NUR 06 99 500

Numero Unico Regionale (NUR) 06 99 500

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Regolamento regionale 21 novembre 2025 n. 21

  • BUR Lazio 25 novembre 2025, n. 97
  • Testo vigente al:
  • Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di Stabilità Regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato.

  • Art. 1
    (Oggetto)

    1.    Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e dell’articolo 13, comma 83, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), disciplina le modalità di realizzazione e l’esercizio delle case funerarie e delle sale del commiato.


    Art. 2
    (Casa funeraria)

    1.    La realizzazione e la gestione delle case funerarie, previste nell’articolo 13, commi da 79 a 82, della l.r.  n. 22/2024, può essere affidata ai soggetti che esercitano l’attività funebre, previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa del parere favorevole dell’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il comune competente definisce i requisiti strutturali delle case funerarie e la loro ubicazione, garantendo una piena conformità agli standard normativi, e provvede alla vigilanza sul funzionamento delle case medesime.


    Art. 3
    (Servizi specifici dalla casa funeraria)

    1.    La casa funeraria è una struttura destinata a offrire, su richiesta dei familiari della persona defunta o di altri soggetti aventi titolo, una serie di servizi specifici, tra cui:
    a)    l’osservazione della salma, a cassa aperta, per il periodo previsto dalla vigente normativa;
    b)    l’esecuzione di trattamenti antiputrefattivi;
    c)    la pratica di interventi di tanatoprassi e tanatocosmesi;
    d)    la custodia e l’esposizione delle salme e dei cadaveri;
    e)  tutte le attività proprie della sala del commiato.
    2. I servizi della casa funeraria sono fruibili dai familiari della persona defunta o da altri soggetti aventi titolo, che ne facciano richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all’accesso.


    Art. 4
    (Requisiti e caratteristiche igienico-sanitarie delle case funerarie)

    1.    Le case funerarie non possono essere situate all’interno di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private, di strutture sociosanitarie o socioassistenziali, all’interno dei cimiteri e dei crematori ivi ubicati.
    2.    Le case funerarie sono ubicate a una distanza non inferiore a 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori. 
    3.    Le case funerarie non possono stipulare convenzioni con i comuni né con strutture sanitarie pubbliche per l’erogazione del servizio. 
    4.    Le dotazioni strutturali e impiantistiche delle case funerarie, necessarie per l’esercizio delle loro attività, sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), e dai decreti del Commissario ad Acta in materia di requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, per la disciplina  di servizi per le camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
    5.     I requisiti minimi, strutturali e impiantistici, delle case funerarie sono:
    a) camera di esposizione per la sosta delle salme, anche per il periodo di osservazione, con adeguato spazio per la veglia dei familiari;
    b) locale di preparazione e custodia della salma, per il periodo antecedente la chiusura della cassa;
    c) almeno una cella frigorifera;
    d) sala per le onoranze funebri al feretro;
    e) servizi igienici per i visitatori, accessibili e attrezzati anche per persone con handicap;
    f) servizi igienici per il personale, con spazio per spogliatoi, attrezzati con armadietti individuali a doppio scomparto;
    g) locale o spazio per il deposito di materiale d’uso, attrezzi e strumenti;
    h) locale o spazio per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali;
    i) locale o spazio per il ricevimento dell’utenza, per l’adempimento delle pratiche amministrative    propedeutiche alle attività funebri;
    j) impianto di illuminazione secondo norme vigenti, anche di emergenza;
    k) superficie dei locali destinati all’osservazione, trattamento e preparazione, adeguata allo svolgimento delle attività;
    l) locali destinati all’osservazione, trattamento e preparazione, con pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessione ad angolo;
    m) locali tecnici destinati al trattamento e all’esposizione delle salme con impianto di condizionamento ambientale idoneo a garantire una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C, con umidità relativa compresa tra il 55% e il 65% e ricambi aria esterna/ora in numero di 15 v/h per i locali con presenza di salme;
    n) locale destinato al trattamento e preparazione del cadavere, con: 
    1)    lavello in acciaio inox, dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di liquido per lavaggio mani; 
    2)    tavolo, per gli eventuali trattamenti conservativi, in acciaio inox o pietra naturale ben levigata o altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio. 
    6.    Nelle case funerarie sono garantite, durante tutto il periodo di osservazione, l’assistenza e la sorveglianza dei cadaveri, anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, per accertare eventuali manifestazioni di vita sulla salma.  A tal fine, il cadavere è sempre posizionato in modo tale da non ostacolare eventuali rilievi di manifestazioni di segni vitali.


    Art. 5
    (Accessibilità alle case funerarie)

    1.    La casa funeraria è dotata, in termini di accessibilità, di entrata e uscita autonoma, che non interferiscono con il sistema generale dei percorsi interni della struttura. 
    2.    La casa funeraria non può essere collocata all’interno di uno stabile in cui ci sono abitazioni civili. 
    3.    I locali delle case funerarie, destinati all’accoglienza e osservazione del cadavere, sono dotati di un accesso diretto dall'esterno per i visitatori, privo di barriere architettoniche, nel rispetto della normativa vigente in materia.


    Art. 6
    (Verifica dei requisiti)

    1.     Il comune territorialmente competente, tramite l’ufficio preposto, verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti minimi per il funzionamento dei servizi della casa funeraria presente nel territorio, avvalendosi, per gli aspetti amministrativi, della polizia locale e, per gli aspetti igienico-sanitari, dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente.


    Art. 7
    (Sala del commiato)

    1.    La sala del commiato, prevista nell’articolo 13, commi 77 e 78, della l.r. 22/2024, è la struttura destinata alla celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato del defunto.
    2.    Nella sala del commiato, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, è esposto il feretro chiuso del defunto, per brevi periodi.
    3.    La gestione della sala del commiato può essere affidata ai soggetti che esercitano l’attività funebre, previa comunicazione al comune competente, nelle forme previste dallo stesso.
    4.    Le sale del commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate sia per la custodia e l'esposizione del feretro sigillato che per le cerimonie ed i riti del commiato.
    5.    Le sale del commiato sono fruibili dai familiari della persona defunta o da altri soggetti aventi titolo, che ne facciano richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all’accesso.  
    6.    Ai fini della gestione, la comunicazione è trasmessa al comune ove ha sede la struttura, previa acquisizione del parere favorevole della ASL territorialmente competente, che effettua successivamente anche la vigilanza igienico-sanitaria.


    Art. 8
    (Requisiti igienico-sanitari e strutturali delle sale del commiato)

    1.    Le sale del commiato, per l'esercizio delle attività, devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari, previsti dalla normativa nazionale e regionale per le strutture sanitarie pubbliche e private.
    2.    La sala del commiato è dotata di requisiti strutturali minimi, quali:
    a)    locale di custodia o esposizione del feretro sigillato;
    b)    camera ardente;
    c)    locale preparazione per il personale;
    d)    servizi igienici per il personale;
    e)    servizi igienici per i visitatori;
    f)    sala per cerimonie e riti di estremo saluto al defunto;
    g)    locale per deposito materiale.
    3.    Le sale del commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali o nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, all’interno di strutture sociosanitarie o a una distanza inferiore ai 100 metri dalle medesime strutture.


    Art. 9
    (Entrata in vigore)

    1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

     

      Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

Data di aggiornamento/verifica: 27/11/2025

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