Concessione fasce frangivento a titolo oneroso
L’articolo 7, commi 5 e 6, della l.r. 1/2020, ha stabilito che, nelle more del riordino della disciplina, il rilascio di provvedimenti di concessione o di stipula di atti di conferimento di diritti reali (diritto di superficie) sulle fasce frangivento avvenga ai sensi del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, applicando quanto previsto dagli articoli 527 e 528.
La Regione Lazio con la legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” (aggiornata con le modifiche introdotte dall’articolo 7, comma 4, della l.r. 1/2020), stabilisce che i terreni già destinati a fascia frangivento in Agro Pontino e in altri territori regionali, siano concessi/ceduti, su domanda (manifestazione d’interesse), agli aventi titolo (possessori, frontisti e confinanti); ciò al fine di garantire una migliore conservazione e funzionalità del sistema frangivento impiantato a difesa del territorio (articolo 1, comma 1).
Sui terreni possono costituirsi, con atto pubblico notarile servitù prediali ai sensi dell’articolo 1027 del codice civile (articolo 1, comma 1 bis).
Le fasce frangivento all'interno del perimetro urbano possono essere cedute sia ai comuni che, su richiesta (manifestazione d’interesse), ai confinanti (articolo 2). Quelle situate al di fuori del perimetro urbano, in zone agricole, e comunque all'esterno delle perimetrazioni urbane dei singoli comuni, vengono concessi/ceduti, su richiesta (manifestazione d’interesse), ai confinanti, che dovranno garantire la conservazione e la funzionalità del sistema frangivento e del sistema idrogeologico (articoli 3 e 4).
Data di aggiornamento/verifica: 08/10/2021