Alienazione fasce frangivento
L’articolo 7, commi 5 e 6, della l.r. 1/2020, ha stabilito che, nelle more del riordino della disciplina, la stipula degli atti di compravendita avvenga ai sensi del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, applicando gli istituti previsti dagli articoli 9, 9 bis e 9 ter, e previa classificazione nella categoria del patrimonio disponibile da parte della Giunta regionale.
La Regione Lazio, dispone l’alienazione delle fasce frangivento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 4, della legge 27 febbraio 2020, n. 1), in conseguenza della perdita della loro funzionalità e utilità pubblica*.
La vendita viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i terreni stessi, ivi comprese le alberature, e nel rispetto dei vincoli idrogeologici… (articolo 5).
Le domande di acquisto (manifestazione d’interesse) dovranno essere presentate, dagli aventi diritto (possessori, frontisti e confinanti), alla Direzione Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio che provvederà alla relativa istruttoria (articolo 6).
Il pagamento del valore complessivo dovrà essere fatto prima della stipula dell'atto pubblico e il richiedente entrerà in possesso della proprietà acquistata solo dopo la formalizzazione dell'atto di proprietà (articolo 7).
* ai sensi degli articoli 9, 9 bis e 9 ter del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 “Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), e della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e successive modifiche “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale”.
Data di aggiornamento/verifica: 08/10/2021