Esenzione per disabilità
Con Determinazione della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio, Patrimonio del 6 ottobre 2021 n. G12098, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 14/10/2021, è stata approvata la Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili, dal titolo “Disabili - Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica – Modalità attuative”. Alla Guida sono allegati i modelli di domanda, obbligatori per la presentazione delle relative istanze, e di dichiarazione. Si riportano nelle pagine correlate, le informazioni salienti della Guida, alla quale si rimanda per ogni approfondimento.
- Disabilità ammesse all'esenzione
- Chi può ottenere l'esenzione
- Presentazione delle domande
- Scelta del modello di domanda
- Proroga dell’esenzione
- Sostituzione del veicolo in esenzione
- Diniego dell’istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti - approfondimenti
- Informazioni e assistenza
- Cessazione del diritto all'esenzione
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità può essere riconosciuta unicamente per le seguenti quattro tipologie di disabilità individuate dalla legge statale:
- Non vedenti e sordi - (art. 50 L. 342/2000);
- Disabilità psichica o mentale (per tale disabilità, ai fini dell’esenzione, l’indennità di accompagnamento è un requisito obbligatorio) - (art. 30 c. 7 L. 388/2000);
- Grave limitazione alla deambulazione o affetti da pluriamputazioni - (art. 30 co. 7 L. 388/2000)
- Ridotte o impedite capacità motorie permanenti (per tale disabilità, ai fini dell’esenzione, la legge prevede obbligatoriamente l'auto adattata - art. 8 L. 449/1997 -, eccetto per i minori con handicap grave – art. 3 comma 3 della legge 104/1992)
L’esenzione è riconosciuta, limitatamente ad un solo veicolo (art. 8 comma 1 legge 449/1997):
- al disabile intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo;
- al familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo, che ha il disabile fiscalmente a proprio carico.
La targa del veicolo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. Se il disabile all’atto della presentazione della domanda di esenzione è titolare di più veicoli, indicherà nella domanda la targa del veicolo prescelto per l’esenzione.
Per essere considerato fiscalmente a carico, il disabile deve possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.
Il familiare, per dimostrare che il disabile è fiscalmente a suo carico, farà riferimento alla sua ultima dichiarazione dei redditi (non alla certificazione ISEE, non idonea a tale scopo), dalla quale dovrà risultare tale condizione.
Restano esclusi dall’esenzione i veicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (ad esempio: società di trasporto; cooperative; enti locali; ecc.).
I veicoli per i quali è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità e le relative caratteristiche sono riportati nella Guida, alla quale si rimanda.
L’istanza per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad iniziativa di parte (comma 1 dell’art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8); di conseguenza, l’interessato, ai fini dell’ottenimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve presentare apposita domanda secondo le modalità specificate nella Guida, a cui si rimanda. Infatti, è l’interessato che dovrà indicare nella domanda, la targa del veicolo su cui chiede l’esenzione; gli uffici preposti, nel corso dell’istruttoria, dovranno verificare la presenza dei requisiti oggettivi (es. cilindrata del veicolo) e soggettivi (es. presenza di una delle quattro tipologie di disabilità rilevabile dai verbali rilasciati dalle competenti Commissioni mediche) previsti dalla legge, ai fini dell’eventuale concessione dell’esenzione.
A partire dal 01/11/2019, le domande vanno presentate secondo la seguente competenza territoriale:
Residenti nelle province di Latina e Frosinone
Le domande vanno presentate alla seguente struttura regionale (non vanno presentate agli Uffici Territoriali dell’ACI; questi ultimi forniranno al contribuente informazioni ed assistenza per la corretta presentazione delle domande):
Residenza del contribuente | Struttura regionale competente | Recapiti | Indirizzo PEC |
---|---|---|---|
Provincia di Latina e Frosinone | Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud |
FROSINONE |
tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it |
L’Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda.
Residenti nelle province di Viterbo e Rieti
Le domande vanno presentate alla seguente struttura regionale (non vanno presentate agli Uffici Territoriali dell’ACI; questi ultimi forniranno al contribuente informazioni ed assistenza per la corretta presentazione delle domande):
Residenza del contribuente | Struttura regionale competente | Recapiti | Indirizzo PEC |
---|---|---|---|
Provincia di Viterbo e Rieti | Area Decentrata Tassa automobilistica Lazio Nord | VITERBO Via Marconi n. 31 – CAP 01100 RIETI Via Cintia, 87 CAP 02100 |
tassaautolazionord@regione.lazio.legalmail.it |
L’Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda.
Avverso il provvedimento di diniego emesso dalle Aree Decentrate Tassa Automobilistica Lazio Sud e Lazio Nord, il contribuente potrà presentare ricorso/reclamo alle strutture indicate, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992 (le disposizioni relative al processo tributario, sono contenute nel Decreto Legislativo, n. 546 del 31/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, e dalle altre disposizioni che regolano il Processo Tributario Telematico, alle quali si rimanda).
Residenti nella città di Roma
Le domande vanno presentate, come segue:
- in prima istanza va presentata presso l’Ufficio Territoriale ACI di Roma di Via Cina n. 413, che provvederà, oltre a fornire al contribuente informazioni ed assistenza per la corretta presentazione delle domande, ad eseguirne l’istruttoria, concludendo il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell’esenzione.
- eventuali domande di riesame avverso il provvedimento emesso da ACI, potranno essere presentate entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto provvedimento, presso l’Area Internalizzazione della Tassa Automobilistica, di cui si riporta il relativo recapito:
Residenza del contribuente | Struttura regionale competente | Recapito | Indirizzo PEC |
---|---|---|---|
Città di Roma | Area Internalizzazione della Tassa Automobilistica | Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma | protocollo@regione.lazio.legalmail.it |
L’Area Internalizzazione della Tassa Automobilistica concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda.
Residenti nei comuni della provincia di Roma (NO città di Roma)
Le domande vanno presentate, come segue:
a) in prima istanza la domanda di esenzione, va presentata presso l’Ufficio Territoriale ACI di Roma di Via Cina n. 413, che provvederà, oltre a fornire al contribuente informazioni ed assistenza per la corretta presentazione delle domande, ad eseguirne l’istruttoria, concludendo il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell’esenzione.
b) eventuali domande di riesame avverso il provvedimento emesso da ACI, potranno essere presentate entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto provvedimento, presso l’Area Tassa Automobilistica, di cui si riporta il relativo recapito:
Residenza del contribuente | Struttura regionale competente | Recapito | Indirizzo PEC |
---|---|---|---|
Comuni in Provincia di Roma | Area Tassa Automobilistica | Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma | protocollo@regione.lazio.legalmail.it |
L’Area Tassa Automobilistica concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda.
Avverso il provvedimento di diniego emesso dalle Aree Internalizzazione della Tassa Automobilistica e Tassa Automobilistica, il contribuente potrà presentare ricorso/reclamo, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992 (le disposizioni relative al processo tributario, sono contenute nel Decreto Legislativo, n. 546 del 31/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, e dalle altre disposizioni che regolano il Processo Tributario Telematico, alle quali si rimanda).
Il ricorso-reclamo va presentato alla seguente struttura regionale: Area Contenzioso, Reclami e Mediazione Tassa Automobilistica, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma – PEC: contenziosobolloauto@regione.lazio.legalmail.it.
Sono stati predisposti quattro modelli specifici di domanda (uno per ogni tipologia di disabilità che dà diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica); gli stessi sono già predisposti con l’indicazione dei recapiti della struttura competente a cui presentare l’istanza. I modelli sono stati redatti con lo scopo di indicare all'interessato i dati da fornire, le dichiarazioni da produrre e la documentazione da allegare.
Le istanze vanno presentate utilizzando obbligatoriamente la modulistica appositamente predisposta ed approvata con la Determinazione della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio, Patrimonio del 6 ottobre 2021 n. G12098, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 14/10/2021, ai quali andrà allegata la relativa documentazione.
Sarà cura dell'interessato scegliere il modello relativo alla tipologia di disabilità per la quale intende chiedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
Modelli di domanda da utilizzare dai contribuenti residenti nei Comuni delle Province di Latina e Frosinone (Allegato A della Guida)
Modello 1: Disabile non vedente e/o sordo
Modello 2: Disabile affetto da handicap psichico o mentale
Modello 4: Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto
adattata)
Modelli di domanda da utilizzare dai contribuenti residenti nei Comuni delle Province di Viterbo e Rieti (Allegato B della Guida)
Modello 1: Disabile non vedente e/o sordo
Modello 2: Disabile affetto da handicap psichico o mentale
Modello 4: Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto
adattata)
Modelli di domanda da utilizzare dai contribuenti residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma
I modelli da utilizzare sono i seguenti:
a) In prima istanza la domanda di esenzione va presentata presso l’Ufficio Territoriale ACI di Roma di Via Cina n. 413 (Allegato C della Guida):
Modello 1: Disabile non vedente e/o sordo
Modello 2: Disabile affetto da handicap psichico o mentale
Modello 3: Disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da
pluriamputazioni
Modello 4: Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto
adattata)
b) Eventuali domande di riesame per i residenti nella città di Roma avverso il provvedimento emesso da ACI, potranno essere presentate presso l’Area Internalizzazione della Tassa Automobilistica) (Allegato D della Guida):
Modello1: Disabile non vedente e/o sordo
Modello 2: Disabile affetto da handicap psichico o mentale
Modello 3: Disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da
pluriamputazioni
Modello 4: Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto
adattata)
c) Eventuali domande di riesame per i residenti nei comuni della provincia di Roma (NO città di Roma) avverso il provvedimento emesso da ACI, potranno essere presentate presso l’Area Tassa Automobilistica) (Allegato E della Guida):
Modello1: Disabile non vedente e/o sordo
Modello 2: Disabile affetto da handicap psichico o mentale
Modello 3: Disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da
pluriamputazioni
Modello 4: Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto
adattata)
Nel caso che la Commissione Medica preposta all’accertamento dell’handicap/invalidità/disabilità, indichi sul verbale una data di scadenza di validità dello stesso, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di scadenza. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall’esenzione e rientrerà nella normale tassazione del bollo auto.
Per la continuità dell’esenzione, tenuto conto che l’istanza per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad iniziativa di parte, nel caso che ne ricorrano i presupposti, è necessario che l’interessato presenti tempestivamente una nuova domanda, allegando la copia del nuovo verbale rilasciato dalla Commissione medica competente e copia della relativa prevista documentazione.
In assenza del predetto nuovo verbale, dovuto a ritardi maturati nello svolgimento delle visite di revisione da parte delle competenti Commissioni mediche, ai fini della continuità dell’esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall’INPS, l’interessato, sempre mediante presentazione di apposita istanza ad iniziativa di parte, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto (Modello 5 – proroga esenzione), dovrà inviare tempestivamente alla struttura competente, copia della comunicazione o di un’attestazione dell’INPS, dalla quale risulti la data della visita di revisione. In assenza della presentazione della domanda di proroga, unitamente alla citata copia della comunicazione o dell’attestazione dell’INPS, rimane confermata la scadenza dell’esenzione precedentemente concessa.
Successivamente allo svolgimento della visita di revisione, al fine di continuare ad usufruire dell’esenzione in argomento, nel caso che ne ricorrano i presupposti, l’interessato deve presentare tempestivamente una nuova domanda, allegando il nuovo verbale rilasciato dalla competente Commissione medica a conclusione dell’iter di verifica e la prevista documentazione a corredo.
Di seguito si riportano i modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di proroga dell’esenzione, a seconda della residenza del contribuente interessato.
Modello 5 - Contribuenti residenti nei Comuni delle Province di Latina e Frosinone
Modello 5 - Contribuenti residenti nei Comuni delle Province di Viterbo e Rieti
Modello 5 – Prima istanza contribuenti residenti nella città di Roma e nei comuni
della provincia di Roma
Modello 5 – Istanza di riesame contribuenti residenti nella città di Roma
Modello 5 – Istanza di riesame contribuenti residenti nei comuni della provincia di Roma (NO città di Roma)
Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all’agevolazione, l’interessato deve rinnovare la domanda di esenzione, utilizzando l’obbligatoria modulistica predisposta, indicando la targa del nuovo veicolo e allegando la prevista documentazione.
In caso di diniego all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l’interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi, senza l’applicazione di sanzioni. Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo ed agli interessi, anche la sanzione prevista dalla normativa vigente (Circolare Ministero delle Finanze del 15 luglio 1998, n. 186/E).
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto.
Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida, che alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile.
Per quanto concerne gli adattamenti del sistema di guida, prescritti dalla competente Commissione Medica Locale, gli stessi dovranno necessariamente risultare dalla patente speciale, patente destinata a quei soggetti che necessitano di specifici adattamenti al veicolo e/o l’uso di particolari supporti tecnologici a causa di minorazioni, patologie o handicap fisici. Sono proprio gli adattamenti al veicolo e/o i supporti tecnologici prescritti dalla Commissione Medica Locale, che consentono la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Alla scadenza di validità della patente speciale, per la conferma della validità dell’esenzione, è necessario che il disabile si sottoponga alla prevista visita presso la competente Commissione Medica Locale e presenti la domanda per il riconoscimento dell’esenzione per disabilità, allegando la prevista documentazione.
In merito alla coesistenza delle normative di cui all’art. 8 della legge n. 449/1997 (Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti) e all’art. 30 co. 7 L. 388/2000 (disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni), l’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con Circolare del 11/05/2001 n. 46, a cui si rimanda, ha fornito chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili, precisando che l'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti.
Solo nel caso di minori con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, portatori di Handicap in condizioni di gravità di cui al comma 3 dell’art 3 L 104/1992, non è necessario l’adattamento del veicolo, ove questo non risulti dalla relativa certificazione (Circolare AE n 11/E del 21.05.2014).
L’informazione e l’assistenza per l’eventuale presentazione delle domande intese ad ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, è effettuata da ACI, mediante le proprie strutture territoriali, alle quali i contribuenti potranno rivolgersi, secondo le modalità di accesso stabilite da ACI. Tale attività consentirà ai medesimi contribuenti di valutare, nella fattispecie considerata, la presenza dei requisiti richiesti per l’esenzione e le modalità di presentazione della domanda. Per tale attività, ACI metterà a disposizione dei contribuenti anche i modelli da utilizzare, indicando loro la documentazione da allegare.
I contribuenti residenti nelle province di Latina e Frosinone, potranno rivolgersi anche agli sportelli di Front Office dell’Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud, ubicati presso i seguenti indirizzi:
- LATINA - Via Duca Del Mare n. 19, 5° piano;
- FROSINONE - Via Francesco Veccia n. 23
I giorni di apertura degli sportelli dedicati agli utenti interessati ad avere informazioni ed assistenza circa l’esenzione dal pagamento del bollo auto per disabilità sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13:30 (ultimo appuntamento alle ore 13). Per accedere presso gli sportelli, occorre prenotarsi telefonando al seguente numero telefonico: 0775/851470
I contribuenti residenti nelle province di Viterbo e Rieti, potranno rivolgersi anche agli sportelli di Front Office dell’Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord, ubicati presso i seguenti indirizzi:
- VITERBO - Via Marconi n. 31
- RIETI - Via Cintia, 87
I giorni di apertura degli sportelli dedicati agli utenti interessati ad avere informazioni ed assistenza circa l’esenzione dal pagamento del bollo auto per disabilità, sono il lunedì e il mercoledì, dalle ore 9 alle 13:30 (ultimo appuntamento alle ore 13). Per accedere presso gli sportelli, occorre prenotarsi telefonando al seguente numero telefonico: 0775/851470
I contribuenti saranno ricevuti presso gli sportelli di Front Office dell’Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud e Lazio Nord solo previo appuntamento. La prenotazione viene effettuata tramite telefono, ai numeri sopra indicati. Si raccomanda il rispetto della puntualità dell’appuntamento dato, in quanto il tempo massimo da dedicare ad ogni contribuente, in base al calendario predisposto, è di 30 minuti. In caso di ritardo, verrà valutata la possibilità di procedere alla erogazione del servizio nel tempo che residua o alla necessità di effettuare una nuova prenotazione.
A seguito della prenotazione, il contribuente riceverà una conferma tramite l’indirizzo e-mail comunicato in sede di prenotazione, che porterà con sé il giorno dell’appuntamento, al fine di esibirla a richiesta degli addetti al servizio di vigilanza.
Prima dell’accesso allo sportello, verrà rilevata la temperatura corporea. Il contribuente dovrà avere con sé un documento di identità in corso di validità.
Per l’accesso presso gli uffici della Regione Lazio, occorre essere muniti di apposita mascherina chirurgica, quale dispositivo di protezione individuale da indossare durante l’espletamento del servizio di informazione ed assistenza allo sportello; inoltre, dovranno essere rispettate tutte le vigenti misure per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19 (utilizzo gel disinfettante; distanza di almeno 1 metro con altre persone; evitare assembramenti; ecc.).
Dal momento che vengono meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi per avere diritto al beneficio (ad esempio: disabile non più fiscalmente a carico; decesso del disabile al quale è stata riconosciuta l’esenzione; ecc.), l’interessato o i suoi eredi, dovranno obbligatoriamente e tempestivamente comunicare all’ufficio regionale competente, l’intervenuta cessazione del diritto all’esenzione, a causa delle variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell’agevolazione concessa (Circolare Ministero delle Finanze n. 186/1998), al fine di aggiornare l’archivio tributario delle tasse automobilistiche ed evitare il successivo recupero della tassa automobilistica, dei relativi interessi maturati, l’irrogazione delle previste sanzioni e possibili risvolti di carattere penale.
Per la comunicazione, occorre utilizzare il modello di comunicazione predisposto, denominato Modello 6.
La comunicazione non va presentata in caso di vendita o di cessazione dalla circolazione del veicolo in esenzione, registrato al PRA, in quanto l’evento viene acquisito informaticamente dall’archivio delle tasse automobilistiche direttamente dal PRA. Ciò determina automaticamente l’uscita del veicolo dal regime di esenzione per disabilità.
Di seguito si riportano i modelli da utilizzare per la comunicazione della cessazione del diritto all’esenzione, a seconda della residenza del contribuente interessato.
Modello 6 - Contribuenti residenti nei Comuni delle Province di Latina e Frosinone
Modello 6 - Contribuenti residenti nei Comuni delle Province di Viterbo e Rieti
Modello 6 – Prima istanza contribuenti residenti nella città di Roma e nei comuni
della provincia di Roma
Modello 6 – Istanza di riesame contribuenti residenti nella città di Roma
Modello 6 – Istanza di riesame contribuenti residenti nei comuni della provincia di Roma (NO
città di Roma)