Programmazione negoziata
La "Programmazione negoziata", è stata intesa dalla legge n.662 del 23 dicembre 1996, art. 2 comma 203 alla lettera a), come " …regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;"
L'Intesa Istituzionale di Programma (IIP), istituita con la legge n.662 del 23 dicembre 1996, art. 2 comma 203, è lo strumento di programmazione attraverso il quale le Regioni e le Province autonome concordano con il governo centrale gli obiettivi, i settori e le aree dove effettuare gli interventi infrastrutturali materiali e immateriali di interesse comune per lo sviluppo del territorio regionale.
L'Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione Lazio, firmata il 22 marzo 2000, costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione Lazio.
Principio dell'Intesa è l'accelerazione e la qualificazione del processo di sviluppo territoriale, perseguibile attraverso la cooperazione tra il Governo e la Regione, che veda come un complesso unitario le molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati in modo da assicurare una loro coordinata e funzionale programmazione e realizzazione.
Allegati:
L'Accordo di Programma Quadro (APQ), è strumento attuativo
dell'Intesa Istituzionale di Programma in quanto consente di dare immediato avvio agli investimenti previsti e definisce:
- gli interventi da realizzare, specificandone i tempi e le modalità di attuazione;
- i soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli interventi;
- la copertura finanziaria degli interventi, distinguendo tra le diverse fonti di finanziamento;
- le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- gli impegni di ciascun soggetto firmatario e gli eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
- i procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo.
L'APQ è sottoscritto dalla Regione, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalla o dalle Amministrazioni centrali competenti a seconda della natura e del settore di intervento previsti.
Fa parte integrante di ogni Accordo l'Allegato tecnico, che descrive gli obiettivi e le finalità degli interventi e dà ragione della coerenza delle scelte con i principali strumenti di programmazione in atto sul territorio.
Gli interventi inseriti nell'APQ sono finanziati con diverse risorse, ordinarie, aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate, comunitarie e private.
Tutti gli interventi compresi in APQ sono monitorati tramite un sistema informativo " Sistema Gestione Progetti" gestito dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e la Coesione (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Il Sistema Gestione Progetti è un sistema aperto ed è alimentato a ciclo continuo . A scadenze prestabilite, entro il ventitreesimo giorno successivo alla chiusura del bimestre di riferimento, avviene la validazione dei dati a cui segue la presa in carico dei medesimi a cura del DPS-MISE.
In questa sezione è consultabile la documentazione relativa alle procedure di monitoraggio.
Allegati:
- Lettera MISE - Trasmissione del Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS N.14987/2010
- Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS - Ottobre 2010
- Dizionario Generale dei termini di riferimento dei progetti del QSN con riferimento al FAS - Dicembre 2010
- Dizionario Tecnico dei termini di riferimento dei progetti del QSN con riferimento al FAS - Dicembre 2010