Addizionale regionale gas naturale
I soggetti tenuti al pagamento dell'Addizionale Regionale, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, sono:
- i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;
- i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
- i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
- i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.
- Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
I soggetti obbligati ai sensi dell’art.26 c. 7 e c.8 del D.Lgs. 504/1995, che effettuano per la prima volta il pagamento dell'addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas naturale nella Regione Lazio sono tenuti ad inviare una comunicazione contenente l’indicazione dell’inizio attività per ogni singola provincia della Regione, del codice accisa rilasciato dall’Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, della cauzione pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta e della rata di acconto da pagare.
I soggetti tenuti al pagamento dell'Addizionale Regionale e della sostitutiva provvedono ad inviare alla Regione Lazio, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs. 398/1990 e all'Agenzia delle Dogane competente, in via telematica, la dichiarazione annuale di consumo, disponibile sul sito https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni-annuali-energie entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il consumo.
L’invio della dichiarazione annuale di consumo in forma cartacea alla Regione Lazio deve essere effettuato al seguente indirizzo:
- Regione Lazio
Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Area Tributi, Finanza e Federalismo
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA - Oppure tramite Pec all'indirizzo:
federalismofiscale@pec.regione.lazio.it
Ai sensi dell'art. 12, comma 1 D.Lgs. 398/1990, i soggetti tenuti al pagamento dell'Addizionale Regionale devono prestare alla Regione una cauzione, pari ad un dodicesimo dell'imposta annua dovuta.
Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione:
- le Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici;
- i soggetti che sono stati esonerati dall'Agenzia delle Dogane a prestare cauzione per l'imposta erariale di consumo.
I soggetti di cui al punto 2 sono invitati a trasmettere copia della lettera di esonero rilasciata dall'Agenzia delle Dogane.
Al versamento del deposito cauzionale si provvede attraverso:
- la piattaforma PagoPa collegandosi all’home page di pagaOnline https://pagaonline.regione.lazio.it – Servizi di pagamento Regione Lazio – Add. Gas Naturale;
- versamento sul c/c postale n° 46581054 [cod Iban IT57K0760103200000046581054] intestato a Regione Lazio – Depositi cauzionali Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 ROMA;
- deposito presso la Tesoreria della Regione Lazio di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa assicurativa debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..
Copia del deposito cauzionale, effettuato secondo le modalità previste dai punti 1, 2 e 3 e l'originale del deposito cauzionale, effettuato con le modalità previste dai punti 4 e 5, deve essere inviata al seguente indirizzo:
- a mezzo di plico postale al seguente recapito:
Regione Lazio
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Area Tributi, Finanza e Federalismo
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA - Oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC):
federalismofiscale@pec.regione.lazio.it
Quando si paga
L'Addizionale Regionale deve essere pagata mediante:
- Rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno solare precedente, da versare entro la fine di ciascun mese. Nel primo anno di esercizio, l'ammontare delle rate di acconto mensili è calcolato in via presuntiva dal soggetto tenuto al pagamento.
La rata di dicembre deve essere pagata entro il giorno 27 dello stesso mese (art. 28, comma 6 L. 388/2000). Nel caso in cui il termine di pagamento coincida con il sabato o giorno festivo, è considerato tempestivo il versamento, se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Ad inizio attività, qualora le rate di acconto da versare siano di modesta entità, il soggetto tenuto al pagamento può, previa autorizzazione dell'Amministrazione Regionale, provvedere a versare in un'unica soluzione l'importo totale dell'Addizionale Regionale o dell'imposta sostitutiva dovuta.
Per gli anni successivi, qualora l'andamento dei consumi rimanga di modesta entità, comportando il versamento di rate di acconto di importo non rilevante, il soggetto, sempre previa autorizzazione dell'Amministrazione Regionale, può effettuare un versamento unico anticipato dell'addizionale regionale o dell'imposta sostitutiva dovuta, entro il mese di gennaio di ogni anno.
L'autorizzazione viene concessa previa presentazione di apposita istanza con allegata la dichiarazione di consumo per l'anno precedente; - Versamento a conguaglio, calcolato sulla base della dichiarazione annuale, da effettuarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.
Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale risulti un credito, questo può essere compensato con l'importo della rata di acconto di marzo, e nel caso di incapienza con i successivi versamenti di acconto.
Come si paga
Come disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale - CAD), come modificato da successivi interventi normativi, la Regione Lazio ha attivato il pagamento dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas naturale attraverso la piattaforma pagoPA.
Tale modalità da considerarsi ordinaria ma non esclusiva è affiancata anche dalla possibilità di pagamento tramite bonifico bancario e c/c postale.
Di seguito si elencano le modalità di pagamento previste:
- Attraverso la piattaforma pagoPa collegandosi all’home page di pagaOnline https://pagaonline.regione.lazio.it – Servizi di pagamento Regione Lazio – Add. Gas Naturale;
- Mediante bonifico bancario sul c/c n. 400000292 cod. IBAN IT03M0200805255000400000292 intestato a Regione Lazio;
- Utilizzando il c/c postale n. 30732002 cod. IBAN IT69S0760103200000030732002 intestato a Regione Lazio.
L’Area scrivente comunica, inoltre, che a partire dal 1 gennaio 2022 non sarà più possibile pagare l’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas naturale mediante c/c postale così come indicato al punto 3). Rimane comunque attivo il pagamento tramite bonifico bancario oltre a quello ordinario tramite la piattaforma pagoPa.
A partire dal 01/01/2008 il D.Lgs. 2/2/2007 n.26 ha ridisegnato la tassazione del gas naturale già gas metano per combustione per usi civili per scaglioni di consumo e non più per tipologia di usi.
Per la Regione Lazio restano in vigore le LL.RR. n.7 e 8 del 20/03/95 e la L.R. n.11 del 22/05/97.
Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e dell’imposta sostitutiva dell’addizionale regionale per le utenze esenti in vigore nel Lazio.
Addizionale regionale combustione usi civili | ||
Scaglioni di consumo | Territori del Mezzogiorno di cui all'art.1 del D.P.R. 06 marzo 1978 n.218 | Territori diversi da quelli del Mezzogiorno |
fino a 120 mc annui | €0,019/mc | €0,022/mc |
>120 mc annui fino a 480 mc annui | €0,03099/mc | €0,03099/mc |
>480 mc annui fino a 1560 mc annui | €0,03099/mc | €0,03099/mc |
>1560 mc annui | €0,03099/mc | €0,03099/mc |
- A.R.I.S.G.A.M. Usi industriali € 0,006249/mc
- A.R.I.S.G.A.M. Usi industriali in presenza di consumi superiori a 1.200.000 mc annui € 0,00516/mc
- Imposta sostitutiva per le utenze esenti € 0,03099/mc
Ai sensi della L.244/2007 art.1 comma 180 al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.
L’istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie.
Le regole del ravvedimento operoso sono disciplinate dall’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Se il contribuente non rispetta le modalità suindicate, il ravvedimento operoso non può considerarsi valido. La Regione, pertanto, procederà all'accertamento delle violazioni e contestuale irrogazione delle sanzioni applicando la sanzione nella misura stabilita dalla normativa vigente, oltre all’indennità di mora e agli interessi per il pagamento differito dei diritti doganali, tenendo conto di quanto già pagato per il ravvedimento operoso.
L’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art.13 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i. è inoltre applicabile per regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione di cui all’art.50 D.Lgs.504/1995, sempre che la predetta violazione non sia già stata constatata.
Il pagamento del ravvedimento operoso per mancato/insufficiente/tardivo pagamento e per omessa dichiarazione deve essere effettuato con le modalità previste nella sezione come si paga.
Rimborsi
Per il meccanismo di applicazione proprio dell’addizionale regionale previsto dal combinato disposto dell’art.26 c.13 del D.Lgs.504/1995 e dell’art.10 del D.Lgs. 398/1990 le somme eventualmente versate in eccedenza all'addizionale regionale dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito medesimo, pertanto, è preclusa la possibilità di richiederne il rimborso fino alla cessazione dell’attività nella Regione e conseguente chiusura del rapporto tributario.
A seguito della chiusura del rapporto tributario il diritto a richiedere il rimborso dell’intero credito maturato deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, a decorrere dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione annuale.
Nel caso di cessazione dell’attività solo in una provincia, il credito risultante verrà detratto in via prioritaria dai successivi versamenti in acconto delle altre province, fino alla cessazione dell’attività nella Regione e della conseguente chiusura del rapporto tributario e conseguente richiesta di rimborso dell’intero credito maturato entro il termine biennale di decadenza decorrente dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.
Se il diritto al rimborso sorge specificatamente in ordine ad una determinata rata di acconto (ad esempio: duplicazione del pagamento), il termine dei due anni decorre dalla data di effettuazione del pagamento non dovuto.
La richiesta di rimborso, in carta semplice, deve essere inviata al seguente indirizzo:
- a mezzo di plico postale al seguente recapito:
Regione Lazio
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Area Tributi, Finanza e Federalismo
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 Roma
- Oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC):
federalismofiscale@pec.regione.lazio.it
Sanzioni
Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 504/1995 e dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 sono sanzionate, con l'applicazione di una sanzione amministrativa, le seguenti violazioni:
- omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale: sanzione da € 500,00 a € 3.000,00.
- omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate di acconto o del versamento a conguaglio: sanzione pari al 30% del tributo non versato o versato in ritardo.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.
Per i versamenti effettuati con un ritardo successivo a 15 giorni e non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%.
Oltre alla sanzione si è tenuti a versare un'indennità di mora del 2%, nel caso in cui il versamento sia stato effettuato entro cinque giorni dalla data di scadenza, oppure del 6% in tutti gli altri casi; sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali (art.3, comma 4 D.Lgs. 504/1995).
Autotutela
Memorie difensive avverso l’atto di accertamento
Nel caso in cui il soggetto passivo ritenga, per fondate ragioni, che la richiesta contenuta nell’atto di accertamento non sia dovuta, può presentare istanza di autotutela da trasmettere:
- a mezzo di plico postale al seguente recapito:
Regione Lazio
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Area Tributi, Finanza e Federalismo
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 Roma - oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC): federalismofiscale@pec.regione.lazio.it
A seguito della presentazione dell’istanza di autotutela la Regione Lazio potrà provvedere in via di autotutela, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito con modificazioni nella L. 656/1994, all’annullamento totale o parziale della atto di accertamento, qualora sussista l'illegittimità o l'infondatezza nei presupposti costitutivi dell’atto medesimo (per es. errore di persona, errore di calcolo o errore materiale) riconoscibile dall'Amministrazione Regionale.
La presentazione dell’istanza di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso in Commissione Tributaria né quelli per il pagamento.
Nel caso in cui il tributo fosse stato versato prima della ricezione dell’atto di accertamento, è possibile:
- inviare attestazione di pagamento alla casella di posta elettronica certificata (PEC): federalismofiscale@pec.regione.lazio.it
Memorie difensive avverso la cartella esattoriale
La Regione Lazio incarica Agenzia delle Entrate - Riscossioni di riscuotere con cartella esattoriale le somme non riscosse a seguito dell’invio dell’atto di accertamento.
Nel caso in cui il soggetto passivo ritenga, per fondate ragioni, che la richiesta contenuta nella cartella di pagamento non sia dovuta, può rivolgersi alla Regione Lazio per ottenere il cosiddetto sgravio, cioè il provvedimento che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo mediante istanza di autotutela da trasmettersi:
- a mezzo di plico postale al seguente recapito:
Regione Lazio
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Area Tributi, Finanza e Federalismo
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 Roma - oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC): federalismofiscale@pec.regione.lazio.it
A seguito della presentazione dell’istanza di autotutela, la Regione Lazio potrà provvedere in via di autotutela, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito con modificazioni nella L. 656/1994, all’adozione di un provvedimento di sgravio. La Regione, successivamente, comunicherà il provvedimento all' Agente della Riscossione, che provvederà a sospendere le azioni esecutive/cautelari, eventualmente, intraprese nei confronti del contribuente.
La presentazione dell’istanza di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso in Commissione Tributaria né quelli per il pagamento.
Per saperne di più sulle procedure dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni.
Ricorso
Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittima la pretesa tributaria avanzata dalla Regione Lazio può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale, chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'atto di accertamento o della cartella esattoriale notificata.
La norma di riferimento per il ricorso in Commissione Tributaria è il D.lgs. 546/1992 (di seguito indicato come D.Lgs. 546).
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali.
Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (luogo in cui ha sede l’ente impositore), a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (art. 21, comma 1, D.Lgs. 546) mediante la notifica all'ente impositore secondo le modalità di cui agli artt. 16 e 20.
Entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso (e quindi nei trenta giorni successivi a quello della notifica all'ente impositore) il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato tramite l'ufficiale giudiziario o copia del ricorso spedito per posta, insieme alla fotocopia della ricevuta di deposito o della ricevuta della raccomandata.
Secondo quanto previsto dell'art. 37 del D.L. 98/2011, tutti i ricorsi notificati a far data dal 7 luglio 2011 sono soggetti al pagamento del contributo unificato (non più all’imposta di bollo), il cui importo è determinato in base al valore della controversia.
Unitamente al ricorso, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, che deve contenere l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e tutti i documenti che intende far conoscere alla commissione a sostegno delle proprie ragioni.
Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. cit., il ricorso deve contenere l'indicazione:
- della commissione tributaria cui è diretto;
- del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
- dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- dei motivi per cui si ricorre.
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nei casi in cui la legge lo consenta.
Ai sensi dell’art. 17 bis del D Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato (avvocato, commercialista, ragioniere, perito commerciale). Per le controversie di valore inferiore, il ricorrente può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica (art. 12 del D.Lgs. 546). Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. Se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste.
Fino a venti giorni liberi (vale a dire, non festivi) prima della data di trattazione, le parti (e quindi sia il ricorrente che l'ente impositore) possono depositare documenti in aggiunta a quelli già inseriti nel fascicolo. Fino a dieci giorni liberi prima della stessa data, le parti possono depositare memorie aggiuntive con le copie per le altre parti.
La segreteria della Commissione Tributaria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
Normalmente i ricorsi vengono trattati in camera di consiglio: in tal caso, non ci si deve presentare il giorno dell'udienza. Se si desidera che il ricorso venga trattato in pubblica udienza, occorre chiederlo o nel ricorso stesso o mediante apposita istanza da depositare presso la segreteria della commissione e notificare alle altre parti almeno dieci giorni liberi prima della data di trattazione. In tal caso ci si deve presentare per la discussione nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di trattazione.
La presentazione del ricorso non è motivo di sospensione automatica dell'atto impugnato; pertanto il contribuente, che ritenga che dall'atto impugnato possa derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546, alla Commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma si trova in Via Labicana 123, 00184 - Roma.
Informazioni e contatti
Per informazioni più dettagliate circa l’addizionale regionale all'accisa sul gas naturale:
- Indirizzo di posta elettronica: mcarlini@regione.lazio.it
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): federalismofiscale@pec.regione.lazio.it
- Indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Area Tributi, Finanza e Federalismo
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 ROMA