridotto del cinquanta per cento.
    6. Ai membri supplenti e ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi non è dovuto il compenso previsto nel comma 1. 
    7. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro cinquanta per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.
    8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le commissioni previste dall’allegato H, fatta eccezione per le commissioni previste dal paragrafo C, numero 12, lett. a) e b) e paragrafo G, numero 31, lett. a) e b), limitatamente ai membri esterni ai quali sono corrisposti gli emolumenti previsti ai commi 1, 2 e 3, ridotti del cinquanta per cento.
    9. I compensi previsti nel presente articolo non possono eccedere, cumulativamente, gli ottomila euro.
    10. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e successive modifiche, gli incarichi previsti nel presente articolo si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge.”


    Art. 21
    (Disposizioni transitorie)

    1.    Le disposizioni previste negli articoli da 383 bis a 383 decies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, come modificati o introdotti dal presente regolamento, si applicano ai lavori, servizi e forniture, per i quali i bandi o gli avvisi sono stati pubblicati o le lettere di invito trasmesse successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali il bando o l’avviso sia stato pubblicato o la lettera di invito trasmessa a decorrere dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto il relativo accantonamento delle risorse, rimodulando, laddove necessario, l’impegno assunto relativamente agli incentivi da corrispondere. In ogni caso alla liquidazione provvede il dirigente della struttura che ha affidato l’incarico ai sensi dell’articolo 383 octies.
    2.    Per le ipotesi non rientranti nelle fattispecie previste nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 383 bis a 383 undecies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


    Art. 22
    (Entrata in vigore)

    1.    Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     

      Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

     

  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 24/07/2025

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