Rimborsi
Rimborso tassa automobilistica
Il rimborso della tassa automobilistica può essere richiesto nei seguenti casi:
• Tassa pagata in eccesso;
• Tassa pagata erroneamente due volte per lo stesso periodo tributario;
• Tassa pagata e non dovuta (ad esempio: veicolo rottamato; veicolo di cui si è perso il possesso per vendita, furto, ecc. Ai fini del rimborso, tali eventi devono essere annotati al PRA).
Le informazioni e l’assistenza per l’eventuale presentazione delle domande di rimborso, è effettuata dall’ACI, mediante le proprie strutture territoriali, alle quali i contribuenti potranno rivolgersi. Tale attività consentirà ai medesimi contribuenti di valutare, nella fattispecie considerata, il diritto al rimborso e l’opportunità di presentare o meno la domanda. Per tale attività, ACI metterà a disposizione dei contribuenti anche i modelli da utilizzare e indicherà la documentazione da allegare e le modalità di presentazione dell’istanza.
L'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, dispone che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
La tassa automobilistica è un tributo non frazionabile ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983; a questo riguardo, si rimanda all’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 120/2003.
Il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato in un’unica soluzione per periodi tributari fissi anticipati. Da quanto premesso, consegue che:
a) la tassa automobilistica non può essere pagata in proporzione ai mesi di possesso del veicolo, rispetto all’intero periodo tributario;
b) non è ammesso il rimborso parziale della tassa pagata per l’intero periodo tributario, se nello stesso periodo si verifica una perdita di possesso del veicolo annotato al PRA;
c) possono essere oggetto di rimborso i pagamenti eseguiti entro il mese utile di pagamento, se la data dell’evento di perdita di possesso del veicolo annotato al PRA, ricade nello stesso mese.
Non si procede al rimborso della tassa automobilistica se l'importo da rimborsare, oneri compresi, non è superiore a € 16,53 (L. R. n. 22/2009, art. 5 - limite di rimborsabilità).
A partire dal 01/11/2019, le domande vanno presentate secondo la seguente competenza territoriale:
Residenti nelle province di Latina e Frosinone
Le domande vanno presentate alla seguente struttura regionale (non vanno presentate agli Uffici Territoriali dell’ACI):
Residenza del contribuente | Struttura regionale competente | Recapiti | Indirizzo PEC |
---|---|---|---|
Provincia di Latina e Frosinone | Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud | FROSINONE Via Francesco Veccia n. 23 – CAP 03100 LATINA Via Duca Del Mare n. 19, 5° piano – CAP 04100 |
tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it |
Residenti nelle province di Viterbo e Rieti
Le domande vanno presentate alla seguente struttura regionale (non vanno presentate agli Uffici Territoriali dell’ACI):
Residenza del contribuente | Struttura regionale competente | Recapiti | Indirizzo PEC |
---|---|---|---|
Provincia di Viterbo e Rieti | Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord | VITERBO Via Marconi n. 31 – CAP 01100 RIETI Via Cintia, 87 CAP 02100 |
tassaautolazionord@regione.lazio.legalmail.it |
Le Aree Decentrate Tassa Automobilistica Lazio Sud e Lazio Nord, ognuno per quanto di competenza, concluderanno il procedimento amministrativo come segue:
• con l’accoglimento della domanda di rimborso, con l’emissione da parte dell’Area Ragioneria ed Entrate di un mandato di pagamento accreditato sul c/c per il quale il richiedente ha fornito l’IBAN. Nelle residuali ipotesi in cui l’IBAN non fosse stato fornito, la somma a rimborso verrà corrisposta per cassa presso uno sportello UNICREDIT (Banca Tesoriera della Regione Lazio),
ovvero
• con un provvedimento di diniego della domanda di rimborso.
Residenti nella città di Roma, nei comuni della provincia di Roma e fuori Regione
Le domande vanno presentate ad ACI, Ufficio Territoriale di Roma, Via Cina 413, 00144 Roma -
PEC: assistenzabolloroma@pec.aci.it. A seguito dell’istruttoria eseguita da ACI:
- l’Area Tassa Automobilistica, per i contribuenti residenti nei comuni della provincia di Roma (residenti a Roma città esclusi) e fuori del territorio della Regione Lazio, e
- l’Area Internalizzazione della Tassa Automobilistica per i residenti nella città di Roma,
eseguiranno le attività di competenza e concluderanno il procedimento amministrativo come segue:
• con l’accoglimento della domanda di rimborso, con l’emissione da parte dell’Area Ragioneria ed Entrate di un mandato di pagamento accreditato sul c/c per il quale il richiedente ha fornito l’IBAN. Nelle residuali ipotesi in cui l’IBAN non fosse stato fornito, la somma a rimborso verrà corrisposta per cassa presso uno sportello UNICREDIT (Banca Tesoriera della Regione Lazio),
ovvero
• con un provvedimento di diniego della domanda di rimborso.
Il ricorso-reclamo va presentato alla seguente struttura regionale: Area Contenzioso, Reclami e Mediazione Tassa Automobilistica, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma – PEC: contenziosobolloauto@regione.lazio.legalmail.it
Sono stati predisposti tre modelli di domanda, a seconda della residenza del contribuente che chiede il rimborso, riportati di seguito (cliccare sul modello che interessa, per accedere ai modelli di domanda)
1. Modello di domanda per i contribuenti residenti nella città di Roma
2. Modello di domanda per i contribuenti residenti nei Comuni della provincia di Roma e fuori Regione
3. Modello di domanda per i contribuenti residenti nei Comuni delle Province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti
La domanda di rimborso deve essere presentata, per iscritto, sull’apposito modello predisposto, datata e firmata dal richiedente, al quale andrà allegata la documentazione indicata nello stesso Modello.
Nel modello di domanda è necessario indicare un indirizzo e-mail, al fine di ricevere dalla Ragioneria regionale un’apposita comunicazione relativa ai mandati di pagamento emessi a favore del beneficiario e i relativi importi.
Per il rimborso, occorre indicare necessariamente l’IBAN del conto corrente su cui eseguire l’accredito della somma a rimborso. In questo caso la somma rimborsata sarà accreditata direttamente sull’IBAN riportato nell’istanza, semplificando ed accelerando la procedura di rimborso.
Nelle residuali ipotesi in cui l’IBAN non fosse stato fornito, la somma a rimborso verrà corrisposta per cassa presso uno sportello UNICREDIT (Banca Tesoriera della Regione Lazio). A questo riguardo si sottolinea l’importanza di fornire un indirizzo e-mail per ricevere la comunicazione relativa ai mandati di pagamento emessi a favore del beneficiario e i relativi importi, per potersi recare presso uno sportello UNICREDIT per ritirare le somme a rimborso.
Nel caso il richiedente non disponesse di un conto corrente per l’accredito della somma a rimborso, lo stesso potrà richiedere l’accredito della medesima somma sul c/c di persona di propria fiducia, fornendone l’IBAN, esonerando l’amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in merito. In questo caso occorre allegare alla domanda di rimborso il “Modello di accredito della somma a rimborso su c/c di persona di fiducia”, compilato e sottoscritto secondo le modalità in esso indicate, che di seguito si riporta:
Modello di accredito della somma a rimborso su c/c di persona di fiducia