Regolamento regionale 23 aprile 2025 n. 9
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BUR Lazio 24 aprile 2025, n. 33
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 "Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo" e successive modifiche)".
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 ‘Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 “Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo” e successive modifiche’)1. All’articolo 3 del r.r. n.2/2025, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5, è sostituito dal seguente:
“5. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, attribuisce le risorse stanziate, per le finalità previste nel presente articolo, a:
a) i distretti sociosanitari, in proporzione al numero dei minori residenti, rilevato dall’ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall’ Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e alla dimensione territoriale di ciascun distretto;
b) le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che, previo avviso pubblico regionale, hanno manifestato la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo.”;
b) al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: “distretto sociosanitario” sono inserite le seguenti: “o l’ASP,”;
2) la parola: “pubblica “è sostituita dalla seguente: “pubblicano”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2)1. All’articolo 4 del r.r. n.2/2025, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, attribuisce le risorse stanziate, per le finalità previste nel presente articolo, a:
a) i distretti sociosanitari, in proporzione al numero dei minori residenti, rilevato dall’ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall’ISTAT e alla dimensione territoriale di ciascun distretto;
b) le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che, previo avviso pubblico regionale, hanno manifestato la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo.”;
b) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: “distretto sociosanitario” sono inserite le seguenti: “o l’ASP,”;
2) la parola: “pubblica “è sostituita dalla seguente: “pubblicano”.
Art. 3
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 05/05/2025