Regolamento regionale 27 luglio 2026, n. 10
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BUR Lazio 28 luglio 2026 n. 60
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche)) e successive modificazioni.
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 e successive modificazioni)1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 1 del r.r. n. 5/2005, è abrogata.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 del r.r. n. 5/2005)1. All’articolo 2 del r.r. n. 5/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera l) del comma 1, è abrogata.
b) la lettera a) del comma 2, è sostituita dalla seguente:
“a) idonea cartografia con indicata l'area oggetto della coltivazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse, in opportuna scala di riduzione;”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 4 del r.r. n. 5/2005)1. L’articolo 4 del r.r. n. 5/2005, è sostituito dal seguente:
2.“Articolo 4
(Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera)1. Nel caso di attivazione, ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di seguito PAUR, il quale comprende il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale, di seguito V.I.A, e i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, la domanda concernente il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera è presentata all’Autorità regionale competente in materia di V.I.A., con l’allegazione della documentazione prevista nel comma 2 e dell’ulteriore documentazione richiesta dall’Autorità regionale competente in materia di V.I.A, come prevista dalla vigente normativa.
2. Nel caso in cui non si sia stato attivato, ai sensi dell’articolo 27-bis del D.lgs. n.152/2006, il procedimento per il rilascio del PAUR, la domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di coltivazione di materiali di cava, è presentata all’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo, allegando la seguente documentazione:
a) il provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., adottato ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n.152/2006;
b) il piano di coltivazione e di recupero ambientale, previsto nell’articolo 5, corredato da eventuale relazione sugli esiti del piano di ricerca previsto nell’articolo 3;
c) il titolo in originale o copia autentica, quale l’atto di proprietà o il contratto di affitto o altro atto equipollente, risultante da atto notarile o da scrittura privata registrata dal quale si evinca il possesso, da parte del richiedente, della piena e incondizionata disponibilità dell’area, sulla quale si intende svolgere l’attività di coltivazione, per tutto il tempo di realizzazione del progetto;
d) la certificazione di iscrizione all’albo professionale del direttore responsabile dei lavori o la certificazione comprovante quanto previsto nell’articolo 100, comma 5, del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);
e) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, di seguito CCIAA, del richiedente;
f) il certificato generale del casellario giudiziale e i certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell’impresa o del legale rappresentante;
g) la certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
h) la certificazione della cancelleria del tribunale o il certificato della CCIAA dal quale risulti che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
i) la relazione firmata dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante concernente:
1) le capacità tecnico–economiche dell’impresa a effettuare i lavori di coltivazione richiesti, con l’indicazione delle macchine e degli impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
2) la descrizione delle eventuali precedenti esperienze nel settore estrattivo, con particolare riferimento all’attività di cava effettuata e all’efficacia delle opere di ricomposizione ambientale realizzate;
3) il fatturato annuo;
l) il certificato di destinazione urbanistica, completo di norme tecniche di attuazione e di eventuale cartografia estratta dai vigenti Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), relativo all’area su cui si intende svolgere la coltivazione, specificando se l’area interessata dal progetto ricada in zona compatibile in base agli strumenti urbanistici generali vigenti oppure in zona agricola non vincolata, riportando anche l’eventuale presenza di vincoli ambientali, con indicazione di aree boscate, riserve naturali protette, parchi nazionali o regionali, siti di Rete Natura 2000, di vincoli paesaggistici, di vincolo idrogeologico, di usi civici, di pertinenze e servitù militari, di servitù prediali e di pertinenze e servitù di altra natura, tra cui servitù di acquedotto, di elettrodotto e di metanodotto;
m) la relazione geologica, geotecnica e geomineraria, prevista nell’articolo 6;
n) la relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale, prevista nell’articolo 7;
o) il computo metrico estimativo, previsto nell’articolo 8;
p) gli elaborati grafici, la cartografia e la documentazione fotografica;
q) il progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;
r) la planimetria catastale in cui siano rappresentate le particelle catastali per le quali è richiesta l’autorizzazione, previo frazionamento, ove necessario, delle sole particelle catastali parzialmente interessate dal progetto estrattivo;
s) la planimetria dell’area di cava riportante il perimetro del cantiere estrattivo da circoscrivere mediante l’apposizione di termini lapidei geo-referenziati con coordinate espresse nel sistema World Geodetic System 1984 (WGS84), completa di monografia dei capisaldi di riferimento individuati;
t) il piano di gestione dei rifiuti redatto ai sensi dell’articolo 5, del Decreto legislativo 30/05/2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modifiche.
3. Per la presentazione della documentazione, prevista nel comma 2, si applicano le disposizioni previste negli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)” e successive modifiche.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 5 del r.r. n. 5/2005)1. All’articolo 5 del r.r. n. 5/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
“a) idonea cartografia con indicata l’area oggetto della coltivazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse, in opportuna scala di riduzione;”;
2) la lettera c), è sostituita dalla seguente:
“c) planimetria dell’area di cava riportante il perimetro del cantiere estrattivo da circoscrivere mediante l’apposizione di termini lapidei geo-referenziati con coordinate espresse nel sistema WGS84, completa di monografia dei capisaldi di riferimento individuati;”;
b) al comma 5, le parole: “ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi,” sono soppresse.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 6 del r.r. n. 5/2005)1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 6 del r.r. 5/2005, è aggiunta la seguente:
“h bis) ulteriore documentazione, richiesta dall’Autorità regionale competente in materia di V.I.A., per la presentazione dell’istanza di PAUR, che è pubblicata nella sezione V.I.A. del sito istituzionale della Regione Lazio.”.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 8 del r.r. n. 5/2005)1. Il comma 2 dell’articolo 8 del r.r. n. 5/2005, è abrogato.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 9 del r.r. n. 5/2005)1. All’articolo 9 del r.r. n. 5/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole: “L’istanza di ampliamento e i conseguenti elaborati di progetto comprendono sia l’attività di coltivazione in esercizio che le aree e i volumi interessati dall’ampliamento dell’attività.”;
b) alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole: “, nonché le quietanze di pagamento atte a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di versamento del contributo ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 17/2004, relative ai 10 anni precedenti l'istanza di ampliamento.”;
c) dopo la lettera b bis) del comma 3, è aggiunta la seguente:
“b ter) le quietanze di pagamento atte a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di versamento del contributo ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 bis, della l. r. n. 17/2004, relative ai 10 anni precedenti l'istanza di proroga.”.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 10 del r.r. n. 5/2005)1. All’articolo 10 del r.r. n. 5/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. La documentazione da allegare alla domanda concernete la variante al piano di coltivazione e di recupero ambientale di una cava o torbiera già in esercizio, indirizzata e presentata al comune sul cui territorio si svolge l’attività di coltivazione, è costituita da:
a) la valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 6, commi 9 e 9-bis, del D.lgs. n. 152/2006;
b) gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
c) le varianti proposte al piano di coltivazione e recupero ambientale con i relativi elaborati cartografici;
d) i tempi necessari per il completamento dei lavori;
e) la relazione tecnica illustrativa dell’intervento in variante;
f) il computo metrico estimativo previsto all’articolo 8.”;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2 bis. L’autorizzazione della variante mantiene la medesima data di scadenza dell’autorizzazione originaria.”.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 11 del r.r. n. 5/2005)1. All’articolo 11 del r.r. n. 5/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) lettera b) del comma 3, è sostituita dalla seguente:
“b) limitatamente all’area di intervento, la cartografia relativa agli strumenti di pianificazione vigenti.”;
b) il comma 4, è abrogato.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 14 bis del r.r. n. 5/2005)1. All’articolo 14 bis del r.r. n.5/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di favorire il risanamento dei territori altamente compromessi dalla presenza di ex cave non recuperate, censite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive oppure oggetto di denuncia di esercizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modifiche, i comuni possono autorizzare interventi di recupero e di riqualificazione ambientale che si rendano necessari in base alle caratteristiche morfologiche, di sicurezza, di inserimento ambientale e paesaggistico, finalizzati alla ricostituzione dei caratteri morfologici e naturalistici del paesaggio circostante.”;
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: “anche con la previsione della possibilità di commercializzare il materiale non utilizzato nei lavori di recupero nonché” sono soppresse;
2) le parole: “nonché del materiale da commercializzare” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzabili esclusivamente in situ. Non è in ogni caso consentita la commercializzazione del materiale estratto.”;
c) al comma 3, le parole: “commi 1, lettere c), d) e), f), g) ed h) e 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2, lettere c), d) e), f), g) e h) e comma 3”;
d) al comma 4, le parole: “e previo parere della CRC, da rendersi entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 9 dell’articolo 15 del presente regolamento” sono soppresse;
e) il comma 8, è abrogato.
Art. 11
(Modifiche all’articolo 15 del r.r. n. 5/2005)1. L’articolo 15 del r.r. n. 5/2005 è sostituito dal seguente:
“Articolo 15
(Modalità e termini per la presentazione della domanda e procedure per la cessione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 17/2004)1. L’istanza di cessione dell’autorizzazione all’attività estrattiva può essere presentata solo da soggetti cedenti in possesso di un atto di autorizzazione di cava in corso di validità.
2. Il cessionario, prima della presentazione dell’istanza di cessione dell’autorizzazione, presenta apposita richiesta di preventivo assenso all’Amministrazione che ha provveduto al rilascio del titolo minerario, vigente al momento della richiesta, per il quale si intende chiedere il subentro, allegando:
a) la documentazione prevista nell’articolo 4, comma 2, lettere d), e), f), g), h) e i);
b) atto d’obbligo, risultante da atto notarile, concernente l’impegno a subentrare negli obblighi assunti in convenzione e nelle garanzie prestate dal cedente;
c) una planimetria dell’area di cava dalla quale risulti se il cessionario intende richiedere il subentro dell’intera attività estrattiva oppure di parte di essa.
3. Il cessionario, ottenuto il preventivo assenso previsto nel comma 2, presenta apposita richiesta di subentro dell’intera attività estrattiva all’Amministrazione che ha provveduto al rilascio del titolo minerario, vigente al momento della richiesta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento tra vivi o centoventi giorni dall’apertura della successione, allegando:
a) copia dell’atto di autorizzazione per il quale si chiede il subentro;
b) atto di trasferimento tra vivi dell’attività estrattiva o atto di apertura della successione;
c) titolo di disponibilità dell’area di cava autorizzata, come previsto nell’articolo 4, comma 2 lettera c).
4. Il cessionario, in caso di cessione frazionata in lotti, ottenuto il preventivo assenso previsto nel comma 2, prima della presentazione dell’istanza di subentro parziale prevista nel comma 6, sottopone all’Autorità regionale competente in materia di V.I.A. il proprio piano di coltivazione e di recupero ambientale, attivando le procedure previste dal titolo III, parte II, del D.lgs. n. 152/2006.
5. Il cedente, in caso di cessione frazionata in lotti, contestualmente a quanto previsto nel comma 4 per il cessionario, sottopone all’Autorità regionale competente in materia di V.I.A. il piano di coltivazione e di recupero ambientale residuo, attivando la procedura prevista nell’articolo 6, comma 9-bis, del D.lgs. n. 152/2006.
6. Il procedimento di cessione frazionata, previsto nei commi 8 e 9, potrà avere seguito solo in caso di esito favorevole, sia per il cessionario che per il cedente, delle procedure previste dal titolo III, parte II, del D.lgs. n. 152/2006.
7. In caso di eventuale rinvio a V.I.A., il procedimento di cessione frazionata è svolto all’interno dei rispettivi PAUR, ai sensi dell’articolo 27-bis, del D.lgs. n. 152/2006, presentati sia dal cedente che dal cessionario e potrà avere esito positivo solo in caso di esito favorevole di entrambe le procedure PAUR.
8. Il cessionario, ottenuti il preventivo assenso previsto nel comma 2 e la pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 152/2006, presenta all’Amministrazione che ha provveduto al rilascio del titolo minerario, vigente al momento della richiesta, istanza di subentro parziale, allegando:
1) la pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per il cessionario, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 152/2006 e del comma 4; l’esito della procedura, per il cedente, prevista nell’articolo 6, commi 9 e 9-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e nel comma 5;
2) copia dell’atto di autorizzazione per il quale si chiede il subentro;
3) titolo in originale o copia autentica, quale atto di proprietà, contratto di affitto o altro atto equipollente, risultante da atto notarile o da scrittura privata registrata, dal quale si evinca il possesso, da parte del richiedente, della piena e incondizionata disponibilità dell’area sulla quale si intende svolgere l’attività di coltivazione per tutto il tempo di realizzazione del progetto;
4) atto di trasferimento tra vivi dell’attività estrattiva o atto di apertura della successione;
5) planimetria contenente le particelle catastali dell’area di cava acquisita;
6) piano di coltivazione e di recupero ambientale, previsto nell’articolo 5;
7) piano di gestione dei rifiuti. redatto ai sensi dell’articolo 5 del D. lgs. n. 117/2008;
8) planimetria dell’area di cava, riportante il perimetro del cantiere estrattivo da circoscrivere mediante l’apposizione di termini lapidei geo-referenziati con coordinate espresse nel sistema WGS84, completa di monografia dei capisaldi di riferimento individuati;
9) relazione di dettaglio sulle possibili interferenze tra il cantiere estrattivo residuo gestito dal cedente e il nuovo cantiere estrattivo gestito dal cessionario;
10) progetto di adeguato setto di separazione di sicurezza tra i due cantieri estrattivi o progetto di eventuali soluzioni alternative volte ad annullare o a gestire eventuali interferenze tra i due cantieri.
9. Il cedente, ottenuto l’esito positivo della procedura prevista nel comma 5, presenta all’Amministrazione che ha provveduto al rilascio del titolo minerario, vigente al momento della richiesta, istanza di variante in riduzione, a seguito di subentro parziale dell’autorizzazione per la quale il cessionario ha presentato istanza di cessione frazionata in lotti, allegando:
1) la pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per il cessionario, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 152/2006 e del comma 4; l’esito della procedura, per il cedente, prevista nell’articolo 6, commi 9 e 9-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e nel comma 5;
2) copia dell’atto di autorizzazione di cui si chiede la revisione parziale in riduzione;
3) titolo in originale o copia autentica, quale atto di proprietà, contratto di affitto o altro atto equipollente, risultante da atto notarile o da scrittura privata registrata dal quale si evinca il possesso da parte del richiedente, della piena e incondizionata disponibilità dell’area sulla quale si intende svolgere l’attività di coltivazione per tutto il tempo di realizzazione del progetto;
4) atto di trasferimento tra vivi dell’attività estrattiva o atto di apertura della successione;
5) planimetria contenente le particelle catastali dell’area di cava residua;
6) piano di coltivazione e di recupero ambientale, previsto nell’articolo 5;
7) piano di gestione dei rifiuti, redatto ai sensi dell’articolo 5 del D. lgs. n. 117/2008;
8) planimetria dell’area di cava, riportante il perimetro del cantiere estrattivo da circoscrivere mediante l’apposizione di termini lapidei geo-referenziati con coordinate espresse nel sistema WGS84, completa di monografia dei capisaldi di riferimento individuati;
9) relazione di dettaglio sulle possibili interferenze tra il cantiere estrattivo residuo gestito dal cedente e il nuovo cantiere estrattivo gestito dal cessionario;
10) progetto di adeguato setto di separazione di sicurezza tra i due cantieri estrattivi o progetto di eventuali soluzioni alternative volte ad annullare o a gestire eventuali interferenze tra i due cantieri.
10. In caso di cessione frazionata in lotti, il cedente prosegue l’attività estrattiva secondo il progetto autorizzato fino al rilascio della nuova autorizzazione.
11. In caso di cessione frazionata in lotti, il limite dei tre lotti si computa sempre a partire dall’autorizzazione iniziale.
12. Le nuove autorizzazioni mantengono la medesima data di scadenza dell’autorizzazione iniziale del cedente.
13. Decorsi trenta giorni dall’atto di trasferimento tra vivi o centoventi giorni dall’apertura della successione senza che il cessionario abbia presentato istanza di subentro, l’autorizzazione si intende decaduta ipso iure.”
Art. 12
(Modifiche all’articolo 16 del r.r. n. 5/2005)1. All’articolo 16 del r.r. n. 5/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Prima della presentazione della domanda concernente l’autorizzazione per l’apertura di una nuova cava, ai sensi dell’articolo 30 della l.r. n. 17/2004, è trasmessa, a mezzo PEC, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, la domanda per la verifica preliminare in ordine alla sussistenza del preminente interesse socio-economico sovracomunale e di salvaguardia dei livelli occupazionali, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale 18 novembre 1998, n. 474 (Norme di attuazione dell’articolo 38, 3° comma, della legge regionale 5 maggio 1993, n.27. Disciplina della domanda di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio-economico sovracomunale), allegando la seguente documentazione:
1) relazione tecnico economica che illustri l’intervento estrattivo ai fini del riconoscimento del preminente interesse socio-economico sovracomunale contente:
a. indagine di mercato sulla domanda del materiale considerato nell’area sovracomunale presa a riferimento;
b. l’utilizzazione del materiale estratto, anche in relazione ai grandi lavori infrastrutturali;
c. l’occupazione diretta e indiretta, con riferimento al quadro socioeconomico nel quale si inserisce l’iniziativa;
d. il possesso della capacità tecnico-economiche in relazione alle dimensioni dell’iniziativa;
e. la disponibilità finanziaria relativamente agli investimenti necessari e agli oneri fidejussori previsti nel progetto;
2) indicazione del fatturato realizzato negli ultimi tre anni o piano finanziario, con indicazione delle risorse e la previsione relativa alle prime tre annualità.
3) visura di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA.
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Il preminente interesse socio-economico sovracomunale è ravvisato nelle iniziative di cava nuova che alimentano un processo economico-sociale degno di rilievo ed è escluso nelle iniziative a carattere locale.”;
c) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. Il richiedente, ottenuto il riconoscimento del preminente interesse socio-economico sovracomunale, previsto nel comma precedente, trasmette, a mezzo PEC, la domanda concernente l’autorizzazione per l’apertura di una nuova cava, ai sensi dell’articolo 30 della l.r. n. 17/2004, con le modalità e con la specifica documentazione previste nell’articolo 4.
d) il comma 4, è sostituito dal seguente:
“4. Il provvedimento di riconoscimento del preminente interesse socio-economico sovracomunale, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, è allegato alla successiva istanza di PAUR, ai sensi dell’articolo 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 o di Verifica di assoggettabilità a V.I.A, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 152/2006.
Art. 13
(Modifiche all’articolo 16 bis del r.r. n. 5/2005)1. All’articolo 16 bis del r.r. n. 5/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;
b) dopo il numero 2 del comma 6, è aggiunto il seguente:
“2 bis. le quietanze di pagamento atte a dimostrare l’assolvimento dell’obbligo di versamento del contributo ambientale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale n. 17/2004, relative ai dieci anni precedenti l’istanza di rinnovo.”.
Art. 14
(Inserimento dell’articolo 16 ter del r.r. n. 5/2005)1. Dopo l’articolo 16 bis, è inserito il seguente:
“Art. 16 ter
(Presentazione della domanda, della relativa documentazione e procedure per il rinnovo delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere, previste nell’articolo 34, comma 4 ter della l.r.
n. 17/2004)1. Le autorizzazioni rinnovate in applicazione dell’articolo 16 bis, possono essere rinnovate solo per motivate esigenze socioeconomiche produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo e, comunque, per un tempo massimo di dieci anni.
2. Le istanze di rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere, previste nel presente articolo, possono riguardare esclusivamente la cubatura residua del piano di coltivazione e di recupero ambientale precedentemente autorizzato.
3. Le istanze di rinnovo possono essere presentate non oltre i dodici mesi successivi alla scadenza del titolo autorizzatorio e il relativo provvedimento è rilasciato dal comune competente.
4. Alle istanze di rinnovo, previste nel presente articolo, è allegata la seguente documentazione:
a) la relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
b) le planimetrie generali a curve di livello della situazione attuale in scala 1:5000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000;
c) una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, sulla cubatura residua o sul giacimento residuo, effettuata sotto il profilo mineralogico e di sfruttamento economico e una dettagliata relazione in ordine alle motivate esigenze produttive poste a fondamento dell’istanza stessa;
d) il verbale relativo agli esiti della verifica dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale previsti nell’articolo 16 della l.r. n. 17/2004.
e) le quietanze di pagamento atte a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di versamento del contributo ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 bis della legge regionale n. 17/2004, relative ai dieci anni precedenti l'istanza di rinnovo.
5. Nel caso in cui l’istanza di rinnovo sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del titolo autorizzativo, i titolari possono proseguire l’attività fino alla definizione del procedimento di rinnovo da parte del comune.
6. Ai fini di un’esatta individuazione della cubatura residua o del giacimento residuo, la perizia giurata prevista nel comma 4, deve indicare la situazione attuale sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori nonché le caratteristiche del giacimento residuo con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile, sulla base di apposite misurazioni strumentali.
7. Ai fini del rilascio del rinnovo previsto nel presente articolo, devono essere acquisiti i pareri, le autorizzazioni e qualsiasi altro atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla vigente normativa ambientale, con particolare riguardo alla V.I.A. o alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006. Nel caso in cui il provvedimento di VIA o di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia sussistente, deve essere effettuata la verifica dei termini di efficacia del provvedimento esistente ai sensi dell’articolo 25, comma 5 o dell’articolo 19, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006.
Art. 15
(Inserimento dell’articolo 19 bis del r.r. n. 5/2005)1. Dopo l’articolo 19, è inserito il seguente:
“Art. 19 bis
(Atto di autorizzazione)
1. L’atto di autorizzazione riporta la propria data di scadenza, le coordinate geografiche dei vertici del perimetro della cava espresse nel sistema WGS84, le particelle catastali oggetto del progetto approvato e le dimensioni del giacimento estraibile autorizzato espresse in metri cubi.
2. L’atto di convenzione tra il comune e il titolare dell’autorizzazione fa esplicito riferimento all’atto di autorizzazione.
3. Le istanze e le autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette a imposta di bollo, ai sensi del Decreto del Presidente Della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche.”
Art. 16
(Modifiche all’articolo 20 del r.r. n. 5/2005)1. L’articolo 20 del r.r. n. 5/2005, è sostituito dal seguente:
“Articolo 20
(Procedure per la determinazione del contributo per il recupero ambientale)1. Gli aggiornamenti triennali degli importi unitari, previsti nell’articolo 15, comma 2, della l.r. n 17/2004, sono effettuati con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, adeguando, ogni triennio, gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale, suddivisi per classi di materiali riferite alla destinazione degli stessi, alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) al netto dei tabacchi, indicati nelle tabelle pubblicate dall’ISTAT.”
Art. 17
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Data di aggiornamento/verifica: 29/07/2026