Regolamento regionale 30 giugno 2025 n. 12
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BUR Lazio 1° luglio 2025, n. 52
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22 (Criteri per la definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308)
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22 “Criteri per la definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308”)1. Al comma 1, dell’articolo 1, del r.r. n. 22/2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “della legge n. 308 del 15 dicembre 2004,” sono sostituite dalle seguenti: “della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) e successive modifiche, di seguito accertamento,”;
b) alla lettera c), le parole: “straordinario di compatibilità paesaggistica”, sono soppresse.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22)1. All’articolo 2 del r.r. 22/2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “c.d. straordinario di compatibilità paesaggistica”, sono soppresse;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Per la valutazione della conformità delle tipologie edilizie e dei materiali utilizzati, previsti nell’articolo 1, comma 37, lettera a), della l. 308/2004 e successive modifiche, si fa riferimento a quanto previsto sia dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 “Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)”, che dagli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti al momento della valutazione dell’istanza.”.
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 3 del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22)1. L’articolo 3 del r.r. 22/2018, è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Condizioni di ammissibilità dell’istanza)
2. L’istanza di accertamento è ammissibile alle seguenti condizioni:
a) che le opere risultino conformi alle norme del PTPR e agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti al momento della valutazione dell’istanza;
b) che non siano pendenti domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e successive modifiche.”
Art. 4
(Inserimento dell’articolo 3 bis nel regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22)1. Dopo l’articolo 3 del r.r. 22/2018, è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
(Archiviazione dell’istanza)
1. L’istanza di accertamento è archiviata, con provvedimento del direttore della direzione competente, previa presentazione dell’autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, nel caso in cui, per le medesime opere oggetto della stessa, sia stato già rilasciato un titolo in sanatoria o si sia proceduto al ripristino dello stato dei luoghi.
2. L’istanza di accertamento viene archiviata d’ufficio, con provvedimento del direttore della direzione competente, nel caso in cui, a seguito di verifica anagrafica e di ricerche d’ufficio, il recapito delle comunicazioni risulti impossibile per irreperibilità degli interessati o dei loro eredi.”.
Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 4 del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22)1. L’articolo 4 del r.r. 22/2018, è sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Procedura)
1. Al procedimento di accertamento si applicano le disposizioni previste nell’articolo 146, commi 7 e 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, nonché, per quanto non disciplinato, quelle previste nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. Se il richiedente non provvede a completare la documentazione prevista nell’allegato A, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della l. 241/90, la domanda è dichiarata improcedibile, con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso e contestualmente al Comune per eventuali provvedimenti di competenza.
3. Il provvedimento di accertamento è rilasciato dopo l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, prevista nell’articolo 5. Il provvedimento è comunicato all’interessato, al Comune e alla Soprintendenza.
4. Per motivate ragioni, su richiesta dell’interessato, può essere concessa una proroga per la presentazione o integrazione della documentazione prevista nell’allegato A.”.
Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 5 del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22)1. L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Determinazione della sanzione pecuniaria)
1. In caso di esito positivo dell’istanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 37, lettera b), numeri 1 e 2, della l. 308/2004, il richiedente è tenuto al pagamento:
a) della sanzione pecuniaria, prevista nell’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, maggiorata da un terzo alla metà;
b) della sanzione di importo compreso tra un minimo di tremila euro e un massimo di cinquantamila euro.
2. Al fine di calcolare le sanzioni previste nel comma 1, si fa riferimento ai Paesaggi individuati dalle Tavole A del PTPR, secondo quanto indicato nell’allegato B. Per quanto attiene il computo dei metri quadri, si utilizza il sistema di calcolo determinato secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici) e successive modifiche.
3. La sanzione prevista nel comma 1, lettera a) è riscossa dalla Regione. Per la determinazione del maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito, aumentato da un terzo alla metà, si fa riferimento:
a) al danno arrecato, che si determina calcolando la somma che risulti necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite, sulla base del tariffario regionale in vigore al momento del rilascio dell’accertamento. Ai fini della determinazione del danno arrecato la Regione utilizza la dichiarazione asseverata, come previsto nel numero 10) dell’allegato A;
b) al profitto conseguito, che si determina in base all’incremento del valore dell’immobile, calcolato secondo i criteri dell’ultima imposta municipale unica (IMU) complessiva pagata, risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti. A tal fine, il richiedente produce la documentazione prevista nel numero 9) dell’allegato A, attestante l’avvenuta variazione della rendita catastale, oppure una dichiarazione asseverata da un tecnico-progettista, siglata dal proprietario, dalla quale risulti che l’esecuzione dei lavori non ha comportato variazione catastale.
4. La sanzione prevista nel comma 1, lettera a), non può essere inferiore a tremila euro e, nei casi in cui le opere oggetto dell’istanza siano destinate ad abitazione, non può comunque superare l’importo di trentamila euro per singola unità abitativa. La sanzione è determinata in base alla tabella prevista nell’allegato B, con le relative maggiorazioni.
5. La sanzione prevista nel comma 1, lettera b), è riscossa dal ministero competente, ed è determinata in base alla tabella prevista nell’allegato B.”.
Art. 7
(Sostituzione dell’allegato A del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22)1. L’allegato A del r.r. 22/2018, è sostituito dall’allegato A del presente regolamento.
Art. 8
(Aggiunta dell’allegato B nel regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22)1. Nel r.r. 22/2018 è aggiunto l’allegato B del presente regolamento.
Art.9
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
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Data di aggiornamento/verifica: 07/07/2025