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SILD - Servizio Inserimento Lavoro Disabilità

La Regione Lazio riconosce il diritto al lavoro dei cittadini con diverse abilità e ne promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. A tal proposito è stato predisposto un apposito Servizio Inserimento Lavoro Disabili - SILD.

Per “collocamento mirato” si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto.

La legge 68/99 prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori diversamente abili, appartenenti alle categorie indicate dall’articolo 1 della legge stessa, nella seguente misura:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

E appartenenti alle categorie protette indicate dall’articolo 18 della legge stesse nella seguente misura:

  • quota dell’1% dei lavoratori impiegati per imprese con più di cinquanta dipendenti;
  • un'unità per i datori di lavoro che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Il SILD gestisce gli elenchi di cui alla Legge 68/99 riferite a tali categorie, e per offrire un collocamento mirato dei disabili mette a disposizione delle aziende una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto.

Le informazioni relative al trattamento dei dati nell’ambito dei servizi erogati all'imprese sono consultabili in questa sezione.

Che cosa è? 

In base alle quote di assunzioni riservate ai disabili sopra riportate, per determinare le dimensioni occupazionali dell’azienda, si computano i lavoratori presenti in azienda con la esclusione di alcune categorie: gli apprendisti, i dirigenti, i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori a domicilio o telelavoro, i disabili assunti in ottemperanza agli obblighi di cui alle norme sul collocamento obbligatorio, i lavoratori divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro con una percentuale pari o superiore al 60% o avviati al lavoro senza il tramite del collocamento obbligatorio, i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata fino a 6 mesi; i lavoratori per i quali l’Azienda paga un premio INAIL superiore al 60 per mille, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione inferiore a 12 mesi, i lavoratori acquisiti per passaggio di appalto nei servizi.
Il documento che riporta la situazione occupazionale è il Prospetto Informativo (PID) che va trasmesso gli uffici SILD competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al computo dei lavoratori dell’anno precedente.

Che cosa è? 

È l’accordo tra l’Impresa e il SILD al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili attraverso un programma che stabilisce i tempi e le modalità delle assunzioni. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono:

  • la facoltà della scelta nominativa;
  • lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento finalizzati all'assunzione; 
  • l'assunzione con contratto di lavoro anche a tempo determinato; 
  • lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal CCNL (art. 11, L. 68/99).

Come funziona? 

Al fine di attivare l’istituto della Convenzione, l’Azienda deve inviare alla PEC dedicata l’istanza come da apposito modello, disponibile online (cfr. Modulistica pag. 13). L’Azienda deve fornire al SILD:

  • documento di riconoscimento del legale rappresentante o del titolato alla sottoscrizione; 
  • prospetto informativo alla data del 31/12 o situazione occupazionale aggiornata se fosse differente rispetto al prospetto informativo (con indicazione puntuale della base computabile provinciale di Roma e nazionale e con i nominativi dei disabili in forza sulla Provincia di Roma); 
  • nominativo di un referente interno all’Azienda (recapiti telefonici ed e-mail) e PEC aziendale.

Cos’è?

Le aziende soggette agli obblighi della Legge 68/99, prima di effettuare la Comunicazione Obbligatoria di assunzione, devono richiedere preventivamente il Nulla Osta di avviamento al lavoro all’ufficio SILD territorialmente competente. Affinché l’assunzione sia computabile ai sensi della L.68/99, il contratto di lavoro per disabili e appartenenti alle categorie protette ex art. 18 deve:

  • avere una durata pari o superiore a 6 mesi e un giorno; 
  • essere a tempo indeterminato o determinato non inferiore a 12 mesi in caso di assunzione imputata in adempimento di Convenzione, salvo diversi termini stabiliti nella stessa; 
  • avere un orario minimo del 50%+1 dell’orario contrattuale (salvo per le Aziende rientranti nella fascia con base di computo 15≤X≤35).

È necessario inviare una PEC ali uffici SILD competenti per Area con in allegato 

  • modulo di richiesta Nulla Osta, disponibile online o su richiestaagli uffici (vedere sezione Contatti) da compilare in formato elettronico: la data di inizio del rapporto lavorativo indicata deve essere posticipata di almeno 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta; 
  • certificato di iscrizione al Collocamento Mirato recente di un mese; 
  • certificato attestante il grado di invalidità riconosciuta e relazione conclusiva nel caso di persona con disabilità art. 1, L. 68/99, o certificato attestante l'appartenenza alla categoria protetta rilasciato dall'Ente preposto nel caso di categoria art. 18, L. 68/99.

Cos’è? 

È il servizio gratuito di matching tra domanda e offerta di lavoro con il quale l’azienda può essere accompagnata nella ricerca e nel collocamento delle persone con disabilità e delle categorie protette (artt. 1 e 18, L.68/99). 
Nessun elenco di utenti da selezionare sarà messo a disposizione senza la procedura di selezione. Richiedere sempre il Nulla Osta propedeutico all’assunzione del disabile; qualora fosse titolare di convenzione (ex art. 11 L. 68/99), l'Azienda è invitata ad attivare la procedura di preselezione in tempo utile rispetto alla scadenza del termine assunzionale indicata nella stessa; la sola richiesta di preselezione non blocca gli obblighi assunzionali.

Come funziona?

L’Azienda è invitata a compilare il modulo di richiesta di preselezione (disponibile online qui((link))). L’offerta verrà pubblicata sul portale regionale con le caratteristiche e i requisiti richiesti. La selezione può essere gestita: dall’Azienda, autonomamente, che riceverà i curricula e procederà alla valutazione; dal SILD, che invierà un elenco dei candidati potenzialmente idonei all’Azienda, la quale è tenuta obbligatoriamente a contattarli e convocarli per un colloquio. L’offerta verrà pubblicata sul portale regionale con le caratteristiche e i requisiti richiesti. In seguito, in entrambi i casi, deve inviare un feedback sugli esiti con apposito modulo.
 

Cos’è?

I Tirocini extracurriculari nella Regione Lazio (DGR 576/19) rappresentano una misura formativa di politica attiva che ha lo scopo di accrescere le competenze professionali, l’inserimento o il rinserimento nel mondo del lavoro della persona disabile, anche non configurandosi come un rapporto di lavoro. La Convenzione di Tirocinio sottoscritta tra il SILD (soggetto promotore) e l’Azienda (soggetto ospitante) prevede la nomina dei tutor (uno per soggetto) che, con compiti diversificati, si occupano del monitoraggio e dell’andamento del tirocinio. L’azienda ha, inoltre, l’obbligo di attivare le assicurazioni INAIL e RCA e di erogare un rimborso spese al Tirocinante a tempo pieno di € 800,00 (da riproporzionare se part-time)

Come funziona?

Il tirocinio si realizza sulla base di un Progetto Formativo Individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione. La durata del Tirocinio va da un minimo di 2 a un massimo di 24 mesi. Dopo tale periodo, e con una valutazione positiva rispetto al raggiungimento degli obiettivi del PFI, si concretizza l’assunzione per il Tirocinante. In particolari casi, per favorire l'inserimento di soggetti particolarmente svantaggiati o più distanti dal mercato del lavoro, le Aziende possono stipulare Convenzioni ex art. 11 L. 68/99 in cui sia previsto che le assunzioni obbligatorie vengano precedute, tutte o in parte, dallo svolgimento di un Tirocinio di inserimento che coinvolga i soggetti disabili iscritti negli elenchi di legge. L'inserimento in azienda facilita l'inclusione nel gruppo di lavoro, la crescita delle competenze e incentiva l'autonomia della persona.

Le Aziende, in qualità di soggetti ospitanti dei tirocini, possono rivolgersi all’Ufficio Tirocini del SILD per ogni informazione. L'Ufficio fornisce supporto e collaborazione per quanto riguarda:

  • la redazione e l'attivazione delle convenzioni di tirocinio;
  •  la predisposizione del Progetto Formativo Personalizzato. 

Le Aziende, in qualità di soggetti ospitanti dei tirocini, possono rivolgersi all’Ufficio Tirocini del SILD per ogni informazione. L'Ufficio fornisce supporto e collaborazione per quanto riguarda: 1. 2. L’Ufficio Tirocini svolge azioni di tutoraggio e monitoraggio e, laddove il PFI lo richieda, coinvolge nel tutoraggio anche il terzo settore e i servizi sociosanitari presenti sul territorio, utilizzando la rete dei servizi.
 

Cos’è?

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l’intera percentuale di lavoratori diversamente abili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione, a condizione che versino al Fondo Regionale per l’Occupazione una somma pari a €39,21 per ciascun lavoratore diversamente abile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.
La misura percentuale massima di esonero è pari al 60% della quota di riserva (80% per le aziende operanti nei settori della vigilanza, della sicurezza e del trasporto privato), a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell’attività aziendale. Il presupposto per la richiesta di esonero è la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche lavorative:

  • pericolosità connaturata al tipo di attività, derivante anche da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa; 
  • faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
  • particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Come funziona?

La domanda di autorizzazione all’esonero parziale va presentata al SILD competente per il territorio dove ha sede legale l’impresa. Per le domande di esonero riferite a più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha sede legale. Nella domanda devono essere indicati:

  • gli elementi identificativi del datore di lavoro; 
  • il numero dei dipendenti, per ciascuna unità produttiva, per la quale si richiede l’esonero; 
  • le caratteristiche dell’attività svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l’inserimento di personale diversamente abile.

Cos’è?
La sospensione degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili ex art. 3, co. 5, L. 68/99 opera nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS); 
  • per analogia, le Imprese che ricorrono all’intervento del fondo di cui all’art. 2, co. 28, legge 662/96 (Fondo di solidarietà di settore) per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale;
  • contratti di solidarietà; 
  • procedura di mobilità.

Come funziona?

L’istanza di sospensione, su carta intestata dell’Azienda ed in forma libera, a firma del Legale Rappresentante, deve essere inviata alla PEC del SILD competente, unitamente al verbale o ai verbali di accordo sindacale o alla richiesta di consultazione sindacale.

Richiesta sospensione

Che cos’è

La verifica di ottemperanza è un’istanza che le stazioni appaltanti richiedono al SILD al fine di verificare le dichiarazioni rese da un operatore economico rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

Come funziona
Le stazioni appaltanti dovranno presentare le istanze di verifica ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. relative al controllo sulla veridicità dell’autocertificazione di regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., dagli operatori economici che partecipano a bandi per appalti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, utilizzando esclusivamente il modello editabile “Richiesta verifica ottemperanza”, scaricabile in questa stessa pagina, più oltre. 
Si fa presente che le suddette istanze dovranno essere trasmesse via PEC secondo la seguente ripartizione territoriale:

  • per le imprese con sede legale nell’ambito territoriale delle province di Rieti e Viterbo all’indirizzo PEC: sildcpinord@regione.lazio.legalmail.it 
  • per le imprese con sede legale nell’ambito territoriale della provincia di Roma all’indirizzo PEC: verificheottemperanza.sildcentro@regione.lazio.legalmail.it 
  • per le imprese con sede legale nell’ambito territoriale delle province di Frosinone e Latina all’indirizzo PEC: sildlaziosud@regione.lazio.legalmail.it 

specificando nell’oggetto della PEC la denominazione dell’operatore economico da verificare.

Ciascuna PEC dovrà contenere solo una richiesta di verifica e per un singolo operatore economico, ciò al fine di non creare problemi con il sistema di protocollazione e la tracciabilità delle singole istanze. 

L’esito del controllo verrà trasmesso all’indirizzo PEC da cui proviene l’istanza. Il modello editabile dovrà essere compilato in ogni sua parte. 

Nota per le richieste di verifica provenienti dagli ALBI FORNITORI 

Al fine di non aggravare i procedimenti di verifica e di non sovraccaricare il sistema di protocollazione, si chiede di inviare una sola richiesta di verifica per ogni singolo operatore economico e di non reiterare la stessa a ripetizione. Per l’apertura dell’istruttoria farà fede la ricevuta del protocollo della prima istanza.
 

Richiesta verifica di ottemperanza

Provincia di Roma

OPUSCOLO SILD IMPRESE

IL COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA – Provincia di Roma

  • Cos’è il Computo in quota di riserva e in quali casi è possibile richiederlo?

Il datore di lavoro ha la possibilità di includere nella quota di riserva:

  • i lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se assunti al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio;
  • i lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di infortunio o malattia con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
  • i lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • i lavoratori con disabilità somministrati per missioni di durata non inferiore a dodici mesi.

Quale istanza bisogna fare per computare in quota di riserva?

I moduli da compilare sono disponibili sul sito della Regione Lazio nella sezione “Modulistica Imprese”.

Sezione: “Modulistica - Provincia di Roma
Per il computo in quota di riserva “di persone divenute disabili in costanza di rapporto di lavoro”, ex art.4 co.4 legge 68/99, è possibile compilare e trasmettere la comunicazione compilando il modulo scaricabile sul sito:
Richiesta computo art. 4 c4


Per il computo in quota di riserva “di persone già disabili al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro”, ex art.4 co.3 bis legge 68/99, è possibile compilare e trasmettere la comunicazione compilando il modulo scaricabile sul sito:

Richiesta computo art 4 c3bis


Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa nelle altre Province della Regione Lazio, diverse dalla Provincia di Roma, la richiesta di computo dovrà essere presentata all’ Ufficio SILD competente per territorio. I contatti degli Uffici provinciali SILD sono disponibili sul sito della Regione Lazio nella pagina “SILD” del canale “Imprese/Lavoro”.


Cosa accade dopo aver richiesto il computo?
Se ci sono i presupposti per la computabilità:

  • per il computo art.4 co.4, l'Ufficio SILD prende atto della sopravvenuta disabilità del lavoratore e comunica al datore di lavoro di aver acquisito l’informazione;
  • per il computo in quota di riserva art.4 co.3bis, l'istanza di riconoscimento presentata dal datore di lavoro necessita di un atto autorizzativo da parte dell'Ufficio SILD.


Quale documentazione si deve fornire per il computo art.4. co.4 Legge 68/99 (persona divenuta disabile in costanza di rapporto di lavoro)?
Si autocertifica tutto compilando il modello di riferimento (Richiesta computo art. 4 c4, rif. Legge 68/1999), senza allegare ulteriore documentazione.
Si dovranno inviare tramite PEC soltanto il format compilato in tutte le sue parti e una copia del documento di identità del legale rappresentante.

Quali sono le percentuali di invalidità minime per richiedere il computo ai sensi dell’art.4 co.4 della Legge 68/1999?

  • dal 60% in sù per l’invalidità civile delle condizioni visive e della sordità (verificabile sul verbale d’invalidità ASL/INPS oppure in seguito a sentenza del Tribunale e del CTU);
  • dal 34% in sù per infortunio su lavoro (verificabile sul verbale INAIL)

Si rammenta che la percentuale di invalidità non è ricavabile dal verbale accertamento dell’handicap [Grave – Medio – Lieve] rilasciato ai sensi della Legge 104/1992. 

Quale documentazione è necessario allegare per il computo art.4. co.3bis della Legge 68/1999 (persona già invalida prima dell’assunzione)?
1. L’istanza di computo da parte del datore di lavoro (pag. 1 del modulo Richiesta computo art 4 c3bis, rif. Legge 68/1999);
2. ll consenso firmato dal dipendente (pag. 2 del modulo Richiesta computo art 4 c3bis, rif. Legge 68/1999);
3. Il verbale di invalidità rilasciato da ASL/INPS oppure la sentenza del Tribunale e del CTU: a partire dal 60% per invalidità fisica; dal 46% per invalidità psichica;

4. L’idoneità alla mansione specifica (redatta da un medico del lavoro) oppure il verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato – L.68/99 (viene redatto dall’INPS ad hoc per il collocamento mirato - non tutti i dipendenti lo possiedono – è diverso dal verbale di invalidità civile e dal verbale rilasciato ai sensi della L.104/1992).

Dove vanno spedite le richieste di computo?
Tutte le richieste di computo devono essere spedite da un indirizzo PEC all’indirizzo PEC: sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it per il protocollo diretto.
Solo ed esclusivamente per ricevere informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail: computi.sildcpicentro@regione.lazio.it
Le richieste di computo pervenute all’indirizzo e-mail indicato qui sopra, dedicato esclusivamente alle informazioni, non saranno prese in considerazione.

Chi procede a richiesta di computo in somministrazione art.34 co.3 del D.Lgs. 81/2015 e cosa si deve presentare?
L’azienda utilizzatrice che abbia acquisito alle proprie dipendenze, per una missione di durata non inferiore ai 12 mesi, un lavoratore disabile con una percentuale di invalidità superiore al 45% può chiedere il computo in quota di riserva.

La richiesta dovrà essere completata allegando la seguente documentazione:
1. copia del verbale di invalidità del lavoratore con omissis della diagnosi;
2. copia del contratto di somministrazione/staff leasing;
3. copia UniLav della agenzia di somministrazione/staff leasing.

I disabili part-time come vengono conteggiati nel computo?
Esclusivamente per i datori di lavoro della prima fascia d'obbligo (con 15–35 dipendenti), ai fini della copertura dell'unità d’obbligo, si dovrà considerare sempre coperta l'intera unità, a prescindere dall'orario di lavoro svolto, in caso di assunzione di disabile con invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla quinta categoria IGIS (art.3, co.5, DPR 333/2000).

Per le fasce d’obbligo da 36-50 dipendenti e >51 dipendenti, il disabile, per essere conteggiato come unità intera, dovrà svolgere un orario di lavoro pari almeno alla metà+1ora dell’orario full-time previsto dal CCNL.

Se il lavoratore lavora in una provincia diversa da Roma, si può presentare comunque la richiesta di computo al SILD di Roma?
No, la richiesta di computo verrà rigettata; la richiesta dovrà essere presentata all’ Ufficio SILD competente per territorio, dato che l’attività lavorativa si svolge presso una sede operativa diversa da Roma e Provincia di Roma.

I contatti degli Uffici provinciali SILD sono disponibili sul sito della Regione Lazio nella pagina “SILD” del canale “Imprese/Lavoro”. 


Se un dipendente disabile che lavora nella Provincia di Roma passa da una azienda ad un’altra per cessione di contratto, incorporazione, fusione, affitto ramo, etc., come si può richiedere il computo?

Si può richiedere il computo inviando una PEC all’indirizzo:
sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Computo per “….”
Nella PEC dovranno essere inseriti i dati delle due aziende e del lavoratore, le date del passaggio, allegando il modulo Vardatori (Variazione Datori di Lavoro), la copia del contratto di cessione (o altra variazione) e il nulla-osta ai sensi della L.68/1999 oppure il computo ai sensi dell’art.4 co.3bis L.68/1999 rilasciato alla precedente azienda, per verificare l’assunzione/il computo del disabile.

È possibile richiedere il computo di disabili pervenuti da un cambio di appalto?
No, non è possibile.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n.1046 del 06 novembre 2020, a seguito dell’acquisito parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si è espresso con nota prot. n.12164 del 26 novembre 2020, ha chiarito che il personale che transita dall’azienda uscente alla subentrante non deve essere computato nella quota di riserva ai fini dell’art.3 della L.68/1999 indipendentemente dal settore di attività dell’azienda subentrante.
Pertanto, in caso di "cambio appalto", il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex Legge n. 68 del 1999 per tutta la durata dell’appalto.
Inoltre, alla luce della nota interpretativa dell’INL citata, considerato il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al temine dell’esecuzione dell’appalto stesso, il personale assunto ai sensi della L.68/1999 che transita dall’azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell’art.3 della L.68/1999 e non sarà possibile procedere ad eventuali richieste di riconoscimento ex art.4 co.3bis e co.4 della L.68/1999 ss.mm.ii..

Se in un verbale di invalidità risulta scaduta la revisione è possibile computare il disabile?
Si. Come stabilito dall’art.25, co.6bis della Legge 114/2014, “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”, almeno fino alle risultanze della visita di revisione.
Per esempio, se il verbale di invalidità risulta scaduto a gennaio 2023 e il dipendente disabile non è ancora stato richiamato a visita dall’ente preposto (normalmente, l'INPS) il verbale risulterà ancora valido e la società potrà ancora conteggiare il dipendente disabile al 31/12/2023, se questo sarà ancora in forza presso l’azienda.

Se un disabile è stato già computato ai sensi dell’art.4, co.4 oppure co.3bis L.68/1999 e a seguito della visita di revisione la percentuale scende tra il 46% e il 60%, rimane computato ai sensi della L.68/99?
Si, in quanto potrebbe essere ancora possibile l’iscrizione al collocamento mirato  ai sensi della L.68/99. Si potrà presentare domanda di proroga del computo compilando e trasmettendo l’apposito modulo scaricabile sul sito della Regione Lazio nella sezione “Modulistica-Imprese” del canale “Imprese/Lavoro”.


Se un disabile è stato già computato ai sensi dell’art.4, co.4 oppure co.3bis L.68/1999 e a seguito della visita di revisione la percentuale scende al di sotto del 46% oppure viene revocata la disabilità, rimane computato ai sensi della L.68/99?
No, in questo caso perderà lo status di disabile ai sensi del collocamento mirato L.68/99.
L’azienda non potrà più conteggiarlo. L’azienda dovrà comunicare via PEC all’indirizzo del SILD (sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it)che il dipendente ha perso lo status di disabile ovvero che la percentuale è scesa al di sotto del 46%.

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