Faq
In questa pagina sono contenute Faq relative alle principali attività concernenti l’Edilizia Agevolata.
D: Cosa si intende per edilizia residenziale agevolata?
R: si intende l’edilizia residenziale realizzata con un concorso pubblico e privato attraverso la corresponsione di contributi economici in conto interesse (mutui agevolati) o in conto capitale (contributi a fondo perduto).
D: A chi è destinata l’edilizia residenziale agevolata o agevolata-convenzionata?
R: L’edilizia agevolata o agevolata-convenzionata è destinata a soggetti aventi determinati requisiti previsti in via generale dalla Legge regionale n. 12/1999 art. 16 e, in alcuni casi, dalla legge di finanziamento e dai bandi di partecipazione ai programmi di finanziamento.
D: Come è possibile verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia agevolata
R: La sussistenza dei requisiti soggettivi viene verificata, su richiesta, dagli uffici regionali competenti in materia di edilizia agevolata che rilasciano un attestato.
D: Chi può richiedere la verifica della sussistenza?
R: possono richiedere la verifica della sussistenza:
▪ gli operatori economici (Imprese di costruzione o cooperative edilizie) intermediari dei contributi economici insistenti sugli alloggi di edilizia residenziale;
▪ i privati cittadini proprietari di alloggi di edilizia residenziale agevolata nei seguenti casi:
− per la locazione di alloggi con vincolo di locazione (DM 2523/2001: “20.000 alloggi in affitto);
− per la richiesta del contributo previsto dalle Leggi regionali n. 10/2004 e n. 27/2006 art. 47 (contributi in favore di soci di Cooperative edilizie in difficoltà economica);
− in sede di vendita di alloggio di edilizia agevolata per il trasferimento all’acquirente del contributo economico di cui usufruisce l’alloggio stesso (in questo caso si rimanda alla sezione relativa alle autorizzazioni alla vendita).
D: Cosa si intende per beneficiario di edilizia residenziale agevolata?
R: Il beneficiario di edilizia agevolata è il soggetto fruitore finale del contributo:
− per gli alloggi realizzati da impresa di costruzione: locatario o acquirente
− per gli alloggi di cooperative edilizia: assegnatario in locazione o in uso e godimento o assegnatario in proprietà.
D: Cosa si intende per Subentro?
R: Il subentro avviene quando l’alloggio di edilizia residenziale agevolata a seguito della cessazione di una prima assegnazione è assegnato ad altro soggetto.
D: Cosa si intende per data di riferimento?
R: La data di riferimento: è la data indicata dall’assegnatario nel modello di autocertificazione per il possesso dei requisiti soggettivi.
D: Qual è la finalità della verifica dei requisiti soggettivi?
R: E’ il rilascio del provvedimento di attestazione del possesso attraverso il procedimento di accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi di edilizia agevolata-convenzionata rivolta alla rispondenza delle posizioni anagrafiche e fiscali degli stessi con il dettato normativo.
D: Quali sono le modalità per richiedere l’accertamento dei requisiti soggettivi?
R: L’accertamento dei requisiti soggettivi può essere richiesto dagli operatori economici o dai privati cittadini nei casi previsti, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina web dedicata all’edilizia agevolata e deve essere preferibilmente trasmessa tramite Pec al seguente indirizzo: ediliziaresidenziale@regione.lazio.legalmail.it.
D: Quale documentazione occorre per aprire un’istanza?
R: Nel caso di una Cooperativa edilizia:
− copia, autenticata dal Presidente della cooperativa o dall’Amministratore unico, dei verbali di assegnazione degli alloggi ai beneficiari.
− scheda anagrafica dei soci (contenente tutti i dati indicati per tale documento nella DGR n. 3747/1993)
Nel caso di un’Impresa di costruzione, per ciascun beneficiario:
− atto preliminare di acquisto debitamente registrato e stipulato a norma dell’art.1351 del Codice Civile, ovvero copia dell’atto di acquisto relativo agli acquirenti in caso di compravendita;
− preliminare di locazione oppure contratto di locazione in caso di locazione.
Nel caso di un privato:
− atto preliminare di acquisto debitamente registrato e stipulato a norma dell’art.1351 del Codice Civile, ovvero copia dell’atto di acquisto relativo agli acquirenti in caso di compravendita;
− preliminare di locazione ovvero contratto di locazione.
Inoltre, in tutti i casi, per ciascun beneficiario:
− Mod. di autodichiarazione
− copia del documento di riconoscimento non autenticata;
D: Entro quanti giorni viene verificata la documentazione inviata per le richieste di accertamento?
R: Le pratiche vengono esaminate un ordine cronologico di assegnazione nel rispetto dei limiti assegnati dalla legge (30 giorni).
Nel caso in cui durante l’istruttoria emergano criticità ne viene data comunicazione al richiedente con indicazione della sospensione della pratica fino al superamento delle criticità.
D: Quali sono i requisiti soggettivi per accedere ai benefici dell’edilizia residenziale agevolata?
R: I requisiti esplicitati dall’art. 16 della L.r. 12/1999 necessari per accedere ai benefici dell’edilizia residenziale agevolata sono • cittadinanza • residenza anagrafica o luogo di lavoro • impossidenza • reddito • assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributi pubblici (Sono escluse le assegnazioni destinate alla locazione) I bandi regionali dei programmi di finanziamento possono prevedere ulteriori requisiti.
D: Cosa si intende per NUCLEO FAMILIARE per l’edilizia residenziale agevolata?
R: Il nucleo familiare per accedere ai benefici dell’edilizia agevolata è quello definito dall’ articolo 16 della L.R. 12/99, “la famiglia costituita dal solo acquirente o assegnatario dell'alloggio, ovvero dall'acquirente o assegnatario dell'alloggio, dal coniuge non separato legalmente e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio ovvero i genitori, qualora l'acquirente o assegnatario non sia coniugato e conviva con gli stessi. Nel caso in cui l'acquirente o assegnatario sia in procinto di sposarsi, si considerano facenti parte del nucleo familiare i nubendi, sempre che il matrimonio venga celebrato entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero entro sei mesi dalla data dell'atto preliminare o del contratto di compravendita, se acquirente da impresa con la quale il rapporto viene instaurato successivamente alla data di ultimazione dei lavori.”
D: Da chi devono essere posseduti i requisiti soggettivi?
R: Tutti i requisiti soggettivi devono essere posseduti dal Beneficiario.
Inoltre i requisiti di ”impossidenza” e di “mancanza di precedenti assegnazioni” devono essere posseduti oltre che dal beneficiario anche dagli altri componenti il nucleo familiare.
D: Quali sono i redditi che devono essere indicati nel modello di autocertificazione?
R: Devono essere indicati i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. I redditi da indicare sono quelli percepiti con riferimento alla data del 30 giugno come di seguito indicato:
- 1 gennaio - 30 giugno redditi dell’anno di imposta relativi al secondo anno precedente (1/01-30/06/anno-2) es. 25/04/2020 redditi A.I. 2018)
- 1 luglio - 31 dicembre - i redditi dell’anno di imposta immediatamente precedente a quello di riferimento (01/07/-31/12/anno-1 -es. 10/10/2020/ redditi A.I.2019)
D: Come viene calcolato il reddito convenzionale?
R: Il reddito convenzionale viene calcolato nel seguente modo:
• somma di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare come risultanti nel “cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate di ciascun soggetto;
• detrazioni di € 516,46 per ogni figlio convivente e a carico risultante dalla dichiarazione dei redditi;
• per i soli redditi derivanti da lavoro dipendente, si effettua un ulteriore abbattimento del 40%.
D: Dove trovo i limiti di reddito per l’accesso ai benefici di edilizia agevolata?
R: Sono reperibili al seguente link: https://www.regione.lazio.it/cittadini/casa/limiti-di-reddito-agevolata
D: Cosa succede se il nucleo familiare del beneficiario ha un reddito superiore al reddito convenzionale?
R: Soltanto in caso di alloggi destinati alla proprietà qualora il nucleo familiare del beneficiario, risulti essere in possesso di un reddito convenzionale superiore al limite di reddito stabilito dalla Regione, si ha il diritto di conservare l'abitazione senza usufruire del contributo.