Regolamento regionale 13 settembre 1976, n. 3
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BUR 30 settembre 1976, n. 27
- Modifica del regolamento di ripartizione alle Comunità montane dei fondi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e per la redazione dei programmi di intervento.
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Art. 1
Il primo comma dell’art. 5 del regolamento regionale 17 febbraio 1976, n. 1, è così sostituito:
“La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di comunità montane, decide sul programma entro trenta giorni dal ricevimento degli atti”
Nel terzo comma del medesimo art. 5, il termine di “venti giorni” è sostituito con quello di “trenta giorni”.
Art. 2
Il termine di presentazione dei programmi di intervento di cui all’art. 8 del regolamento regionale 17 febbraio 1976, n. 1, è ulteriormente e definitivamente prorogato al 31 dicembre 1976.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021