NUR 06 99 500

Numero Unico Regionale (NUR) 06 99 500

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Regolamento regionale 23 aprile 2025 n. 9

  • BUR Lazio 24 aprile 2025, n. 33
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 "Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo" e successive modifiche)".

  • Art. 1
    (Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 ‘Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 “Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo” e successive modifiche’)

    1. All’articolo 3 del r.r. n.2/2025, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    il comma 5, è sostituito dal seguente:
    “5. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, attribuisce le risorse  stanziate, per le finalità previste nel presente articolo, a:
    a)    i distretti sociosanitari, in proporzione al numero dei minori residenti, rilevato dall’ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall’ Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e alla dimensione territoriale di ciascun distretto;
    b)    le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che, previo avviso pubblico regionale, hanno manifestato la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo.”;
    b)    al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:
    1)    dopo le parole: “distretto sociosanitario” sono inserite le seguenti: “o l’ASP,”;
    2)    la parola: “pubblica “è sostituita dalla seguente: “pubblicano”.


    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2)

    1.    All’articolo 4 del r.r. n.2/2025, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    il comma 3, è sostituito dal seguente:
    “3. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, attribuisce le risorse stanziate, per le finalità previste nel presente articolo, a:
    a)    i distretti sociosanitari, in proporzione al numero dei minori residenti, rilevato dall’ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall’ISTAT e alla dimensione territoriale di ciascun distretto;
    b)    le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che, previo avviso pubblico regionale, hanno manifestato la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo.”;
    b)    al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
    1)    dopo le parole: “distretto sociosanitario” sono inserite le seguenti: “o l’ASP,”;
    2)    la parola: “pubblica “è sostituita dalla seguente: “pubblicano”.


    Art. 3 
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

     Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 05/05/2025

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