Regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 2
-
BUR 20 marzo 1985, n. 8
- Modifica dell’articolo 6 del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1, concernente: “Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 53 del 17 settembre 1984”
-
Articolo unico
L’articolo 6 del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1 è modificato come di seguito riportato:
“Art. 6
(Istruttoria preliminare)Per le iniziative di cui all’articolo 3 della legge l’ente turistico periferico competente per territorio esamina preliminarmente la domanda:
1) verificando le dichiarazioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 del precedente articolo 2;
2) verificando la documentazione allegata alla domanda.A tal fine devono essere richieste all’operatore turistico le eventuali integrazioni e può essere acquisito ogni altro atto o dato ritenuto indispensabile per l’esame stesso.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l’ente trasmette all’Assessorato al turismo una relazione di fattibilità corredandola degli atti e documenti eventualmente acquisiti ad integrazione della domanda ed esprimendo motivato parere sulla opportunità o meno dell’iniziativa.
Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l’Assessorato al turismo può procedere direttamente all’esame preliminare della domanda ed accertare l’opportunità o meno dell’iniziativa.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021