NUR 06 99 500

Numero Unico Regionale (NUR) 06 99 500

Cerca

Regolamento regionale 23 dicembre 2025, n. 25

  • BUR Lazio 29 dicembre 2025, n. 106
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)".

  • Art. 1
    (Modifica del titolo del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”

    1.    Il titolo del r.r. 11/2014, è sostituito dal seguente: “Trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e di dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale nel rispetto dei principi previsti nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche”.


    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 1 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)

    1.    All’articolo 1 del r.r. 11/2014, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    il comma 1, è sostituito dal seguente: “Il presente regolamento, in attuazione e integrazione dei commi 26 e 27 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011) e successive modifiche, identifica i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili su tali dati, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza.”;
    b)    al comma 2, le parole: “, secondo il disposto di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”, sono soppresse.


    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)

    1.    All’articolo 2 del r.r. 11/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    al comma 1, le parole “d. lgs. 196/2003”, sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche”;
    b)    al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: 
    1)    dopo le parole: “finalità di”, è aggiunta la seguente: “rilevante”;
    2)    le parole: “sensibili o giudiziari e i dati siano, in ogni caso, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati”, sono sostituite dalle seguenti: “riconducibili alle categorie particolari di dati personali o ai dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza”.


    Art. 4
    (Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)

    1.    All’articolo 3 del r.r. 11/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    la rubrica, è sostituita dalla seguente: “(Tipi di dati, operazioni eseguibili, motivo di interesse pubblico rilevante, misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell’interessato)”;
    b)    al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    1)    le parole: “sensibili e giudiziari”, sono sostituite dalle seguenti: “riconducibili alle categorie particolari di dati personali e i dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza”;
    2)    dopo le parole: “finalità di”, è inserita la seguente: “rilevante”;
    3)    alla lettera a), la parola: “A37” è sostituita dalla seguente: “A38”.


    Art. 5
    (Integrazione dell’allegato A del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)

    1.    Dopo la scheda A37 dell’allegato A del r.r. 11/2014, è inserita la scheda A38, allegato “A” del presente regolamento.


    Art. 6
    (Inserimento dell’articolo 3 bis nel regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11)

    1.    Dopo l’articolo 3 del r.r. 11/2014, è inserito il seguente:

    “Art. 3 bis
    (Disposizioni transitorie)

    1.    Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, le strutture regionali, per le rispettive competenze, provvedono ad aggiornare le schede allegate, relative ai singoli trattamenti, individuando i tipi di dati, le operazioni di trattamento eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell’interessato. 
    2.    Fino al completamento degli aggiornamenti previsti nel comma 1 continuano ad applicarsi le schede relative a ciascun trattamento, allegate al presente regolamento.”.


    Art. 7
    (Entrata in vigore)

    1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.


     Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     

  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 13/01/2026

I nostri portali di utilità

Salute Lazio

Portale del sistema sanitario regionale

Protezione Civile Regione Lazio

Il portale della Protezione Civile della Regione Lazio

Lazio Europa

Il portale dei finanziamenti regionali ed europei

Visit Lazio

Visitlazio.com - Portale del turismo

Parchi Lazio

Portale delle aree naturali protette del Lazio

Agenzia Regionale per lo  Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Banner Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Il portale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione

Statistica Lazio

Il portale della statistica della Regione Lazio

Lascia un feedback