Regolamento regionale 23 dicembre 2025, n. 25
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BUR Lazio 29 dicembre 2025, n. 106
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)".
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Art. 1
(Modifica del titolo del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”1. Il titolo del r.r. 11/2014, è sostituito dal seguente: “Trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e di dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale nel rispetto dei principi previsti nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 1 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)1. All’articolo 1 del r.r. 11/2014, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente: “Il presente regolamento, in attuazione e integrazione dei commi 26 e 27 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011) e successive modifiche, identifica i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili su tali dati, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza.”;
b) al comma 2, le parole: “, secondo il disposto di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”, sono soppresse.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)1. All’articolo 2 del r.r. 11/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “d. lgs. 196/2003”, sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche”;
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: “finalità di”, è aggiunta la seguente: “rilevante”;
2) le parole: “sensibili o giudiziari e i dati siano, in ogni caso, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati”, sono sostituite dalle seguenti: “riconducibili alle categorie particolari di dati personali o ai dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)1. All’articolo 3 del r.r. 11/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: “(Tipi di dati, operazioni eseguibili, motivo di interesse pubblico rilevante, misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell’interessato)”;
b) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: “sensibili e giudiziari”, sono sostituite dalle seguenti: “riconducibili alle categorie particolari di dati personali e i dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza”;
2) dopo le parole: “finalità di”, è inserita la seguente: “rilevante”;
3) alla lettera a), la parola: “A37” è sostituita dalla seguente: “A38”.
Art. 5
(Integrazione dell’allegato A del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)1. Dopo la scheda A37 dell’allegato A del r.r. 11/2014, è inserita la scheda A38, allegato “A” del presente regolamento.
Art. 6
(Inserimento dell’articolo 3 bis nel regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)1. Dopo l’articolo 3 del r.r. 11/2014, è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
(Disposizioni transitorie)1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, le strutture regionali, per le rispettive competenze, provvedono ad aggiornare le schede allegate, relative ai singoli trattamenti, individuando i tipi di dati, le operazioni di trattamento eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell’interessato.
2. Fino al completamento degli aggiornamenti previsti nel comma 1 continuano ad applicarsi le schede relative a ciascun trattamento, allegate al presente regolamento.”.
Art. 7
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 13/01/2026