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Regolamento regionale 25 novembre 2025 n. 22

  • BUR Lazio 27 novembre 2025, n. 98
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

  • Art. 1
    (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale” e successive modificazioni)

    1. Al r.r. 1/2002, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)    dopo l’articolo 3, è aggiunto il seguente:

    “Art. 3 bis.
    (Pianificazione integrata dell’attività e dell’organizzazione)

    1.    Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, la Giunta regionale pianifica in forma integrata l’attività e l’organizzazione delle proprie strutture con particolare riferimento alle seguenti materie: valore pubblico, performance, rischi corruttivi e trasparenza, struttura organizzativa, organizzazione del lavoro agile, fabbisogni di personale, accessibilità fisica e digitale, procedure da semplificare e reingegnerizzare, transizione digitale, pari opportunità ed equilibrio di genere, formazione del personale.
    2.    Su proposta del Presidente, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) come disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” e successive modifiche, dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” e successive modifiche e dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” e successive modifiche.
    3.    Il PIAO ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
    4.    Al fine di assicurare la piena integrazione dei contenuti oggetto di pianificazione, le strutture della Giunta regionale, per le materie di rispettiva competenza, concorrono, con il coordinamento del Direttore generale, alla elaborazione e al monitoraggio del PIAO secondo le modalità definite nell’allegato A del presente regolamento.”
    b)    Dopo l’articolo 558 ter, è aggiunto il seguente:

    “Art 558 quater
    (Attuazione dell’articolo 3 bis)

    1.    Al fine di assicurare la piena attuazione della pianificazione integrata dell’attività e dell’organizzazione, le strutture della Giunta regionale, per le materie di rispettiva competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, trasmettono al Direttore generale le proposte di modifica legislativa e regolamentare concernenti le materie oggetto di pianificazione integrata che necessitano di un  coordinamento formale e sostanziale con la normativa di settore richiamata nell’articolo 3 bis.”


    Art. 2
    (Inserimento dell’allegato A nel r.r. 1/2002)

    1.    Nel r.r. 1/2002 è inserito l’allegato A del presente regolamento.


    Art. 3
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

    ALLEGATO A
    (rif. Articolo 3 bis)

    1. Ambito di applicazione e finalità
    Questo documento disciplina l’elaborazione ed il monitoraggio del PIAO, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” e successive modifiche, dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” e successive modifiche e dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” e successive modifiche.

    2. Soggetti e ruoli 
    La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, su proposta del Presidente, il PIAO.
    Il Direttore generale predispone la proposta di deliberazione di Giunta regionale di adozione del PIAO. Coordina l’integrazione dei contributi elaborati dalle strutture della Giunta regionale competenti nelle materie oggetto di pianificazione integrata. Coordina il monitoraggio del PIAO.
    Le strutture della Giunta regionale elaborano i contributi di rispettiva competenza concernenti le materie oggetto di pianificazione integrata, strutturati in sezioni, sottosezioni, paragrafi ed allegati tecnici, assicurandone la conformità formale e sostanziale alla normativa vigente anche in termini di atti propedeutici, pareri e visti preliminari a corredo dei contributi elaborati. Assicurano il monitoraggio del PIAO.
    Il Gruppo di lavoro PIAO supporta il Direttore generale e le strutture della Giunta regionale per l’elaborazione integrata ed il monitoraggio del PIAO.

    3. Fasi e tempi 
    Entro il 31 luglio dell’anno t-1 il Direttore generale convoca la Conferenza dei Direttori regionali per l’impostazione del PIAO relativo al triennio t, t+1, t+2 da approvare entro il 31 gennaio dell’anno corrente (t).
    Entro il 30 settembre dell’anno t-1 il Direttore generale, ove necessario, aggiorna, con proprio atto di organizzazione, il Gruppo di Lavoro PIAO e lo convoca per avviare le attività di supporto al processo di elaborazione integrata del PIAO relativo al triennio t, t+1, t+2.
    Entro il 15 ottobre dell’anno t-1, è trasmessa alle strutture della Giunta regionale ed al Gruppo di lavoro PIAO una nota congiunta a firma del Direttore generale e del Capo di Gabinetto del Presidente ove sono indicati:
    ⁃    i contributi concernenti le materie oggetto di pianificazione integrata, strutturati in sezioni, sottosezioni, paragrafi ed allegati tecnici, che nell’insieme costituiranno il PIAO relativo al triennio t, t+1, t+2;
    ⁃    le strutture della Giunta regionale che, per competenza, elaborano i rispettivi contributi nelle materie oggetto di pianificazione integrata;
    ⁃    i cronoprogrammi con le date di scadenza per la trasmissione dei contributi elaborati dalle strutture della Giunta regionale;
    ⁃    eventuali indicazioni volte ad assicurare integrazione, digitalizzazione, standardizzazione e semplificazione nell’elaborazione del PIAO.
    Entro il 30 novembre dell’anno t-1 le strutture della Giunta regionale, con le modalità previste dalla nota congiunta a firma del Direttore generale e del Capo di Gabinetto del Presidente, condividono con il Gruppo di Lavoro PIAO la versione preliminare dei contributi di rispettiva competenza concernenti le materie oggetto di pianificazione integrata.
    Entro il 15 gennaio dell’anno t le strutture della Giunta regionale, con le modalità previste dalla nota congiunta a firma del Direttore generale e del Capo di Gabinetto del Presidente, condividono con il Gruppo di Lavoro PIAO e contestualmente trasmettono al Direttore generale, con nota protocollata a firma del responsabile apicale,  la versione definitiva dei contributi di rispettiva competenza concernenti le materie oggetto di pianificazione integrata, avendo cura di evidenziare in nota di trasmissione la conformità formale e sostanziale del singolo contributo alla normativa vigente anche in termini di atti propedeutici, pareri e visti preliminari a corredo dei contributi elaborati.
    Entro il 31 gennaio dell’anno t la Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, su proposta del Presidente, il PIAO relativo al triennio t, t+1, t+2.
    Entro il 30 giugno dell’anno t il Direttore generale elabora un documento generale di monitoraggio dei PIAO adottati nelle annualità t, t-1, t-2, destinato alle strutture della Giunta regionale competenti per materia segnalando, ove necessario, il fabbisogno di azioni correttive.”

      

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originali
     

Data di aggiornamento/verifica: 01/12/2025

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